PROCEDIMENTO:
non si forma il silenzio-inadempimento anche sugli atti regolamentari o amministrativi generali (gare e concorsi).
PERO'...
[T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-"quater",
sentenza 11 giugno 2013 n. 5861]
Massima
1. Va
confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale tanto per gli
atti amministrativi generali quanto per gli atti regolamentari è esclusa
l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio
inadempimento della p.a., in quanto tale rimedio va strettamente circoscritto
alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata
all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici
destinatari (i quali assumono dunque la veste di soggetti legittimati al
ricorso:Consiglio di Stato sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798).
2. Nella
fattispecie in esame, deve tuttavia affermarsi il contrario, sussistendo
elementi di peculiarità tali da indurre il collegio a ritenere non
applicabile il principio sopra enunciata per la particolarità della
fattispecie.
Il territorio boschivo sottoposto a tutela come Monumento naturale Bosco Faito, infatti, appartiene ad un unico proprietario, che è appunto la società ricorrente. Pertanto, l’atto di disciplina delle attività consentite nel Monumento naturale è destinato a produrre i suoi effetti in primo luogo nei confronti del proprietario del bene, che è soggetto perfettamente individuato. Sotto questo profilo, l’omissione nell’adozione del dovuto atto di regolazione incide immediatamente nella sfera giuridica del proprietario del terreno, rendendolo pertanto soggetto legittimato allo speciale ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione ex art. 117 c.p.a..
Inoltre art. 27 della L. Reg. n. 29/1997 attribuisce all’ente di gestione (la provincia di Frosinone) il compito di adottare il regolamento di cui si discute. D’altra parte la regione conserva, trattandosi di funzioni delegate, poteri sostitutivi in caso di inerzia della Provincia, deve collaborare alla redazione del Piano dell’area naturale protetta e deve comunque sempre esercitare una vigilanza sul corretto esercizio di esse da parte dell’ente delegato.
3. Nel caso di specie il proprietario ricorrente può, pertanto, esperire l'azione d'esatto adempimento per la condanna delle P.A. al facere provvedimentale di cui agli artt. 31 e 117 C.p.A..
Sentenze per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2012,
proposto da:
Soc Autostern Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Thomas Layne, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;
Soc Autostern Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Thomas Layne, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;
contro
Provincia di Frosinone, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabio Padovani, con domicilio eletto presso Alessandra Faccia in
Roma, via Silvio Pellico,36; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv.
Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso Fiammetta Fusco in Roma, via
Marcantonio Colonna N.27;
per l'annullamento
illegittimità silenzio e inerzia dell’amministrazione
in ordine all’istanza del 13.03.2012 recante richiesta di attuazione del
decreto del presidente della regione lazio 27 febbraio 2009, n.127, istitutivo
del monumento naturale “bosco faito”, ivi compresa l’adozione del regolamento
ex art. 27, l.r. 29/1997 – risarcimento danni (art. 117 c.p.a.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Provincia di Frosinone e di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile
2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente,
agisce contro il silenzio serbato dalla Provincia di Frosinone in ordine
all’invito-diffida trasmesso in data 13 marzo 2012 recante la richiesta di
adozione di ogni opportuno provvedimento ai fini dell’attuazione del DPR 27
febbraio 2009, n. 127, istitutivo del Monumento naturale, ivi compresa
l’adozione del regolamento ex art. 27 l.r. 29/1997, nonché per il risarcimento
del danno da ritardo.
Espone nel ricorso che:
- con DPR 27 febbraio 2009, n. 127 è stato istituito
il Monumento naturale Bosco Faito, ricadente interamente nella proprietà della
società istante.
- il suddetto decreto suddivide l’area in zona A e
zona B, prevedendo per la zona B le destinazioni d’uso indicate nel piano
territoriale provinciale generale della provincia di Frosinone, ovvero
“attività dell’università e della ricerca scientifica, con particolare
riferimento alle tematiche ambientali, nonché le relative attività ricettive”.
- nel medesimo decreto è previsto che la gestione del
Monumento naturale sia affidata all’amministrazione provinciale, la quale deve
anche adottare il Regolamento di cui all’art. 27 della l. reg. 29/1997;
- in data 18 gennaio 2010 la ricorrente aveva già
sollecitato la Provincia all’emanazione del citato regolamento ma la provincia
rispondeva, in data 4.5.2010, riferendo che la regione Lazio non aveva
stanziato le risorse finanziarie necessarie per strutturare un apposito ufficio
preposto all’adozione del regolamento;
- in data 13 marzo 2012, la ricorrente diffidava
nuovamente la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone all’adozione di tutti
gli opportuni provvedimenti ai fini dell’attuazione del decreto istitutivo del
Monumento naturale del Bosco Faito e all’adozione del regolamento;
- la regione Lazio rispondeva inoltrando una
comunicazione alla Provincia di Frosinone per chiedere informazioni.
Tanto premesso, la ricorrente lamenta la violazione
del termine di conclusione del procedimento e dell’art. 27 della l. reg. 29/1997,
il quale prevede l’obbligatoria adozione del regolamento e i poteri sostitutivi
della regione in caso di inerzia da parte dell’ente gestore. Evidenzia inoltre
la contraddittorietà del comportamento delle due amministrazioni coinvolte, che
si sono attribuite vicendevolmente la responsabilità della mancata adozione del
regolamento.
Si è costituta la regione Lazio, la quale ha
depositato una memoria con la quale ha eccepito in primo luogo
l’inammissibilità del ricorso in quanto concernente la mancata emanazione di un
regolamento, ipotesi estranea all’ambito di operatività del giudizio sul
silenzio.
Nel merito, la Regione ha sostenuto che non vi
sarebbero i presupposti per avviare la procedura di attivazione dei poteri
sostitutivi e che comunque ciò non sarebbe possibile al momento attuale poiché
la giunta è dimissionaria.
Anche la Provincia di Frosinone si è costituta ed ha
depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in
quanto avente ad oggetto un atto normativo e per l’assenza di un obbligo
giuridico di provvedere in capo alla provincia di Frosinone ai sensi dell’art.
191 della l.reg. Lazio n. 14 del 1999 poiché non sono state attribuite le
necessarie risorse finanziarie. La Provincia ha inoltre sostenuto la carenza della
sua legittimazione passiva in quanto essa sarebbe ormai decaduta e dovendo
invece essere la regione ad attivare i propri poteri sostitutivi.
Nel merito, la Provincia ha chiesto il rigetto del
ricorso perché infondato.
La società ricorrente ha depositato documenti dai
quali si desume che è stata da ultimo convocato dalla regione Lazio un incontro
tecnico per il giorno 7.1.2013 finalizzato alla verifica di una bozza di
regolamentazione delle attività ammissibili e vietate nell’ambito del
territorio del Monumento naturale Bosco Faito.
All’odierna udienza, è stato inoltre depositato – con
il consenso delle parti - il verbale dell’incontro del 7.1.2013, dal quale si
evince che è stata consegnata al dirigente dell’amministrazione della Provincia
di Frosinone una bozza di regolamento redatto dall’Agenzia regionale Parchi e
si è decisa la convocazione di un nuovo tavolo tecnico entro un mese.
La ricorrente ha infine depositato una memoria per
illustrare ancora le proprie ragioni e contraddire alla memoria della regione
Lazio e della Provincia di Frosinone.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere
accolto.
Va in primo luogo esaminata l’eccezione di
inammissibilità sollevata tanto dalla regione Lazio che dalla provincia di
Frosinone, secondo la quale il rimedio del giudizio avverso il silenzio non
sarebbe applicabile in caso di mancata emanazione di atti di natura
regolamentare.
Il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale tanto per gli atti amministrativi generali quanto per gli atti
regolamentari è esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale
avverso il silenzio inadempimento della p.a., in quanto tale rimedio va
strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura
provvedimentale, ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre
effetti nei confronti di specifici destinatari (i quali assumono dunque la
veste di soggetti legittimati al ricorso:Consiglio di Stato sez. IV, 22 giugno 2011,
n. 3798)
Il caso di specie, tuttavia, presenta elementi di
peculiarità tali da indurre il collegio a ritenere non applicabile il principio
sopra enunciata per la particolarità della fattispecie.
Il territorio boschivo sottoposto a tutela come
Monumento naturale Bosco Faito, infatti, appartiene ad un unico proprietario,
che è appunto la società ricorrente. Pertanto, l’atto di disciplina delle
attività consentite nel Monumento naturale è destinato a produrre i suoi
effetti in primo luogo nei confronti del proprietario del bene, che è soggetto
perfettamente individuato. Sotto questo profilo, l’omissione nell’adozione del
dovuto atto di regolazione incide immediatamente nella sfera giuridica del
proprietario del terreno, rendendolo pertanto soggetto legittimato allo
speciale ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione ex art. 117 c.p.a..
Il collegio ritiene di poter giungere a queste
conclusioni, argomentando in via analogica rispetto ai principi ormai
consolidati in tema di impugnativa di atti regolamentari o generali. In
sostanza, se il criterio con cui viene ammessa l’impugnazione dinanzi al TAR di
un atto regolamentare o generale è l’attitudine di detto atto o in via diretta,
per il contenuto auto-applicativo della disposizione, o per tramite di un atto
applicativo a ledere immediatamente la sfera giuridica di un soggetto, allo
stesso modo il ricorso avverso il silenzio deve essere ammesso qualora
l’inerzia nell’adozione di un atto regolamentare o amministrativo produca
effetti lesivi non su di una pluralità indifferenziata di destinatari ma nella
sfera giuridica di singoli amministrati specificamente individuati, giacché in
questo caso esso ha gli stessi effetti di un atto di natura provvedimentale.
Nel caso di specie, è indubbio che la società ricorrente, in qualità di unica
proprietaria del lotto sottoposto a tutela naturalistica, subisce una lesione
immediata nei suoi interessi per la mancata adozione di un atto di regolazione
delle attività consentite su detto territorio, distinguendosi la sua posizione
da quella di tutti i potenziali ulteriori destinatari di questa disciplina, a
causa della titolarità del diritto di proprietà sul bene.
Sussistono inoltre tutti gli altri presupposti per
l’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio: il dovere di provvedere in
capo ad entrambe le amministrazioni evocate in giudizio sussiste alla luce
della normativa applicabile ed è confermata anche dalla attività già posta in
essere sia dalla regione Lazio che dalla Provincia di Frosinone, le quali, come
si è anticipato nella parte in fatto, si sono già riunite in un tavolo tecnico
che ha portato all’adozione di una bozza di regolamento (v. documentazione
depositata in data 9 aprile 2013).
Va infatti rilevato che l’art. 27 della l. reg.
29/1997 attribuisce all’ente di gestione (la provincia di Frosinone) il compito
di adottare il regolamento di cui si discute. D’altra parte la regione
conserva, trattandosi di funzioni delegate, poteri sostitutivi in caso di
inerzia della Provincia, deve collaborare alla redazione del Piano dell’area
naturale protetta e deve comunque sempre esercitare una vigilanza sul corretto
esercizio di esse da parte dell’ente delegato.
Per tale ragione va riconosciuta la legittimazione
passiva di entrambe le amministrazioni intimate.
Infine, va disattesa l’eccezione di tardività
sollevata nella memoria della Provincia di Frosinone, con riferimento al
superamento del termine di un anno di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. dalla
scadenza del termine per l’adozione del regolamento. Infatti, lo stesso art.
31, comma 2 del c.p.a. prevede che “E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.” Ora nel
caso di specie il termine di un anno risulta rispettato, con decorrenza dalla
data di presentazione dell’invito diffida del 13 marzo 2012.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La legge regionale infatti è chiara nel prescrivere
l’obbligatoria adozione del regolamento e i tempi di conclusione del
procedimento, i quali sono indubitabilmente trascorsi.
L’esistenza di alcuni specifici provvedimenti di
gestione dell’area, quali le autorizzazioni boschive menzionate dalla Provincia
nella sua memoria, non fa venir meno l’obbligo di adozione del regolamento, in
quanto si è trattato solo di sporadici e puntuali interventi che non fanno
venir meno la necessità di una regolamentazione completa delle attività
consentite nell’area.
Nemmeno è possibile ritenere assolto tale obbligo di
normazione mediante il mero rinvio, per la zona a, all’art. 6, comma 4 della l.
27/97 e per la zona b, all’art. 8, comma 3 della legge regionale in quanto esso
si riferisce solo alla disciplina delle misure di salvaguardia.
D’altro canto, le stesse amministrazioni intimate
hanno dimostrato con il loro comportamento di ritenere necessaria l’adozione di
un regolamento della riserva naturale, tanto che risulta essere stata
predisposta anche una bozza.
Tale comportamento, da valutare certo positivamente in
quanto indicativo della volontà delle amministrazioni intimate di procedere
all’adozione del regolamento richiesto dalla ricorrente, non può tuttavia
considerarsi interamente satisfattivo, in quanto il regolamento in parola,
ancorché predisposto, non risulta essere stato approvato.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo per le
amministrazioni intimate di procedere, entro il termine di 60 giorni, alla
adozione del regolamento del Monumento naturale Bosco Faito, ultimando la
procedura già avviata con il tavolo tecnico del 7.1.2013.
Quanto alla domanda risarcitoria, non potendo il
collegio pronunciarsi su di essa in questa sede ostandovi l’art. 117, comma 6,
c.p.a., essa deve essere trattata con rito ordinario e pertanto va rimessa sul
relativo ruolo.
Le spese devono essere compensate, sussistendo giusti
motivi attesa al peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione intimata di
provvedere sull’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione della presente
sentenza.
Dispone la remissione sul ruolo per la trattazione con
il rito ordinario della domanda risarcitoria.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento