mercoledì 29 maggio 2013

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: attenzione al riparto di giurisdizione (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 30 aprile 2013 n. 4354).


EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
attenzione al riparto di giurisdizione 
(T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 30 aprile 2013 n. 4354)


Massima

1.  Con riferimento alla domanda di opposizione ad un provvedimento di rilascio di alloggio E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo quando l'opposizione non incide sul procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre solo riscontrare la fondatezza”(vd. Cass. Civ., SS.UU., n. 5051 dell’11.3.2004 ed anche 23 febbraio 2001, n. 67; 16 luglio 2001, n. 9647; 7 marzo 2002,n. 3389).
Peraltro, con recente sentenza la Cassazione, nel richiamare, in subiecta materia, il tradizionale criterio (ritenuto valido anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 del codice del processo amministrativo) di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, costituito dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, ha affermato che la giurisdizione sull’impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale spetta al giudice amministrativo quando la controversia, avendo prioritariamente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto a monte dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione dell’alloggio stesso, già occupato dal richiedente, si collochi nella prima delle due fasi sopra menzionate (cfr. Cass., SS.UU., n. 3623 dell’8.3.2012). In tale sentenza ha precisato quindi la Corte di Cassazione che, sebbene la controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, nel caso esaminato, “la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", richiesta dall'occupante”. 
2.  Sul tema, inoltre, è stato recentemente affermato dalla Consulta  (vd. Cass. SS.UU. n. 14956 del 7.7.2011) il principio secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.


Sentenza breve per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2011, proposto da:
Maria Anatolia Teodori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Biasciucci e Antonio Vinci, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Filiberto, 22; 
contro
ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Edmonda Rolli, con domicilio eletto in Roma, via F.P. De Calboli, 20 presso l’Avvocatura dell’Ente; 
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 52031 del 9 agosto 2011 di diffida ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 30.12.1972 al rilascio dell’alloggio sito in Roma, Via Terni, n, 22;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO
Nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Il Collegio ha altresì comunicato alle parti presenti - e dato atto a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - la possibilità che la causa sia decisa in rito con pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Con ricorso notificato il 2 novembre 2011 e depositato il successivo 15 novembre, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento, precisando di occupare l’alloggio in argomento dal 2005, unitamente all’originaria assegnataria, signora Silvioni Elia, deceduta nell’aprile 2010, come da comunicazione effettuata a suo tempo all’ATER da quest’ultima e senza che l’ATER medesima avesse eccepito alcunché.
A sostegno delle proprie ragioni deduce che l’ATER, malgrado espressa richiesta, ometteva di convocarla e di comunicare l’avvio del procedimento;
che, comunque, il soggetto che ha emanato l’atto de quo è incompetente, poiché l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Dirigente p.t. del Dipartimento Centrale e non dal Responsabile dell’Ufficio Gestione Zona 4;
che nel medesimo provvedimento non è stata indicata l’autorità presso cui far valere l’impugnativa né i termini entro i quali proporla;
che l’Amministrazione ha, altresì, vulnerato il principio del legittimo affidamento;
che la ricorrente è in regola con tutti i pagamenti, nonostante le difficoltà economiche;
che sussiste disparità di trattamento con riguardo ai soggetti che hanno potuto beneficiare della sanatoria, malgrado fossero occupanti senza titolo.
Si è costituita l’ATER la quale conclude per l’infondatezza del ricorso.
In proposito va osservato che la controversia proposta all’esame del Collegio – avente ad oggetto la diffida ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dell’art. 15 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La Corte regolatrice, invero, ha avuto modo di affermare che “con riferimento alla domanda di opposizione ad un provvedimento di rilascio di alloggio E.R.P., …..l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo quando l'opposizione non incide sul procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre solo riscontrare la fondatezza”(vedi Cass. Civ., SS.UU., n. 5051 dell’11.3.2004 ed anche 23 febbraio 2001, n. 67; 16 luglio 2001, n. 9647; 7 marzo 2002,n. 3389).
Peraltro, con recente sentenza la Cassazione, nel richiamare, in subiecta materia, il tradizionale criterio (ritenuto valido anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 del codice del processo amministrativo) di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, costituito dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio (che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato), ha affermato che la giurisdizione sull’impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale spetta al giudice amministrativo quando la controversia, avendo prioritariamente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto a monte dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione dell’alloggio stesso, già occupato dal richiedente, si collochi nella prima delle due fasi sopra menzionate (cfr. Co. Cass., SS.UU., n. 3623 dell’8.3.2012). In tale sentenza ha precisato quindi la Corte di Cassazione che, sebbene la controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, nel caso esaminato, “la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", richiesta dall'occupante”. Onde la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che il thema disputandum, costituente il presupposto della richiesta di annullamento del decreto di rilascio, consiste nello stabilire “se sia o meno legittimo il rifiuto dell'amministrazione di addivenire all'invocata assegnazione dell'alloggio occupato dalla richiedente”.
Si tratta, in sostanza, dello sviluppo applicativo del risalente orientamento della Cassazione stessa per cui “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo” assunto “ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione e non del disposto dell'art. 11, comma tredicesimo, dello stesso decreto (riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione), qualora l'occupante, contestando il provvedimento di rilascio, “faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio, mentre è devoluta al giudice amministrativo se l'occupante medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, ovvero la sussistenza dei presupposti di legge per l'assegnazione, poiché in tali ultime ipotesi”…. la domanda si ricollega a posizioni di interesse legittimo, in relazione ai poteri discrezionali dell'Amministrazione (Cass. sez. un. N. 1155 del 7.11.2000).
Sul tema, inoltre, è stato recentemente affermato dalla Corte regolatrice (cfr,. Co. Cass. SS.UU. n. 14956 del 7.7.2011) il principio secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
Si è precisato, ancora, nella citata sentenza, che l'ordine di rilascio, “in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa”. In tale contesto, dunque, la posizione dell'occupante che si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti) (vedi ancora sentenza da ultimo citata).
Quanto sopra premesso, reputa il Collegio, con specifico riferimento al caso in esame, che non vi siano elementi per trattenere alla cognizione di questo TAR la domanda di annullamento del provvedimento di rilascio dell’alloggio in questione, dovendosi invece confermare l’orientamento del Tribunale circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento a controversie che non attengono alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma riguardano invece situazioni in cui la deducente oppone all’ordine di rilascio un suo diritto al mantenimento del rapporto concessorio, quale che sia il titolo vantato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare o per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, compreso il pagamento di canoni e utenze dei servizi, ecc.).
La posizione azionata dall’istante riguarda dunque il diritto al mantenimento dell’alloggio cui è riferito l’ordine di rilascio e sul punto deve quindi affermarsi il difetto di giurisdizione del TAR e la giurisdizione del giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giuseppe Sapone, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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