mercoledì 26 giugno 2013

GIURISDIZIONE: il riparto in materia di autotutela sui contributi pubblici (Cons. St., Sez. V, sentenza 19 giugno 2013 n. 3349).


GIURISDIZIONE: 
il riparto in materia di autotutela sui contributi pubblici
(Cons. St., Sez. V, sentenza 19 giugno 2013 n. 3349)


Massima

1. Il criterio di riparto della giurisdizione, in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni, opera, in generale, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa erogazione, e di rassegnazione dello stesso, ove costituiscano manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico, con ponderazione dell'interesse sottostante all'erogazione del contributo, mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si è voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalità di utilizzazione del contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, che coinvolgono invece posizioni di diritto soggettivo.
2.  Nelle ipotesi in cui la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, la controversia appartiene comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nella fase, successiva alla erogazione del beneficio, in cui l’Amministrazione determina il venir meno del titolo legittimante l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la riutilizzazione delle risorse disponibili in maniera diversa, facendo rivivere a favore di diversi soggetti, sia pure in un momento successivo, la situazione soggettiva a monte, che è comunque di interesse legittimo, conseguendo ad una rinnovata e diversa valutazione dei medesimi requisiti.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5967 del 2012, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Marzocchella, Maria D'Elia, con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29; 
contro
Comune di Visciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini e Alessandro Ferone, con domicilio eletto presso il dott. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
Comune di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Astir s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 03083/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 61 del 28/2/2012, con cui è stata disposta la rimodulazione dell'intervento per il recupero ambientale dei siti dell'Area Nolana e del Vallo di Lauro - Comuni di Casamarciano, Nola, S. Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano, già programmato con delibera n. 529 del 4/10/2011, ridenominando l’intervento come aggiornamento delle informazioni per il censimento di siti potenzialmente contaminati, dei siti in attesa di indagini e dei siti oggetto di abbandono di rifiuti nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, differenziazione raccolta dei rifiuti; nonché del decreto dirigenziale n. 96 del 12/3/2012, recante l’approvazione del progetto di servizi a titolarità regionale

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Visciano ;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visto il decreto cautelare 4 agosto 2012, n. 3228;
Vista la propria ordinanza 12 settembre 2012 n. 3675;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Palma, per delega dell'Avvocato Marzocchella, e Lentini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Il Comune di Visciano ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania, Napoli, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2012, con la quale era stata approvata la rimodulazione degli interventi di bonifica di siti contaminati dell’Area Nolana e del Vallo di Lauro, già in precedenza programmati con d.G.R. n. 529/2011 ed approvati con d.d. n. 716/2011, con cui era stata affidata alla Astir s.p.a., quale società regionale “in house”, la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori relativi.
Detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso innanzi tutto per mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificavano il sacrificio del progetto di recupero ambientale abbandonato, la congruità della spesa, l’utilità e la convenienza del nuovo progetto; in secondo luogo perché la diversità oggettiva degli interventi programmati e delle aree geografiche interessate, escludendo che le determinazioni adottate consistessero in una mera rimodulazione progettuale, avrebbero richiesto una ponderazione appropriata di tutti gli interessi coinvolti.
Con il ricorso in appello in esame la Regione Campania ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- Error in iudicando, e procedendo, difetto di giurisdizione del G.A., nullità della sentenza appellata per omesso rilievo della sussistenza della giurisdizione del G.O..
Il T.A.R. non ha rilevato la sussistenza del difetto di giurisdizione del G.A., per essere stato emanato il provvedimento impugnato a causa di un vizio funzionale del progetto ammesso al finanziamento e non di un vizio genetico del provvedimento di ammissione,con sussistenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a detto titolo già riscossi, tutelabile innanzi al G.O..
2.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d. lgs. n. 10472010. Violazione del contraddittorio con gli altri Comuni destinatari dei fondi.
Dell’intero importo del finanziamento comunitario assegnato alle finalità di cui alla d.G.R, n. 529/2001 solo una parte era destinato alla bonifica dell’area nolana nel cui ambito rientra l’Ente appellato, ma dell’importo oggetto di rimodulazione si avvantaggiano tutti gli altri Comuni dell’Agro Aversano, del litorale Domizio Flegreo e il Comune di S. Antonio Abate, che rivestono quindi la posizione di controinteressati sostanziali.
3.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d. lgs. n. 104/2010. Violazione del documento QSN fondi POR 2000-2006. Illogicità ed insufficienza della motivazione. Carenza di interesse.
Il Comune originariamente ricorrente non era diretto destinatario delle risorse in esame, né esecutore delle opere, e neanche competente in materia, e non aveva quindi subito alcun pregiudizio ingiusto, con conseguente carenza di interesse a ricorrere.
4.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d. lgs. n. 104/2010. Violazione del documento QSN fondi POR 2000-2006. Illogicità ed insufficienza della motivazione. Presupposti carenti.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza gli atti impugnati sono stati frutto di scelte ponderate, tassative ed avvedute, cosicché l’impugnato provvedimento doveva ritenersi adeguatamente motivato in funzione dell’interesse pubblico; peraltro la inadempienza posta in essere comportava in modo pedissequo ed ineludibile la revoca del finanziamento.
Con decreto monocratico 4 agosto 2012, n. 3228 è stata respinta la richiesta di adozione di misure cautelari provvisorie.
Con atto depositato l’11.9.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Casamarciano, che ha eccepito la inammissibilità e ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 12 settembre 2012 n. 3675 la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 5.2.2013 la parte resistente ha dedotto la infondatezza delle eccezioni e dei motivi formulati con l’atto di appello, concludendo per la reiezione.
Alla pubblica udienza del 26.2.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO 
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Regione Campania, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 61/2012 (con cui è stata disposta la rimodulazione dell'intervento per il recupero ambientale dei siti dell'Area Nolana e del Vallo di Lauro - Comuni di Casamarciano, Nola, S. Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano, già programmato con la delibera n. 529 del 4/10/2011), nonché del decreto dirigenziale n. 96/2012, recante l’approvazione del progetto di servizi a titolarità regionale.
2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R. non ha rilevato la sussistenza di una questione di giurisdizione.
Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito dell’inadempimento, rilevato dalla Astir s.p.a., in cui era incorso il progetto relativo al Comune ricorrente, con riguardo all’obbligo di ultimarlo e renderlo operativo entro il 30.9.2012, che aveva reso impossibile la concreta realizzazione dello stesso; esso è quindi stato emesso in riferimento ad un rilevato vizio funzionale del progetto ammesso al finanziamento (e non ad un vizio genetico del provvedimento di ammissione), cui è conseguito, quale atto dovuto, al fine di recuperare le risorse non più sfruttabili in concreto a favore di altri progetti al corrente con i tempi e modi di gestione.
Sussisteva quindi in materia la giurisdizione del G.O., atteso che in materia di concessione di contributi l’emissione del provvedimento di finanziamento determina la insorgenza di un diritto soggettivo tutelabile innanzi a detto Giudice allorché ad esso non sia data attuazione per mero comportamento omissivo o perché l’Amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio per inosservanza di obblighi cui è condizionata l’erogazione del contributo stesso o la sua permanenza, a prescindere dalla circostanza se il finanziamento sia stato concesso in via definitiva o provvisoria.
Infatti il destinatario di sovvenzioni o finanziamenti pubblici vanta nei confronti della autorità concedente una posizione di interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela per vizi di legittimità, quale la mancanza di un necessario requisito, che è tutelabile innanzi al G.A., mentre vanta una posizione di diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a detto titolo già riscossi, tutelabile innanzi al G.O., anche se l’amministrazione si è avvalsa del potere di revoca, o di decadenza o di risoluzione adducendo inadempimento ad obblighi posti dalla legge o dal provvedimento di concessione del contributo.
2.1.- Osserva la Sezione, con riguardo alla eccezione in esame (rilevabile perché dedotta con specifico motivo di appello ex art. 9 del c.p.a.), che il criterio di riparto della giurisdizione, in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni, opera, in generale, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa erogazione, e di rassegnazione dello stesso, ove costituiscano manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico, con ponderazione dell'interesse sottostante all'erogazione del contributo, mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si è voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalità di utilizzazione del contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, che coinvolgono invece posizioni di diritto soggettivo.
Nelle ipotesi in cui la legge attribuisce all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, la controversia appartiene comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nella fase, successiva alla erogazione del beneficio, in cui l’Amministrazione determina il venir meno del titolo legittimante l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la riutilizzazione delle risorse disponibili in maniera diversa, facendo rivivere a favore di diversi soggetti, sia pure in un momento successivo, la situazione soggettiva a monte, che è comunque di interesse legittimo, conseguendo ad una rinnovata e diversa valutazione dei medesimi requisiti.
Nel caso che occupa con la deliberazione n. 61/2012 impugnata, rilevato, a seguito di nota della Autorità di gestione, che il cronoprogramma dell’intervento del Comune di cui trattasi non risultava coerente con il termine del 30.9.2012 per l’ultimazione e l’operatività dei progetti finanziati con le risorse liberate, atteso che allo stato non risultava ancora redatto il progetto esecutivo, è stato considerato che il liquidatore della Astir s.p.a., che aveva redatto il progetto esecutivo e cui era stata affidata la realizzazione dei lavori, aveva trasmesso una rimodulazione del progetto in questione, ridenominato “Aggiornamento informazioni per il censimento dei siti potenzialmente contaminati, dei siti in attesa di indagini e dei siti oggetto di abbandono…” finalizzata ad un impiego ottimale della forza lavoro interna alla società stessa, fermo restando il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso agli obiettivi di tutela e risanamento ambientale. E’ stato quindi deliberato, con detto provvedimento, di accogliere detta richiesta e di riprogrammare l’intervento in quanto coerente con le finalità dell’Asse I del POR Campania 2000/2006 e con la programmazione regionale in materia di ambiente.
Orbene, tutto ciò considerando, appare evidente che la presente controversia non attenga esclusivamente e precipuamente alla fase esecutiva del rapporto né al raggiungimento dello scopo, ma investa radicalmente - avuto riguardo al petitum sostanziale dell'originaria domanda - l'atto con il quale l'Amministrazione resistente, sia pure a seguito delle riscontrate inadempienze sopra indicate, ha deciso di rimodulare il finanziamento, all'esito di una nuova ponderazione che presupponeva la valutazione del perdurare dell'interesse pubblico sottostante all'erogazione del contributo e della individuazione delle modalità di nuova utilizzazione dello stesso, con conseguente giurisdizione del G.A. in ordine alla stessa.
La censura in esame non è quindi suscettibile di positiva valutazione.
3.- Con il secondo motivo di gravame è stato asserito che dell’intero importo del finanziamento comunitario assegnato alle finalità di cui alla d.G.R, n. 529/2001 solo una parte era destinato alla bonifica dell’area nolana, nel cui ambito rientra l’Ente appellato, ma dell’importo oggetto di rimodulazione si avvantaggiano tutti gli altri Comuni dell’Agro Aversano, del litorale Domizio Flegreo e il Comune di S. Antonio Abate (citati nella deliberazione annullata), cui è stato devoluto dalla d.G.R. n. 61/2012.
Essi rivestirebbero quindi la posizione di contro interessati sostanziali, essendo titolari di una posizione direttamente concorrente e contrapposta a quella del Comune appellato; pertanto il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Del resto la stessa parte ricorrente in prime cure ha notificato il gravame al Comune di Aversa, anche se non individuato come contro interessato dalla deliberazione n. 61/2012.
La assegnazione dei contributi comunitari in questione era invero subordinata ad una valutazione comparativa degli interventi e dei progetti, assentibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sicché il contributo individualmente riconosciuto sarebbe stato il risultato di una valutazione condizionata non solo dall’entità finanziaria dei singoli progetti e dal loro contenuto, ma anche in funzione del numero totale di quelli ammessi al finanziamento, nel rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili.
Sussisterebbe quindi interdipendenza tra le posizioni dei singoli enti legittimati e l’annullamento giurisdizionale della esclusione di uno di essi dalla assegnazione di fondi, a fronte dell’esaurimento di questi, influisce in senso riduttivo sui contributi già concessi ad altri, essendo il divisore più ampio rispetto a quello determinatosi a seguito della esclusione annullata.
3.1.- Osserva in proposito il Collegio che il contributo in questione è stato assegnato alla Regione Campania, che ha utilizzato la società in house Astir s.p.a. per la concreta realizzazione dei programmati interventi, senza alcuna diretta erogazione a favore dei Comuni nel cui ambito territoriale venivano ed essere effettuati i predisposti interventi per il recupero ambientale di siti contaminati.
Va ulteriormente osservato che, nel processo amministrativo, la qualifica di controinteressato richiede la contestuale presenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato dall'indicazione espressa quale destinatario del soggetto in questione nell'atto impugnato o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità, e l'altro di carattere sostanziale, rappresentato dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e preordinato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato. Il titolare di un interesse di mero fatto volto a contrastare il ricorso principale può assumere non la veste di controinteressato in senso formale e sostanziale, bensì quella succedanea di interventore.
Tanto premesso va rilevato che il ricorso è inammissibile solo se non è notificato ad almeno uno dei controinteressati: nel caso di specie, il ricorso è stato notificato, oltre che all'Amministrazione resistente, al Comune di Aversa, e già questo sarebbe sufficiente al fine di evitare l'inammissibilità del gravame (venendo semmai in rilievo una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati).
In ogni caso, anche a prescindere da tale considerazione, deve escludersi che i Comuni dell’Agro Aversano, del litorale Domizio Flegreo e il Comune di S. Antonio Abate, che assuntamente si avvantaggiano dell’importo oggetto di rimodulazione, possano essere qualificati come soggetti controinteressati per il solo fatto che gli interventi in questione sono diretti all’aggiornamento delle informazioni per ilo censimento di siti potenzialmente contaminati ricadenti nel loro ambito territoriale.
Secondo la prevalente giurisprudenza, cui, in questa sede si intende dare continuità, la figura del controinteressato nel processo amministrativo, ricorre infatti soltanto nel caso in cui l'atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisce direttamente e immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio ( Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 dicembre 2008, n. 5962).
Rilevato che qui non si verte di preclusioni dell'accesso alla giustizia di detti Enti, deve negarsi che tale qualificazione possa essere automaticamente riconosciuta ad essi solo perché enti rappresentativi degli interessi della popolazione del territorio che si è avvantaggiato dall'adozione del provvedimento, peraltro meramente esplorativo, impugnato (Consiglio di Stato, sez. V 30 giugno 2011, n. 3921). Detti Enti, a prescindere dalla comunque centrale considerazione che non erano né individuati né facilmente individuabili sulla base del provvedimento impugnato, è, comunque, certamente da escludersi che dal provvedimento impugnato potessero ricevere direttamente e singolarmente specifiche posizioni di vantaggio.
I Comuni in questione non rivestivano quindi la posizione di contro interessati né formali e né sostanziali, con la conseguenza che il motivo in esame deve essere respinto.
4.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che il T.A.R., con riguardo alla eccezione che il Comune ricorrente in primo grado non era titolare di un interesse ad impugnare la delibera di cui trattasi, ha affermato che esso, quale Ente esponenziale della collettività residente nel territorio comunale, era legittimato ad impugnare i provvedimenti in materi ambientale esplicanti effetti sul territorio, citando la sentenza n.3921/2011 della V Sezione del Consiglio di Stato, che però era riferita alla diversa ipotesi di pericoli per la salute.
Il Comune suddetto non era diretto destinatario delle risorse in esame, né esecutore delle opere, e neanche competente in materia, atteso che ai sensi della l.r. n. 4/2007 e del d. lgs. n. 152/2006, l’attività programmatica ed economica in tema di bonifiche rientra nella competenza della Regione.
Non avrebbe quindi subito alcun pregiudizio ingiusto, poiché le risorse programmate ed assegnate non sono state di fatto sensibilmente ridotte né gli interventi elisi risultavano tempestivamente e concretamente realizzabili.
4.1.- Osserva in proposito la Sezione che sussiste la legittimazione a ricorrere nella materia ambientale di ciascun Comune, quale ente esponenziale della collettività che risiede nell'ambiente comunale, contro ogni provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. A prescindere dalla circostanza che il Comune di cui trattasi non era diretto destinatario delle risorse in esame, né esecutore delle opere e né competente in materia, non può negarsi che la mancata realizzazione degli interventi di bonifica ambientale già previsti a seguito della deliberazione n. 61/2012, era idonea a comportare un serio pregiudizio in ordine alla protezione dell'ambiente ed alla tutela della salute della collettività di cui è soggetto esponenziale, con conseguente sussistenza nella specie tutti i requisiti per configurare una posizione differenziata che senz'altro lo legittimava ad agire in questa sede.
Anche della censura in esame non è quindi possibile effettuare una positiva valutazione.
5.- Con il quarto motivo di gravame è stato sostenuto che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, gli atti impugnati sono stati frutto di scelte ponderate, tassative ed avvedute, effettuate sulla base delle risultanze della Astir s.p.a., che aveva evidenziato la necessità di rimodulare gli stanziamenti ed interventi eseguibili in ragione della impossibilità di rispettare, da parte degli esclusi, il termine previsto per la realizzazione dei progetti, cioè il 30.9.2012.
Secondo la parte appellante sussiste per le Amministrazioni nazionali l’obbligo di cooperazione ex art. 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea, che può comportare anche l’obbligo di annullamento in autotutela di provvedimenti contrastanti con il diritto europeo, con attività che ha carattere necessitato e non è censurabile per mancata valutazione dei contrapposti interessi.
Pertanto nel caso di specie, in cui alla data di adozione della deliberazione n. 61/2012 non era ancora stato redatto il progetto esecutivo da parte del Comune ricorrente, l’impugnato provvedimento avrebbe dovuto ritenersi motivato in funzione dell’interesse pubblico, atteso che il documento del Comitato nazionale QSN sui fondi POR 2000-2006 stabilisce che l’assegnazione delle risorse per gli interventi di bonifica implica che i progetti debbano essere in tutto e per tutto conformi alle modalità di attuazione (compresa la osservanza della scadenza per la presentazione dei progetti esecutivi), pena la restituzione delle risorse; a ciò conseguirebbe che la inadempienza posta in essere dal Comune ricorrente comportava in modo pedissequo ed ineludibile la revocazione del finanziamento.
Anche nell’ipotesi che fossero applicabili alla fattispecie le norme sul procedimento rileva la parte appellante che l’art. 2 quinquies della l. n. 241/1990, relativo alla rimodulazione delle valutazioni di mera opportunità, non trova applicazione quando l’atto di ritiro è adottato a causa del comportamento del destinatario che non dà garanzie di realizzazione dell’assetto di interessi concordato.
Sarebbe stata quindi legittima la disposta revoca al fine, non di ridurre le risorse oggetto della d.G.R. n. 529/2011, ma di effettuare solo una rivisitazione degli interventi da eseguirsi e finanziabili in ragione della concreta realizzabilità delle istanze dei vari enti concorrenti, finalizzata ad una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili volte a consentire la realizzazione di progetti al corrente con le prescrizioni normative e completi dal punto di vista tecnico.
5.1.- Secondo la Sezione sono condivisibili le tesi del primo Giudice che il provvedimento impugnato era dovuto e motivato solo con riguardo a circostanze attinenti alla Astir s.p.a., delegata alla attuazione dell’intervento, e che non era assistito dalla indicazione delle ragioni di pubblico interesse giustificanti il sacrificio del progetto abbandonato, né della congruità della spesa e dell’utilità, oltre che della convenienza del nuovo progetto di aggiornamento delle informazioni per il censimento dei siti contaminati; inoltre che, poiché l’impugnato provvedimento non era qualificabile quale mera rimodulazione progettuale, sarebbe stata necessaria una previa ponderazione degli interessi coinvolti, non identificabile nella mera esigenza di impiegare comunque le risorse nel termine previsto.
Invero, ove l'Amministrazione adotti provvedimenti di annullamento o di revoca che incidano sfavorevolmente su di un preesistente assetto di interessi o sulle posizioni giuridiche soggettive di un soggetto giuridico, soprattutto nei casi in cui l'esercizio di tale potere sia espressione di una ampia discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento, la motivazione sottesa alla determinazione adottata deve comunque contenere, ex art. 3 della l. n. 241/1990, l'esternazione compiuta dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali si è determinata in un preciso senso.
Solo l’esercizio del potere di autotutela vincolato e ad avvio doveroso non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione.
Nel caso che occupa la disposta rimodulazione non appare quale automatica e necessitata conseguenza della circostanza che l’Astir s.r.l. attuatrice dei progetti aveva rilevato che il crono programma dell’intervento in questione non era coerente con il termine previsto per l’ultimazione dei progetti finanziati (per la ragione che non era ancora stato redatto il progetto esecutivo).
Essa rimodulazione è consistita non nella realizzazione di progetti al corrente con le prescrizioni normative e completi dal punto di vista tecnico, come sostenuto nell’atto di appello, ma, come risulta dal provvedimento impugnato, nella assegnazione del progetto residuo allo stesso soggetto attuatore, cioè l’Astir s.p.a., per l’effettuazione di un diverso progetto di aggiornamento delle informazioni per il censimento dei siti contaminati.
Ciò senza che la decisione sia assistita dalla spiegazione del perché, invece di ricorrere a detta nuova soluzione, non è stata sollecitata la ultimazione della progettazione mancante e delle ulteriori attività da porre in essere, considerato che l’ultimazione e l’operatività dei progetti era prevista per il 30.9.2012 e il liquidatore della Astir s.p.a. aveva trasmesso la rimodulazione del progetto già in data 15.2.2012, oltre sette mesi prima della scadenza del termine.
Non essendo la disposta rimodulazione l’unica soluzione possibile a fronte del rilevato ritardo operativo e non apparendo unico possibile atto necessitato in conseguenza della rilevata inadempienza, la adottata determinazione avrebbe dovuto comunque essere adeguatamente motivata sulle ragioni del ricorso alla nuova soluzione, contenere adeguata indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificavano l’abbandono della precedente programmazione e la sostituzione con iniziative aventi diverso oggetto, essendo insufficiente a giustificare la adozione del provvedimento il mero intento di utilizzare comunque il finanziamento concesso entro il previsto termine.
Anche le esaminate censure sono quindi insuscettibili di assenso.
6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
7.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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