APPALTI:
il principio di rotazione tra dubbi di riparto di competenza legislativa
(T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento,
sentenza 21 novembre 2012 n. 339)
Commento "critico" (Dott. Massimo Mazzola)
Il TRGA Trento ha sancito che le norme
provinciali che stabiliscono un numero minimo di partecipanti ad una gara
pubblica attengono alla materia "organizzazione amministrativa"
e pertanto possono derogare al codice dei contratti pubblici, essendo la
predetta materia di competenza esclusiva delle regioni a statuto
speciale.
Il problema è che, invece la materia in oggetto
è la "concorrenza", di competenza esclusiva dello
Stato, e pertanto si sarebbe dovuto sollevare questione di legittimità
costituzionale delle norme provinciali, in quanto stabiliscono un numero di
partecipanti inferiori a quanto prescritto dalla normativa statale.
Massima
1. Le previsioni normative sia provinciale
che statale sulla necessità dell’esperimento di un confronto concorrenziale
anche per la trattativa privata è una misura strumentale ad assicurare la
libera concorrenza degli operatori per un verso e, per altro ma correlato
profilo, a consentire all'Amministrazione di contrattare alle condizioni più
vantaggiose. Tuttavia, l’individuazione del numero minimo dei soggetti da
invitare al confronto è stato discrezionalmente apprezzato dal Legislatore
provinciale esercitando le sue competenze esclusive in materia di
organizzazione amministrativa.
Da
soggiungere a ciò che l’invocata sentenza della Corte costituzionale 12.1.2010,
n. 45, non ha interessato la l.p. n. 23 del 1990 qui applicata, bensì la l.p.
10.9.1993, n. 26, in materia di lavori pubblici.
Invero,
detta pronuncia ha stabilito che la Provincia di Trento, anche nell’esercizio
di una competenza primaria specificamente attribuita dallo Statuto di autonomia
(quale, in quel caso, la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale,
ma ciò vale anche per la materia dell’organizzazione amministrativa) deve
comunque rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del
procedimento amministrativo di evidenza pubblica, “i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni
contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle
prescrizioni poste a livello europeo”.
Ebbene,
ritiene il Collegio che la previsione legislativa provinciale che, per i
partecipanti al confronto concorrenziale pregiudiziale alla conclusione di un
contratto a trattativa privata, fissa una soglia numerica minima
ragionevolmente congrua, seppur inferiore a quella nazionale non contrasti con
i principi comunitari e azionali sulla tutela della concorrenza, tenuto conto
delle peculiarità dimensionali economico-finanziarie della Provincia, ma
soprattutto dei Comuni trentini e in applicazione dei non secondari
principi di economicità e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
4. Ciò
chiarito, occorre ulteriormente osservare che al confronto concorrenziale in
esame l’Amministrazione ha dichiarato di applicare i principi sanciti dal comma
11 dell’art. 125 del Codice dei contratti, ossia “di trasparenza, rotazione, parità di trattamento”. Sicché, da un elenco di 10 imprese operanti nel settore oggetto
di gara - elenco in parte predisposto d’ufficio
e in parte sulla base delle richieste degli interessati giunte al Comune di Ala
- tutte ritenute potenzialmente idonee allo svolgimento dello specifico
servizio, l’Amministrazione ha individuato 4 imprese a cui ha inviato la
lettera d’invito a formulare l’offerta.
2. Quanto al principio di rotazione,
occorre precisare che la sua applicazione, se pur non esclude la facoltà
dell’Amministrazione di invitare a successive gare il precedente affidatario
del servizio, tuttavia esso non si converte affatto
nell’obbligo di chiamata del precedente
aggiudicatario ad ogni riedizione della procedura comparativa (cfr., in termini,
C.d.S., sez. VI, 28.12.2011, n. 6906).
Più precisamente, sull’applicazione del
principio in esame la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato:
- che esso “non collide con il
principio di trasparenza, costituendo all’opposto attuazione del principio
di pari opportunità tra gli operatori ” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia,
sez. II, 30.4.2010, n. 1672);
- che detto principio
“preclude di riconoscere in capo al precedente gestore di un
servizio una pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla
procedura indetta per riaffidare lo stesso servizio, ovvero a conoscere le
ragioni dell'omesso invito, ed impone invece di osservare il principio opposto, ovvero di motivare in modo congruo nel
caso in cui si ritenga di estendergli il nuovo invito” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia,
sez. II, 19.11.2009, n. 2240);
- che da esso, in
altri termini, discende “il superamento del
criterio che riconosceva una posizione qualificata in
capo al precedente gestore nel caso di successivi affidamenti dello stesso
servizio attraverso procedure negoziate, dato che lo strumento della rotazione
è coerente con i principi di trasparenza e pari opportunità”, per cui “
la scelta di non estendere l'invito all'impresa già affidataria di un
precedente contratto non esige una puntuale motivazione” (cfr., T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30.7.2010, n. 7142);
- che quando vi sono
imprese che hanno già svolto analoghi lavori o servizi sulla base di procedure
negoziate “l’Amministrazione
aggiudicatrice può legittimamente decidere di favorire l’ingresso di altri
soggetti escludendo dagli inviti, per un certo periodo, gli affidatari
pregressi” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21.1.2011, n. 137);
- che la rotazione, se
“può essere applicata non
solo ai precedenti affidatari ma anche ai soggetti che abbiano
partecipato alle procedure negoziate senza conseguire l’appalto” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 21.1.2011, n. 137),
indubbiamente ha come suo diretto e principale destinatario il precedente
aggiudicatario;
- in definitiva, che
il principio di rotazione “distribuisce il
confronto tra gli operatori economici su un piano
intertemporale, evitando la formazione di rendite di posizione e conseguendo
così un'effettiva concorrenza” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.7.2012, n. 1370).
Dall’applicazione dei riportati principi discende dunque:
a) per un verso, che la scelta
dell’Amministrazione di escludere dal nuovo confronto concorrenziale la precedente
aggiudicataria del servizio, in dichiarata applicazione del principio di
rotazione, resiste alle censure dedotte in ricorso;
b) per altro profilo, che la ricorrente,
già assegnataria dello stesso servizio di manutenzione del verde cittadino e
attualmente affidataria di un servizio similare presso la stessa
Amministrazione, non solo non può invocare a suo favore il principio di rotazione
ma nemmeno denunciare un difetto di motivazione con riguardo alla mancata
ricezione dell’invito per la procedura di causa.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO TRENTINO
ALTO-ADIGE
Sez. TRENTO
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
120 del 2012, proposto da: Pulirapid S.n.c. di Antonelli Paola & C.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48
contro
Comune di Ala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Germano Berteotti e Massimo Amadori e con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Grazioli, n. 15
nei confronti di
Green Target di Tomasoni Lorenzo, non
costituito in giudizio
per l'annullamento
- della determinazione del Segretario comunale n. 77, del
5.3.2012, e relativi allegati, della lettera di invito prot. n. 4501 del
6.3.2012 e del verbale di esame e comparazione delle offerte di data 20.3.2012,
tutti relativi al confronto concorrenziale indetto dal Comune di Ala per
l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico attrezzato per
il triennio 2012-2014;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 5903 del
28.3.2012, della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28.2.2012,
nonché di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso
e/o conseguente e degli atti ulteriori non noti, quali l'eventuale
determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto e i provvedimenti,
espressi o taciti, di diniego di autotutela ai sensi dell'art. 243 bis del
Codice dei contrati pubblici;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente
stipulato, con espressa domanda di subentro
nonché per la condanna del Comune di Ala al risarcimento dei danni
in forma specifica mediante annullamento dei provvedimenti impugnati, con
conseguente obbligo per la stazione appaltante di procedere all’indizione di
una nuova procedura di gara aperta a tutti gli operatori individuati idonei
ovvero a quelli individuati tra di essi mediante criteri realmente rispettosi
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala; Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il cons.
Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell'art.
120, comma 9, cod. proc. amm., in data 9 novembre 2012;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione n. 28,
del 28.2.2012, la Giunta comunale di Ala ha approvato gli elaborati relativi al
servizio di manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico attrezzato
per il triennio 2012-2014 ed ha disposto di procedere all’affidamento del
servizio - per un importo annuo pari a 25.000,00 € più IVA - mediante
trattativa privata, previo confronto concorrenziale, secondo quanto previsto
dalla legge provinciale 19.7.1990, n. 23, e dal relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.P. 12.5.1991, n. 10-40/Leg, nonché, per quanto
applicabile, dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
2. Successivamente,
il Segretario comunale, con determinazione n. 77 del 5.3.2012, visto l’allegato
elenco degli operatori economici operanti nel settore, ha invitato a
partecipare al confronto concorrenziale 4 ditte. Solo una di esse ha presentato
un’offerta.
3. Con verbale del 20.3.2012 il
seggio di gara ha aperto il plico pervenuto e, esaminatone il contenuto, ha
aggiudicato il servizio alla ditta Green Target di Tomasoni Lorenzo, con sede a
Serravalle, che ha presentato un ribasso del 4% sull’importo posto in gara.
4. L’impresa ricorrente
espone di operare nel medesimo settore oggetto di gara e di essere inclusa
nell’elenco allegato alla citata determinazione n. 77. Informa anche di essere
già stata aggiudicataria dello stesso servizio per il triennio 2008-2010 e per
l’anno 2011.
Essa, pertanto, lamentando di non
essere stata invitata al confronto concorrenziale suddetto, ha impugnato la
determinazione dirigenziale con la quale sono state individuate le 4 ditte
invitate, la lettera d’invito e l’aggiudicazione della gara disposta in favore
dell’impresa controinteressata.
5. Il
ricorso è affidato al seguente articolato motivo di diritto:
-
“violazione dell’art. 21 della l.p. 19.7.1990, n. 23, dell’art. 13 del D.P.G.P.
12.5.1991, n. 10-40/Leg, dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici;
eccesso di
potere per violazione dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, par condicio dei concorrenti,
difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste”.
Con l’atto introduttivo è stata anche
presentata l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
6. Si è costituita in
giudizio l’Amministrazione comunale intimata chiedendo la reiezione del ricorso
perché infondato nel merito.
7. Con ordinanza n.
63, adottata nella camera di consiglio dell’11 maggio 2012, la predetta domanda
cautelare è stata respinta.
8. La citata ordinanza
è stata impugnata dalla Società ricorrente, ma la Quinta Sezione del Consiglio
di Stato , con ordinanza n. 3158, adottata nella camera di consiglio del 31
luglio 2012, ha respinto l’appello considerato che questo Tribunale aveva già
fissato l’udienza di trattazione della causa nel merito.
9. In prossimità
dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative
delle rispettive posizioni.
10. Alla pubblica
udienza di data 8 novembre 2012 il ricorso è stato chiamato e quindi trattenuto
per la decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso la società
Pulirapid di Antonelli Paola & C., avente sede a Sabbionara d’Avio, ha
impugnato gli atti della procedura posta in essere dal Comune di Ala per
l’affidamento, a trattativa privata, del servizio di manutenzione ordinaria
delle aree comunali a verde pubblico attrezzato per il triennio 2012-2014,
sostanzialmente lamentando di non essere stata invitata a partecipare al
preliminare confronto concorrenziale.
Essa ha esposto:
- di essere già
stata aggiudicataria dello stesso servizio di manutenzione per il triennio
2008-2010, essendo risultata vincitrice di un confronto concorrenziale svoltosi
in data 28.3.2008 (cfr., doc. n. 2 in atti della ricorrente);
- di aver svolto il
medesimo servizio tramite affidamento diretto anche per l’anno 2011 (cfr., doc.
n. 8 in atti dell’Amministrazione);
– di essere attualmente aggiudicataria
del servizio di manutenzione della rete viaria comunale con taglio dell’erba delle
banchine, pulizia tombini, raccolta acque meteoriche e taglio della vegetazione
sporgente, per il triennio 2011-2013, essendo risultata vincitrice di un
confronto concorrenziale svoltosi in data 5.5.2011 (cfr., doc. n. 3 in atti
della ricorrente).
2. Con l’atto introduttivo la
ricorrente ha censurato la scelta dell’Amministrazione che ha “limitato a 4” il numero degli invitati, in asserita violazione del comma 11
dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, ma anche la correlata
decisione che ha visto la selezione di operatori economici già invitati in
precedenti gare (senza tuttavia includere anche il suo nominativo) i quali,
peraltro, non avevano mai prodotto la loro offerta.
Con la memoria prodotta in data
23.10.2012 la difesa della ricorrente contesta, particolarmente, le modalità
con le quali la Stazione appaltante ha operato la selezione degli invitati: 4
operatori economici già invitati a precedenti confronti (ad eccezione però
della ricorrente) e non ulteriori 5 imprese presenti nell’elenco comunale
finora mai invitate a presentare offerte. Inoltre, invitando soggetti che in
precedenti competizioni non avevano presentato offerte, l’Amministrazione si è
sottoposta al rischio, concretizzatosi, di non godere di un effettivo confronto
concorrenziale dovendo affidare il servizio all’unico operatore che ha
presentato un’offerta.
3. Le argomentazioni della ricorrente
sono prive di pregio giuridico.
Giova innanzitutto rammentare che il
confronto concorrenziale in esame trova la sua disciplina nella l.p. 19.7.1990,
n. 23, sulla “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei
beni della Provincia autonoma di Trento”, la quale, in forza di quanto disposto
dall’art. 2 bis, si applica anche all'attività contrattuale dei comuni, e nel
suo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-40/Leg.
L’art. 21 della legge citata consente
alle Amministrazioni di esperire una trattativa privata quando il valore del
contratto non supera una determinata soglia. In questi casi, tuttavia, il comma
5 prescrive che si debba “far luogo ad un
confronto concorrenziale tra almeno tre persone o
ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui
all'articolo 12”
che, a sua volta, prevede la “tenuta
degli elenchi dei fornitori”.
Da ciò una prima conclusione: il numero
della ditte invitate al confronto concorrenziale de quo ( 4 ) supera il
parametro minimo normativo provinciale indicato ( 3 ), non essendo invece
applicabile dalla PAT il diverso numero di 5 operatori previsto nella
legislazione statale dal comma 11 dell’omologo art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006,
n. 163: ciò ai sensi dell’art. 4 del Codice dei contratti pubblici. La norma
citata, infatti, stabilisce che “le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potestà normativa nelle materie oggetto del Codice nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie
di competenza esclusiva dello Stato” (comma 1) e che le regioni, “nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione” (materie di legislazione esclusiva
dello Stato), non possono prevedere una disciplina diversa da quella del
Codice in relazione a svariate tematiche, nelle quali ha ricompreso “le procedure di affidamento”, ma dalle quali ha espressamente escluso “i profili di organizzazione amministrativa” (comma 3), materia nella quale la
Provincia autonoma di Trento gode di competenza legislativa esclusiva [art. 8,
primo comma, n. 1) dello Statuto speciale], dovendo rispettare solo la
Costituzione
ed i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali (comma 1 del novellato art. 117
della Costituzione ).
Non v’è dubbio che le previsioni
normative sia provinciale che statale sulla necessità dell’esperimento di un
confronto concorrenziale anche per la trattativa privata è una misura
strumentale ad assicurare la libera concorrenza degli operatori per un verso e,
per altro ma correlato profilo, a consentire all'Amministrazione di contrattare
alle condizioni più vantaggiose. Tuttavia, l’individuazione del numero minimo
dei soggetti da invitare al confronto è stato discrezionalmente apprezzato dal
Legislatore provinciale esercitando le sue competenze esclusive in materia di
organizzazione amministrativa.
Da soggiungere a ciò che l’invocata
sentenza della Corte costituzionale 12.1.2010, n. 45, non ha interessato la
l.p. n. 23 del 1990 qui applicata, bensì la l.p. 10.9.1993, n. 26, in materia
di lavori pubblici.
Invero, detta pronuncia ha stabilito
che la Provincia di Trento, anche nell’esercizio di una competenza primaria
specificamente attribuita dallo Statuto di autonomia (quale, in quel caso, la
materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, ma ciò vale anche per la
materia dell’organizzazione amministrativa) deve comunque rispettare, con
riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento
amministrativo di evidenza pubblica, “i
principi della tutela della concorrenza strumentali ad
assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice
degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a
livello europeo”.
Ebbene, ritiene il Collegio che la
previsione legislativa provinciale che, per i partecipanti al confronto
concorrenziale pregiudiziale alla conclusione di un contratto a trattativa
privata, fissa una soglia numerica minima ragionevolmente congrua, seppur
inferiore a quella nazionale non contrasti con i principi comunitari e azionali
sulla tutela della concorrenza, tenuto conto delle peculiarità dimensionali
economico-finanziarie della Provincia, ma soprattutto dei Comuni trentini e
in applicazione dei non secondari principi di economicità e di
proporzionalità dell’azione amministrativa.
4. Ciò chiarito, occorre ulteriormente
osservare che al confronto concorrenziale in esame l’Amministrazione ha
dichiarato di applicare i principi sanciti dal comma 11 dell’art. 125 del
Codice dei contratti, ossia “di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento”. Sicché, da un elenco di 10 imprese
operanti nel settore oggetto di gara - elenco in parte predisposto d’ufficio
e in parte sulla base delle richieste degli interessati giunte al Comune di Ala
- tutte ritenute potenzialmente idonee allo svolgimento dello specifico
servizio, l’Amministrazione ha individuato 4 imprese a cui ha inviato la
lettera d’invito a formulare l’offerta.
La deducente, invocando –
paradossalmente – a suo favore proprio il principio di rotazione, asserisce che
le 4 imprese ammesse a partecipare erano già state invitate a precedenti gare;
che, tuttavia, esse hanno ricevuto questo ulteriore invito a differenza di
Pulirapid la quale, in quest’occasione, non è stata invece presa in
considerazione. Da ciò la lamentata violazione anche dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento.
Pure queste argomentazioni non possono
essere condivise.
Innanzitutto è infondata la censura di
mancato rispetto del principio di parità di trattamento: la situazione della
ricorrente - che ha già espletato per quattro anni il servizio di gara e che
attualmente sta svolgendo per la stessa Amministrazione il servizio di
manutenzione del verde della rete viaria - non è assolutamente comparabile a
quella delle imprese invitate al confronto in esame, che, per quanto risulta
dagli atti del processo, non sono mai state aggiudicatarie di alcun servizio.
Quanto al principio di rotazione,
occorre precisare che la sua applicazione, se pur non esclude la facoltà
dell’Amministrazione di invitare a successive gare il precedente affidatario
del servizio, tuttavia esso non si converte affatto
nell’obbligo di chiamata del precedente
aggiudicatario ad ogni riedizione della procedura comparativa (cfr., in
termini, C.d.S., sez. VI, 28.12.2011, n. 6906).
Più precisamente, sull’applicazione del
principio in esame la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato:
- che esso “non collide con il principio di trasparenza, costituendo
all’opposto attuazione del principio di pari
opportunità tra gli operatori ” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 30.4.2010,
n. 1672);
- che detto principio
“preclude di riconoscere in capo al precedente gestore di un
servizio una pretesa qualificata ad essere ulteriormente invitato alla
procedura indetta per riaffidare lo stesso servizio, ovvero a conoscere le
ragioni dell'omesso invito, ed impone invece di osservare il principio opposto,
ovvero di motivare in modo congruo nel caso in cui si ritenga di estendergli il
nuovo invito”
(cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.11.2009, n. 2240);
- che da esso, in
altri termini, discende “il superamento del
criterio che riconosceva una posizione qualificata
in capo al precedente gestore nel caso di successivi affidamenti dello stesso
servizio attraverso procedure negoziate, dato che lo strumento della rotazione
è coerente con i principi di trasparenza e pari opportunità”, per cui “ la scelta di non estendere l'invito all'impresa già
affidataria di un precedente contratto non esige una puntuale motivazione” (cfr., T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30.7.2010, n. 7142);
- che quando vi sono
imprese che hanno già svolto analoghi lavori o servizi sulla base di procedure
negoziate “l’Amministrazione aggiudicatrice può legittimamente decidere di
favorire l’ingresso di altri soggetti escludendo dagli inviti, per un certo
periodo, gli affidatari pregressi” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez.
II, 21.1.2011, n. 137);
- che la rotazione, se
“può essere applicata non solo ai precedenti affidatari ma anche ai soggetti
che abbiano partecipato alle procedure negoziate senza conseguire l’appalto” (cfr., T.A.R.
Lombardia, Brescia, sez. II, 21.1.2011, n. 137), indubbiamente ha come suo
diretto e principale destinatario il precedente aggiudicatario;
- in definitiva, che
il principio di rotazione “distribuisce il
confronto tra gli operatori economici su un piano
intertemporale, evitando la formazione di rendite di posizione e conseguendo
così un'effettiva concorrenza” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.7.2012,
n. 1370).
Dall’applicazione dei riportati principi discende dunque:
a) per un verso, che la scelta
dell’Amministrazione di escludere dal nuovo confronto concorrenziale la
precedente aggiudicataria del servizio, in dichiarata applicazione del
principio di rotazione, resiste alle censure dedotte in ricorso;
b) per altro profilo, che la
ricorrente, già assegnataria dello stesso servizio di manutenzione del verde
cittadino e attualmente affidataria di un servizio similare presso la stessa
Amministrazione, non solo non può invocare a suo favore il principio di
rotazione ma nemmeno denunciare un difetto di motivazione con riguardo alla
mancata ricezione dell’invito per la procedura di causa.
5. Neppure torna utile alla ricorrente
l’invocata giurisprudenza di questo Tribunale
- in particolare le
sentenze n. 55 del 2009 e n. 242 del 2010 - atteso che quelle decisioni hanno
riguardato due questioni sostanzialmente differenti in punto di fatto da quella
in esame, in quanto trattavasi di affidamento di un servizio a trattativa
privata senza il previo esperimento del doveroso confronto concorrenziale in
presenza di imprese che avevano formalmente manifestato il loro interesse a
concorrere all’assegnazione di quel servizio.
Stante la rilevata infondatezza dele
censure mosse da parte ricorrente, appare del tutto irrilevante la ulteriore
difesa dell’Amministrazione comunale ove ha elencato le carenze e i disservizi
contestati all’impresa ricorrente.
6. Le ulteriori circostanze denunciate
in ricorso afferiscono alle modalità con cui si è svolto il confronto di causa:
nelle precedenti gare svoltesi negli anni 2008 e 2011 era stato invitato un
numero maggiore di imprese (rispettivamente 9 e 6); l’invito è stato rivolto a
ditte che nelle due precedenti gare non avevano presentato la
loro offerta, offerta che non hanno prodotto nemmeno nell’occasione di
causa, cosicché il servizio è stato affidato all’unico offerente alterando
l’effettivo confronto concorrenziale; non sono state esperite procedure di
sorteggio per la scelta delle imprese da invitare; 5 delle imprese inserite
nell’elenco dei fornitori non sono state inviate a presentare la loro proposta.
Esse si presentano in parte quali mere
illazioni, non in grado di inficiare giuridicamente la correttezza della
procedura in esame, e, per altra parte, sfornite di un interesse proprio
correlato ad una conseguibile utilità concreta.
Tutte le riportate censure, comunque,
sono inammissibili.
Devesi,
in proposito, fare applicazione dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato secondo la quale, in difetto dei requisiti per la
partecipazione ad una procedura pubblica, occorre rilevare la carenza sia della
legittimazione che dell’interesse a denunciare le modalità di espletamento di
quella procedura. L’annullamento dei relativi atti, infatti, non permetterebbe
al ricorrente di ottenere alcuna utilità (cfr., sentenza 7.4.2011, n. 4).
Si deve pertanto affermare che
l’accertata legittimità della scelta dell’Amministrazione di non invitare alla
gara de quo la deducente impresa Pulirapid preclude ad essa definitivamente
ogni ulteriore deduzione su quella procedura, la sua posizione essendo ormai
configurabile come puro interesse di fatto, del tutto privo di rilevanza e di
tutela giuridica.
7. Conclusivamente, per
quanto sopra esposto, il ricorso è in parte infondato e in parte ammissibile e,
conclusivamente, deve essere pertanto respinto, congiuntamente all’accessoria
domanda di risarcimento del danno.
8. Le spese di lite, in
applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a caricodella parte
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica),
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 120 del 2012 lo
respinge.Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a
favore del Comune di Ala, che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila),
oltre a I.V.A. e C.N.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 8 novembre 2012.
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