EDILIZIA:
i c.d. vincoli strumentali
gli effetti della relativa decadenza
(PARERE "PRO VERITATE").
Cari followers,
Vi riporto una breve parere che ho redatto per una lettore del blog che mi ha chiesto qualche informazione sui c.d. vincoli strumentali del PRG e sui relativi effetti della decadenza sul rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
Il parere si può anche scaricare in pdf qui.
"Gentile
Sig. G.,
La
ringrazio innanzitutto per l’apprezzamento espresso al blog.
Quanto
al suo quesito sarò telegrafico.
Qualora
necessitasse di un parere più approfondito, dovrei conoscere tutta la vicenda
fattuale che La riguarda, i relativi documenti, ed uno specifico studio della
fattispecie.
La
decadenza dei c.d. vincoli strumentali del PRG non determina una piena e totale
espansione del diritto a costruire (c.d. ius edificandi), il quale rimane
soggetto comunque ad una serie di limiti. Le dico questo perché ha fatto
riferimento alla sottozona C1, quindi credo che il suo quesito sia volto a
capire che limiti incontra oggi la richiesta dei titoli abilitativi a seguito
del decorso del quinquennio di decadenza.
Più
in particolare:
la scadenza del
termine previsto per l’attuazione di un Piano di Zona (di ossia del Piano
esecutivo per le aree d’edilizia economico-popolare di cui alla L. n. 167/62)
priva i suddetti piani di efficacia per la parte in cui non abbiano avuto
esecuzione, permanendo invece a tempo
indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e
nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di
zona stabiliti nei piani stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 1994,
n, 1089, Sez. V, sentenza 20
marzo 2008 n. 1216 ).
Tali limiti sono determinati dal fatto che “il limite
temporale del quinquennio, riguardante l’efficacia delle prescrizioni dei PRG
nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a
vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino
l’inedificabilità, è valevole unicamente per quei vincoli che producano un
effetto sostanzialmente espropriativo, tale da annullare o ridurre notevolmente
il valore degli immobili cui si riferiscono. Nel caso in esame, invece, si
verte in tema di decadenza del vincolo strumentale, ossia quello che subordina
l’edificabilità di un’area all’inserimento della stessa in un programma
pluriennale oppure alla formazione di uno strumento esecutivo. In tale circostanza,
venendo meno la configurabilità dello schema ablatorio, è esclusa anche la
decadenza quinquennale del relativo vincolo“.
Questa sentenza (Cons. St., sent. n. 3/2013) esclude
addirittura la decadenza del c.d. vincolo strumentale: ma a livello pratico,
gli effetti limitanti sono gli stessi che Le ho suesposto.
Escludo poi che
La sua domanda riguardi un Comune privo di un PRG (o di un paino di
lottizzazione), o con un PRG privo dei contenuti essenziali di cui all’art. 7
della L., n. 1150/42. Altrimenti si applicherebbe la più limitante (per
permessi a costruire, DIA/SCIA, etc.)
disciplina della Bucalossi, di cui all’art. 4, u.c., della legge n. 10 del
1977.
Infine: la
giurisprudenza ha di recente stabilito che se il PRG impone
l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, è comunque possibile il
rilascio di licenze o concessioni edilizie nei casi in cui l’intervento
edilizio ricada in zone ormai completamente urbanizzate e dotate di tutti i
servizi necessari. Per tale ragione, il titolo abilitativo edilizio può essere
oggetto di rilascio anche in assenza del piano attuativo.
Spero di esser stato conciso ed esaustivo.
Per qualsiasi ulteriore richiesta può
contattarmi via email o ai numeri che trova in epigrafe.
Distinti saluti.
Avv. Federico Frasca
Nessun commento:
Posta un commento