RESPONSABILITA' P.A.:
se oggetto del processo amministrativo è il rapporto tra P.A. e cittadino e non più l'atto,
allora anche il risarcimento "cambia" paradigma
(Cons. St., Sez. V, 19 novembre 2012 n. 5857)
a cura del Dott. Massimo Mazzola
Breve commento
Non spetta alcun risarcimento al ricorrente colpito da provvedimento dichiarato illegittimo poichè sfornito di motivazione, se non risulti fondata la pretesa sostanziale del ricorrente. L'autorevole penna del consigliere Caringella, conferma l'orientamento fatto proprio da Cass. 500/99, a mente del quale il risarcimento può essere accordato solo dopo una previa ricognizione del rapporto amministrazione - cittadino, diretta ad accertare se il corretto esercizio del potere amministrativo avrebbe effettivamente condotto a preservare/accordare il bene della vita anelato.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 8095 del 2007, proposto da:
Demetra Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Studio Legale Palma-Schettini in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;
Demetra Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Studio Legale Palma-Schettini in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;
contro
Comune di Massa
Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso Michele Sandulli in Roma, alla
via XX Settembre 3;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 06415/2007, resa tra le parti,
concernente RISARCIMENTO DANNI PER ESCLUSIONE DA GARA PER SCELTA SOCIO GESTIONE
SERVIZIO RIFIUTI
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le
parti gli avvocati Benedetto Graziosi, su delega dell'avv. Antonio Palma e
Enrico Soprano, su delega dell'avv. Ferdinando Pinto;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio
trae origine dall’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara ristretta
indetta dal Comune di Massa Lubrense ai fini della selezione del socio privato
di una costituenda società mista, a prevalente capitale pubblico, finalizzata
alla gestione del servizio locale di raccolta e smaltimento RSU.
Detta esclusione faceva
seguito al riscontro, in capo alla Demetra Service s.r.l., della mancanza del
requisito della moralità professionale in ragione della sentenza di condanna
alla pena pecuniaria dell’ammenda di lire 600.000 pronunciata dal Pretore di
Pescara in data 15 giugno 1997 a carico del legale rappresentante della società
in esame in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 27 del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, concernente l’inosservanza delle prescrizioni recate
dall'autorizzazione da parte dei titolari degli enti e delle imprese che
effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali.
La procedura di gara
culminava nell’aggiudicazione in favore della Coop. Lat. s.c.a.r.l.
Con la sentenza n.
1145/2003 questa Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di
prime cure, accoglieva in parte il ricorso proposto avverso gli atti di gara
dalla Demetra Service e annullava il provvedimento di esclusione e gli atti
conseguenti in ragione della mancanza di adeguata motivazione in merito
all’incidenza negativa del richiamato precedente penale sulla moralità
professionale e sull’affidabilità della società concorrente.
In seguito al parziale
accoglimento dell’appello la suddetta società, stante la ritenuta impossibilità
di ripetizione della gara a causa dell’avvenuta costituzione della società
mista Terra delle Sirene s.p.a., proponeva un nuovo ricorso innanzi al Primo
Giudice al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante
dall’illegittima esclusione.
Con l’appello in
epigrafe specificato la società impugna la sentenza di rigetto.
Si è costituito il
Comune intimato.
Le parti hanno affidato
al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi
difensive.
All’udienza del 22
maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è
infondato.
Reputa la Sezione che la
pretesa risarcitoria non sia suscettibile di favorevole valutazione per effetto
dell’esito negativo del giudizio prognostico sulla spettanza del bene della
vita che il Giudice del risarcimento è tenuto a formulare, in ossequio alle
coordinate tracciate dalla sentenza 22 luglio 1999, n. 500 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, ove nella sentenza di annullamento non sia stato
operato l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e non sia
possibile la riedizione dell’attività amministrativa.
Si deve, infatti,
rimarcare che la sentenza di annullamento ha colto un vizio meramente formale
dato dall’insufficienza della motivazione della determinazione di esclusione,
in modo da lasciare impregiudicata le questioni della valenza ostativa del
richiamato precedente penale e, a fortiori, della sussistenza e della
consistenza della chance di ottenere l’aggiudicazione della gara ad opera
dell’impresa ricorrente.
La Sezione, in sede di
valutazione della rilevanza eziologica dell’illegittimità formale e, quindi, di
apprezzamento del nesso di causalità necessario ai fini dell’integrazione del
fatto illecito, reputa che il vizio motivazionale non abbia influito sull’esito
dell’azione amministrativa in quanto la condanna riportata dal legale
rappresentante, in ragione della stretta inerenza alla materia oggetto
dell’appalto, della rincarata rilevanza del profilo fiduciario in un settore
sensibile quale quello della gestione dei rifiuti, della vicinanza temporale
all’epoca della gara e della gravità del fatto desumibile dall’applicazione di
una pena superiore al minimo edittale, avrebbe plausibilmente condotto
all’esclusione dell’impresa in caso di ripetizione della procedura. Si deve
allora convenire, nella logica del giudizio sul rapporto che permea la
pronuncia sull’actio damni, che il vizio dell’atto non ha influito sull’esito
sostanzialmente corretto della procedura.
Esito confermato, quanto
all’aggiudicazione in favore della Coop. Lat. s.c.a.r.l., dal rilievo che la
menzionata decisione del Consiglio Stato di annullamento del provvedimento di
esclusione della ricorrente per il rammentato vizio formale, ha confermato la
serietà e la congruità economica dell’offerta presente dall’aggiudicataria
nonché la rispondenza del relativo progetto-offerta ai contenuti minimi imposti
dalla legge di gara.
La mancata integrazione
dell’elemento oggettivo, necessario ai fini della configurazione dell’invocata
responsabilità civile del Comune intimato, esime il Collegio
dall’approfondimento delle questioni, affrontate dal Primo Giudice e
approfondite dall’appellante, della necessità e della dimostrazione
dell’elemento soggettivo della colpa.
3. Le considerazioni che
precedono impongono la reiezione dell’appello e la conferma, pur se con diversa
motivazione, della sentenza appellata.
Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio in ragione della
peculiarità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma,
con diversa motivazione, la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Stefano Baccarini,
Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella,
Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi,
Consigliere
Fabio Franconiero,
Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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