EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:
attenzione al riparto di giurisdizione
(T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 30 aprile 2013 n. 4354)
Massima
1. Con riferimento alla domanda di opposizione ad un provvedimento di rilascio di alloggio E.R.P., l'opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo quando l'opposizione non incide sul procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre solo riscontrare la fondatezza”(vd. Cass. Civ., SS.UU., n. 5051 dell’11.3.2004 ed anche 23 febbraio 2001, n. 67; 16 luglio 2001, n. 9647; 7 marzo 2002,n. 3389).
Peraltro, con recente sentenza la Cassazione, nel richiamare, in subiecta materia, il tradizionale criterio (ritenuto valido anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 133 del codice del processo amministrativo) di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, costituito dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, ha affermato che la giurisdizione sull’impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale spetta al giudice amministrativo quando la controversia, avendo prioritariamente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto a monte dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione dell’alloggio stesso, già occupato dal richiedente, si collochi nella prima delle due fasi sopra menzionate (cfr. Cass., SS.UU., n. 3623 dell’8.3.2012). In tale sentenza ha precisato quindi la Corte di Cassazione che, sebbene la controversia avente ad oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, nel caso esaminato, “la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione", richiesta dall'occupante”.
2. Sul tema, inoltre, è stato recentemente affermato dalla Consulta (vd. Cass. SS.UU. n. 14956 del 7.7.2011) il principio secondo il quale le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2011, proposto da:
Maria Anatolia Teodori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Biasciucci e Antonio Vinci, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Filiberto, 22;
sul ricorso numero di registro generale 9355 del 2011, proposto da:
Maria Anatolia Teodori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Biasciucci e Antonio Vinci, con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Filiberto, 22;
contro
ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune
di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Edmonda Rolli, con domicilio eletto in Roma, via F.P. De Calboli, 20
presso l’Avvocatura dell’Ente;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 52031 del 9 agosto 2011 di diffida ai sensi
dell’art. 18 d.P.R. 30.12.1972 al rilascio dell’alloggio sito in Roma, Via
Terni, n, 22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ATER - Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 il Cons. Maria
Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
Nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda
cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire
immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60
c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Il Collegio ha altresì comunicato alle parti presenti - e dato atto a
verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - la possibilità che la causa
sia decisa in rito con pronuncia di inammissibilità per difetto di
giurisdizione.
Con ricorso notificato il 2 novembre 2011 e depositato il successivo 15
novembre, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede
l’annullamento, precisando di occupare l’alloggio in argomento dal 2005,
unitamente all’originaria assegnataria, signora Silvioni Elia, deceduta
nell’aprile 2010, come da comunicazione effettuata a suo tempo all’ATER da
quest’ultima e senza che l’ATER medesima avesse eccepito alcunché.
A sostegno delle proprie ragioni deduce che l’ATER, malgrado espressa
richiesta, ometteva di convocarla e di comunicare l’avvio del procedimento;
che, comunque, il soggetto che ha emanato l’atto de quo è incompetente,
poiché l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Dirigente p.t. del
Dipartimento Centrale e non dal Responsabile dell’Ufficio Gestione Zona 4;
che nel medesimo provvedimento non è stata indicata l’autorità presso cui
far valere l’impugnativa né i termini entro i quali proporla;
che l’Amministrazione ha, altresì, vulnerato il principio del legittimo
affidamento;
che la ricorrente è in regola con tutti i pagamenti, nonostante le
difficoltà economiche;
che sussiste disparità di trattamento con riguardo ai soggetti che hanno
potuto beneficiare della sanatoria, malgrado fossero occupanti senza titolo.
Si è costituita l’ATER la quale conclude per l’infondatezza del ricorso.
In proposito va osservato che la controversia proposta all’esame del
Collegio – avente ad oggetto la diffida ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035 e dell’art. 15 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, è
inammissibile per difetto di giurisdizione.
La Corte regolatrice, invero, ha avuto modo di affermare che “con
riferimento alla domanda di opposizione ad un provvedimento di rilascio di
alloggio E.R.P., …..l'opponente è titolare di una posizione di diritto
soggettivo quando l'opposizione non incide sul procedimento amministrativo di
assegnazione degli alloggi, ma mira a contrapporre all'atto amministrativo di
autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio,
della quale occorre solo riscontrare la fondatezza”(vedi Cass. Civ., SS.UU., n.
5051 dell’11.3.2004 ed anche 23 febbraio 2001, n. 67; 16 luglio 2001, n. 9647;
7 marzo 2002,n. 3389).
Peraltro, con recente sentenza la Cassazione, nel richiamare, in subiecta
materia, il tradizionale criterio (ritenuto valido anche dopo l’entrata in
vigore dell’art. 133 del codice del processo amministrativo) di riparto della
giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, costituito
dall'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al
provvedimento di assegnazione dell'alloggio (che segna il momento a partire dal
quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile
all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto
paritetico soggetto alle regole del diritto privato), ha affermato che la giurisdizione
sull’impugnativa di un decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale
spetta al giudice amministrativo quando la controversia, avendo
prioritariamente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto a monte dalla
pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione dell’alloggio stesso,
già occupato dal richiedente, si collochi nella prima delle due fasi sopra
menzionate (cfr. Co. Cass., SS.UU., n. 3623 dell’8.3.2012). In tale sentenza ha
precisato quindi la Corte di Cassazione che, sebbene la controversia avente ad
oggetto la pretesa di restituzione di un bene da altri detenuto senza titolo
rientrerebbe, in sè sola considerata, nell'ambito della giurisdizione
ordinaria, tuttavia, nel caso esaminato, “la discussione sulla legittimità del
decreto di rilascio si configura come strettamente consequenziale a quella sul
diniego di assegnazione dell'alloggio "in regolarizzazione",
richiesta dall'occupante”. Onde la giurisdizione del giudice amministrativo,
dato che il thema disputandum, costituente il presupposto della richiesta di
annullamento del decreto di rilascio, consiste nello stabilire “se sia o meno
legittimo il rifiuto dell'amministrazione di addivenire all'invocata
assegnazione dell'alloggio occupato dalla richiedente”.
Si tratta, in sostanza, dello sviluppo applicativo del risalente
orientamento della Cassazione stessa per cui “in tema di edilizia residenziale
pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per
occupazione senza titolo” assunto “ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 30 dicembre
1972 n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione
delle regole generali sul riparto della giurisdizione e non del disposto
dell'art. 11, comma tredicesimo, dello stesso decreto (riguardante
esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza
dall'assegnazione), qualora l'occupante, contestando il provvedimento di
rilascio, “faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento
dell'alloggio, mentre è devoluta al giudice amministrativo se l'occupante
medesimo invochi un pregresso provvedimento di assegnazione, ovvero la
sussistenza dei presupposti di legge per l'assegnazione, poiché in tali ultime
ipotesi”…. la domanda si ricollega a posizioni di interesse legittimo, in relazione
ai poteri discrezionali dell'Amministrazione (Cass. sez. un. N. 1155 del
7.11.2000).
Sul tema, inoltre, è stato recentemente affermato dalla Corte regolatrice
(cfr,. Co. Cass. SS.UU. n. 14956 del 7.7.2011) il principio secondo il quale le
vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica
residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria, in
quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed
implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il
diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio
potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene
dall'occupante.
Si è precisato, ancora, nella citata sentenza, che l'ordine di rilascio,
“in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come
l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta
esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse,
bensì come un atto imposto dalla norma stessa”. In tale contesto, dunque, la
posizione dell'occupante che si opponga al rilascio sostenendo, per qualsiasi
motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione
pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di
diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva
illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da
quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un
titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti) (vedi ancora
sentenza da ultimo citata).
Quanto sopra premesso, reputa il Collegio, con specifico riferimento al
caso in esame, che non vi siano elementi per trattenere alla cognizione di
questo TAR la domanda di annullamento del provvedimento di rilascio
dell’alloggio in questione, dovendosi invece confermare l’orientamento del
Tribunale circa il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in
riferimento a controversie che non attengono alla fase pubblicistica
dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i
criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma riguardano
invece situazioni in cui la deducente oppone all’ordine di rilascio un suo
diritto al mantenimento del rapporto concessorio, quale che sia il titolo
vantato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare
o per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, compreso il
pagamento di canoni e utenze dei servizi, ecc.).
La posizione azionata dall’istante riguarda dunque il diritto al
mantenimento dell’alloggio cui è riferito l’ordine di rilascio e sul punto deve
quindi affermarsi il difetto di giurisdizione del TAR e la giurisdizione del
giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione
del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere
proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra
le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione
del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con
le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Giuseppe Sapone, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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