GIURISDIZIONE:
il riparto in materia di autotutela sui contributi pubblici
(Cons. St., Sez. V, sentenza 19 giugno 2013 n. 3349)
Massima
1. Il criterio di riparto della
giurisdizione, in materia di controversie relative a provvedimenti incidenti su
contributi, finanziamenti o sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni,
opera, in generale, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie sugli atti di ritiro del finanziamento, anche
susseguente alla relativa erogazione, e di rassegnazione dello stesso, ove
costituiscano manifestazione di autotutela amministrativa in vista della tutela
dell'interesse pubblico, con ponderazione dell'interesse sottostante
all'erogazione del contributo, mentre spettano alla giurisdizione ordinaria le
controversie su provvedimenti di ritiro, comunque denominati, assunti in
funzione della negativa verifica in ordine al raggiungimento dello scopo che si
è voluto agevolare, ossia a situazioni riconducibili esclusivamente alla fase
esecutiva del rapporto ed attinenti alle modalità di utilizzazione del
contributo e al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, che coinvolgono
invece posizioni di diritto soggettivo.
2. Nelle ipotesi in cui la legge attribuisce
all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione
comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse
pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an,
il quid ed il quomodo dell'erogazione, la
controversia appartiene comunque alla giurisdizione del giudice amministrativo,
anche nella fase, successiva alla erogazione del beneficio, in cui
l’Amministrazione determina il venir meno del titolo legittimante
l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la riutilizzazione
delle risorse disponibili in maniera diversa, facendo rivivere a favore di
diversi soggetti, sia pure in un momento successivo, la situazione soggettiva a
monte, che è comunque di interesse legittimo, conseguendo ad una rinnovata e
diversa valutazione dei medesimi requisiti.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5967 del 2012,
proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Marzocchella, Maria D'Elia, con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Marzocchella, Maria D'Elia, con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29;
contro
Comune di Visciano, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini e Alessandro Ferone,
con domicilio eletto presso il dott. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n.
2;
Comune di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Astir s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Campania – Napoli,
Sezione I, n. 03083/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso
proposto per l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 61 del
28/2/2012, con cui è stata disposta la rimodulazione dell'intervento per il
recupero ambientale dei siti dell'Area Nolana e del Vallo di Lauro - Comuni di
Casamarciano, Nola, S. Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano,
già programmato con delibera n. 529 del 4/10/2011, ridenominando l’intervento
come aggiornamento delle informazioni per il censimento di siti potenzialmente
contaminati, dei siti in attesa di indagini e dei siti oggetto di abbandono di
rifiuti nel SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, differenziazione
raccolta dei rifiuti; nonché del decreto dirigenziale n. 96 del 12/3/2012,
recante l’approvazione del progetto di servizi a titolarità regionale
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Visciano ;
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a
sostegno delle proprie difese;
Visto il decreto cautelare 4 agosto 2012, n. 3228;
Vista la propria ordinanza 12 settembre 2012 n. 3675;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio
2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Palma, per
delega dell'Avvocato Marzocchella, e Lentini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO
Il Comune di Visciano ha proposto ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Campania, Napoli, per l’annullamento della
deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2012, con la quale era stata
approvata la rimodulazione degli interventi di bonifica di siti contaminati
dell’Area Nolana e del Vallo di Lauro, già in precedenza programmati con d.G.R.
n. 529/2011 ed approvati con d.d. n. 716/2011, con cui era stata affidata alla
Astir s.p.a., quale società regionale “in house”, la redazione del progetto
esecutivo e la realizzazione dei lavori relativi.
Detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha
accolto il ricorso innanzi tutto per mancata indicazione delle ragioni di
interesse pubblico che giustificavano il sacrificio del progetto di recupero
ambientale abbandonato, la congruità della spesa, l’utilità e la convenienza
del nuovo progetto; in secondo luogo perché la diversità oggettiva degli
interventi programmati e delle aree geografiche interessate, escludendo che le
determinazioni adottate consistessero in una mera rimodulazione progettuale,
avrebbero richiesto una ponderazione appropriata di tutti gli interessi
coinvolti.
Con il ricorso in appello in esame la Regione Campania
ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti
motivi:
1.- Error in iudicando, e procedendo, difetto di
giurisdizione del G.A., nullità della sentenza appellata per omesso rilievo
della sussistenza della giurisdizione del G.O..
Il T.A.R. non ha rilevato la sussistenza del difetto
di giurisdizione del G.A., per essere stato emanato il provvedimento impugnato
a causa di un vizio funzionale del progetto ammesso al finanziamento e non di
un vizio genetico del provvedimento di ammissione,con sussistenza di un diritto
soggettivo alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del
finanziamento ed alla conservazione degli importi a detto titolo già riscossi,
tutelabile innanzi al G.O..
2.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d.
lgs. n. 10472010. Violazione del contraddittorio con gli altri Comuni destinatari
dei fondi.
Dell’intero importo del finanziamento comunitario
assegnato alle finalità di cui alla d.G.R, n. 529/2001 solo una parte era
destinato alla bonifica dell’area nolana nel cui ambito rientra l’Ente
appellato, ma dell’importo oggetto di rimodulazione si avvantaggiano tutti gli
altri Comuni dell’Agro Aversano, del litorale Domizio Flegreo e il Comune di S.
Antonio Abate, che rivestono quindi la posizione di controinteressati
sostanziali.
3.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d.
lgs. n. 104/2010. Violazione del documento QSN fondi POR 2000-2006. Illogicità
ed insufficienza della motivazione. Carenza di interesse.
Il Comune originariamente ricorrente non era diretto
destinatario delle risorse in esame, né esecutore delle opere, e neanche
competente in materia, e non aveva quindi subito alcun pregiudizio ingiusto,
con conseguente carenza di interesse a ricorrere.
4.- Error in iudicando e procedendo. Violazione del d.
lgs. n. 104/2010. Violazione del documento QSN fondi POR 2000-2006. Illogicità
ed insufficienza della motivazione. Presupposti carenti.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza gli atti
impugnati sono stati frutto di scelte ponderate, tassative ed avvedute,
cosicché l’impugnato provvedimento doveva ritenersi adeguatamente motivato in
funzione dell’interesse pubblico; peraltro la inadempienza posta in essere
comportava in modo pedissequo ed ineludibile la revoca del finanziamento.
Con decreto monocratico 4 agosto 2012, n. 3228 è stata
respinta la richiesta di adozione di misure cautelari provvisorie.
Con atto depositato l’11.9.2012 si è costituito in
giudizio il Comune di Casamarciano, che ha eccepito la inammissibilità e ha
dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 12 settembre 2012 n. 3675 la Sezione ha
accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 5.2.2013 la parte resistente
ha dedotto la infondatezza delle eccezioni e dei motivi formulati con l’atto di
appello, concludendo per la reiezione.
Alla pubblica udienza del 26.2.2013 il ricorso in
appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle
parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta,
formulata dalla Regione Campania, di annullamento o di riforma della sentenza
del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato accolto il ricorso
proposto per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 61/2012
(con cui è stata disposta la rimodulazione dell'intervento per il recupero
ambientale dei siti dell'Area Nolana e del Vallo di Lauro - Comuni di
Casamarciano, Nola, S. Paolo Bel Sito, Visciano, Marzano di Nola, Moschiano,
già programmato con la delibera n. 529 del 4/10/2011), nonché del decreto dirigenziale
n. 96/2012, recante l’approvazione del progetto di servizi a titolarità
regionale.
2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che
il T.A.R. non ha rilevato la sussistenza di una questione di giurisdizione.
Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito
dell’inadempimento, rilevato dalla Astir s.p.a., in cui era incorso il progetto
relativo al Comune ricorrente, con riguardo all’obbligo di ultimarlo e renderlo
operativo entro il 30.9.2012, che aveva reso impossibile la concreta realizzazione
dello stesso; esso è quindi stato emesso in riferimento ad un rilevato vizio
funzionale del progetto ammesso al finanziamento (e non ad un vizio genetico
del provvedimento di ammissione), cui è conseguito, quale atto dovuto, al fine
di recuperare le risorse non più sfruttabili in concreto a favore di altri
progetti al corrente con i tempi e modi di gestione.
Sussisteva quindi in materia la giurisdizione del
G.O., atteso che in materia di concessione di contributi l’emissione del
provvedimento di finanziamento determina la insorgenza di un diritto soggettivo
tutelabile innanzi a detto Giudice allorché ad esso non sia data attuazione per
mero comportamento omissivo o perché l’Amministrazione intenda far valere la
decadenza del privato dal beneficio per inosservanza di obblighi cui è
condizionata l’erogazione del contributo stesso o la sua permanenza, a
prescindere dalla circostanza se il finanziamento sia stato concesso in via
definitiva o provvisoria.
Infatti il destinatario di sovvenzioni o finanziamenti
pubblici vanta nei confronti della autorità concedente una posizione di
interesse legittimo rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in
autotutela per vizi di legittimità, quale la mancanza di un necessario
requisito, che è tutelabile innanzi al G.A., mentre vanta una posizione di
diritto soggettivo relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro
oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a detto titolo
già riscossi, tutelabile innanzi al G.O., anche se l’amministrazione si è
avvalsa del potere di revoca, o di decadenza o di risoluzione adducendo
inadempimento ad obblighi posti dalla legge o dal provvedimento di concessione
del contributo.
2.1.- Osserva la Sezione, con riguardo alla eccezione
in esame (rilevabile perché dedotta con specifico motivo di appello ex art. 9
del c.p.a.), che il criterio di riparto della giurisdizione, in materia di
controversie relative a provvedimenti incidenti su contributi, finanziamenti o
sovvenzioni erogate da Pubbliche amministrazioni, opera, in generale, nel senso
che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
sugli atti di ritiro del finanziamento, anche susseguente alla relativa
erogazione, e di rassegnazione dello stesso, ove costituiscano manifestazione
di autotutela amministrativa in vista della tutela dell'interesse pubblico, con
ponderazione dell'interesse sottostante all'erogazione del contributo, mentre
spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie su provvedimenti di
ritiro, comunque denominati, assunti in funzione della negativa verifica in
ordine al raggiungimento dello scopo che si è voluto agevolare, ossia a
situazioni riconducibili esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto ed
attinenti alle modalità di utilizzazione del contributo e al rispetto degli
impegni assunti dal beneficiario, che coinvolgono invece posizioni di diritto
soggettivo.
Nelle ipotesi in cui la legge attribuisce
all'Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione
comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse
pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo
dell'erogazione, la controversia appartiene comunque alla giurisdizione del
giudice amministrativo, anche nella fase, successiva alla erogazione del
beneficio, in cui l’Amministrazione determina il venir meno del titolo
legittimante l'agevolazione per un soggetto e contemporaneamente valuta la
riutilizzazione delle risorse disponibili in maniera diversa, facendo rivivere
a favore di diversi soggetti, sia pure in un momento successivo, la situazione
soggettiva a monte, che è comunque di interesse legittimo, conseguendo ad una
rinnovata e diversa valutazione dei medesimi requisiti.
Nel caso che occupa con la deliberazione n. 61/2012
impugnata, rilevato, a seguito di nota della Autorità di gestione, che il
cronoprogramma dell’intervento del Comune di cui trattasi non risultava
coerente con il termine del 30.9.2012 per l’ultimazione e l’operatività dei
progetti finanziati con le risorse liberate, atteso che allo stato non
risultava ancora redatto il progetto esecutivo, è stato considerato che il
liquidatore della Astir s.p.a., che aveva redatto il progetto esecutivo e cui
era stata affidata la realizzazione dei lavori, aveva trasmesso una rimodulazione
del progetto in questione, ridenominato “Aggiornamento informazioni per il
censimento dei siti potenzialmente contaminati, dei siti in attesa di indagini
e dei siti oggetto di abbandono…” finalizzata ad un impiego ottimale della
forza lavoro interna alla società stessa, fermo restando il perseguimento
dell’interesse pubblico sotteso agli obiettivi di tutela e risanamento
ambientale. E’ stato quindi deliberato, con detto provvedimento, di accogliere
detta richiesta e di riprogrammare l’intervento in quanto coerente con le
finalità dell’Asse I del POR Campania 2000/2006 e con la programmazione
regionale in materia di ambiente.
Orbene, tutto ciò considerando, appare evidente che la
presente controversia non attenga esclusivamente e precipuamente alla fase
esecutiva del rapporto né al raggiungimento dello scopo, ma investa
radicalmente - avuto riguardo al petitum sostanziale dell'originaria domanda -
l'atto con il quale l'Amministrazione resistente, sia pure a seguito delle
riscontrate inadempienze sopra indicate, ha deciso di rimodulare il
finanziamento, all'esito di una nuova ponderazione che presupponeva la
valutazione del perdurare dell'interesse pubblico sottostante all'erogazione
del contributo e della individuazione delle modalità di nuova utilizzazione
dello stesso, con conseguente giurisdizione del G.A. in ordine alla stessa.
La censura in esame non è quindi suscettibile di
positiva valutazione.
3.- Con il secondo motivo di gravame è stato asserito
che dell’intero importo del finanziamento comunitario assegnato alle finalità
di cui alla d.G.R, n. 529/2001 solo una parte era destinato alla bonifica
dell’area nolana, nel cui ambito rientra l’Ente appellato, ma dell’importo
oggetto di rimodulazione si avvantaggiano tutti gli altri Comuni dell’Agro
Aversano, del litorale Domizio Flegreo e il Comune di S. Antonio Abate (citati
nella deliberazione annullata), cui è stato devoluto dalla d.G.R. n. 61/2012.
Essi rivestirebbero quindi la posizione di contro
interessati sostanziali, essendo titolari di una posizione direttamente
concorrente e contrapposta a quella del Comune appellato; pertanto il primo
Giudice avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio nei loro
confronti.
Del resto la stessa parte ricorrente in prime cure ha
notificato il gravame al Comune di Aversa, anche se non individuato come contro
interessato dalla deliberazione n. 61/2012.
La assegnazione dei contributi comunitari in questione
era invero subordinata ad una valutazione comparativa degli interventi e dei
progetti, assentibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sicché il
contributo individualmente riconosciuto sarebbe stato il risultato di una
valutazione condizionata non solo dall’entità finanziaria dei singoli progetti
e dal loro contenuto, ma anche in funzione del numero totale di quelli ammessi
al finanziamento, nel rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili.
Sussisterebbe quindi interdipendenza tra le posizioni
dei singoli enti legittimati e l’annullamento giurisdizionale della esclusione
di uno di essi dalla assegnazione di fondi, a fronte dell’esaurimento di
questi, influisce in senso riduttivo sui contributi già concessi ad altri,
essendo il divisore più ampio rispetto a quello determinatosi a seguito della
esclusione annullata.
3.1.- Osserva in proposito il Collegio che il
contributo in questione è stato assegnato alla Regione Campania, che ha
utilizzato la società in house Astir s.p.a. per la concreta realizzazione dei
programmati interventi, senza alcuna diretta erogazione a favore dei Comuni nel
cui ambito territoriale venivano ed essere effettuati i predisposti interventi
per il recupero ambientale di siti contaminati.
Va ulteriormente osservato che, nel processo
amministrativo, la qualifica di controinteressato richiede la contestuale
presenza di due elementi, uno di carattere formale, rappresentato
dall'indicazione espressa quale destinatario del soggetto in questione
nell'atto impugnato o, comunque, dalla sua immediata rintracciabilità, e
l'altro di carattere sostanziale, rappresentato dalla sussistenza di un
interesse giuridicamente rilevante, differenziato rispetto a quello del quisque
de populo, e preordinato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato. Il
titolare di un interesse di mero fatto volto a contrastare il ricorso
principale può assumere non la veste di controinteressato in senso formale e
sostanziale, bensì quella succedanea di interventore.
Tanto premesso va rilevato che il ricorso è
inammissibile solo se non è notificato ad almeno uno dei controinteressati: nel
caso di specie, il ricorso è stato notificato, oltre che all'Amministrazione
resistente, al Comune di Aversa, e già questo sarebbe sufficiente al fine di
evitare l'inammissibilità del gravame (venendo semmai in rilievo una questione
di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori
controinteressati).
In ogni caso, anche a prescindere da tale
considerazione, deve escludersi che i Comuni dell’Agro Aversano, del litorale
Domizio Flegreo e il Comune di S. Antonio Abate, che assuntamente si
avvantaggiano dell’importo oggetto di rimodulazione, possano essere qualificati
come soggetti controinteressati per il solo fatto che gli interventi in
questione sono diretti all’aggiornamento delle informazioni per ilo censimento
di siti potenzialmente contaminati ricadenti nel loro ambito territoriale.
Secondo la prevalente giurisprudenza, cui, in questa
sede si intende dare continuità, la figura del controinteressato nel processo
amministrativo, ricorre infatti soltanto nel caso in cui l'atto sul quale è
richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisce direttamente
e immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto
di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio (
Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 dicembre 2008, n. 5962).
Rilevato che qui non si verte di preclusioni
dell'accesso alla giustizia di detti Enti, deve negarsi che tale qualificazione
possa essere automaticamente riconosciuta ad essi solo perché enti
rappresentativi degli interessi della popolazione del territorio che si è
avvantaggiato dall'adozione del provvedimento, peraltro meramente esplorativo,
impugnato (Consiglio di Stato, sez. V 30 giugno 2011, n. 3921). Detti Enti, a
prescindere dalla comunque centrale considerazione che non erano né individuati
né facilmente individuabili sulla base del provvedimento impugnato, è,
comunque, certamente da escludersi che dal provvedimento impugnato potessero
ricevere direttamente e singolarmente specifiche posizioni di vantaggio.
I Comuni in questione non rivestivano quindi la
posizione di contro interessati né formali e né sostanziali, con la conseguenza
che il motivo in esame deve essere respinto.
4.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che
il T.A.R., con riguardo alla eccezione che il Comune ricorrente in primo grado
non era titolare di un interesse ad impugnare la delibera di cui trattasi, ha
affermato che esso, quale Ente esponenziale della collettività residente nel
territorio comunale, era legittimato ad impugnare i provvedimenti in materi
ambientale esplicanti effetti sul territorio, citando la sentenza n.3921/2011
della V Sezione del Consiglio di Stato, che però era riferita alla diversa
ipotesi di pericoli per la salute.
Il Comune suddetto non era diretto destinatario delle
risorse in esame, né esecutore delle opere, e neanche competente in materia,
atteso che ai sensi della l.r. n. 4/2007 e del d. lgs. n. 152/2006, l’attività
programmatica ed economica in tema di bonifiche rientra nella competenza della
Regione.
Non avrebbe quindi subito alcun pregiudizio ingiusto,
poiché le risorse programmate ed assegnate non sono state di fatto
sensibilmente ridotte né gli interventi elisi risultavano tempestivamente e
concretamente realizzabili.
4.1.- Osserva in proposito la Sezione che sussiste la
legittimazione a ricorrere nella materia ambientale di ciascun Comune, quale
ente esponenziale della collettività che risiede nell'ambiente comunale, contro
ogni provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'area di
afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione
collettiva che si assume leso. A prescindere dalla circostanza che il Comune di
cui trattasi non era diretto destinatario delle risorse in esame, né esecutore
delle opere e né competente in materia, non può negarsi che la mancata
realizzazione degli interventi di bonifica ambientale già previsti a seguito
della deliberazione n. 61/2012, era idonea a comportare un serio pregiudizio in
ordine alla protezione dell'ambiente ed alla tutela della salute della
collettività di cui è soggetto esponenziale, con conseguente sussistenza nella
specie tutti i requisiti per configurare una posizione differenziata che
senz'altro lo legittimava ad agire in questa sede.
Anche della censura in esame non è quindi possibile
effettuare una positiva valutazione.
5.- Con il quarto motivo di gravame è stato sostenuto
che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, gli atti impugnati sono
stati frutto di scelte ponderate, tassative ed avvedute, effettuate sulla base
delle risultanze della Astir s.p.a., che aveva evidenziato la necessità di
rimodulare gli stanziamenti ed interventi eseguibili in ragione della
impossibilità di rispettare, da parte degli esclusi, il termine previsto per la
realizzazione dei progetti, cioè il 30.9.2012.
Secondo la parte appellante sussiste per le
Amministrazioni nazionali l’obbligo di cooperazione ex art. 4, comma 3, del
Trattato sull’Unione Europea, che può comportare anche l’obbligo di
annullamento in autotutela di provvedimenti contrastanti con il diritto
europeo, con attività che ha carattere necessitato e non è censurabile per
mancata valutazione dei contrapposti interessi.
Pertanto nel caso di specie, in cui alla data di
adozione della deliberazione n. 61/2012 non era ancora stato redatto il
progetto esecutivo da parte del Comune ricorrente, l’impugnato provvedimento
avrebbe dovuto ritenersi motivato in funzione dell’interesse pubblico, atteso
che il documento del Comitato nazionale QSN sui fondi POR 2000-2006 stabilisce
che l’assegnazione delle risorse per gli interventi di bonifica implica che i
progetti debbano essere in tutto e per tutto conformi alle modalità di
attuazione (compresa la osservanza della scadenza per la presentazione dei
progetti esecutivi), pena la restituzione delle risorse; a ciò conseguirebbe
che la inadempienza posta in essere dal Comune ricorrente comportava in modo
pedissequo ed ineludibile la revocazione del finanziamento.
Anche nell’ipotesi che fossero applicabili alla
fattispecie le norme sul procedimento rileva la parte appellante che l’art. 2
quinquies della l. n. 241/1990, relativo alla rimodulazione delle valutazioni
di mera opportunità, non trova applicazione quando l’atto di ritiro è adottato
a causa del comportamento del destinatario che non dà garanzie di realizzazione
dell’assetto di interessi concordato.
Sarebbe stata quindi legittima la disposta revoca al
fine, non di ridurre le risorse oggetto della d.G.R. n. 529/2011, ma di
effettuare solo una rivisitazione degli interventi da eseguirsi e finanziabili
in ragione della concreta realizzabilità delle istanze dei vari enti
concorrenti, finalizzata ad una equilibrata distribuzione delle risorse
disponibili volte a consentire la realizzazione di progetti al corrente con le
prescrizioni normative e completi dal punto di vista tecnico.
5.1.- Secondo la Sezione sono condivisibili le tesi
del primo Giudice che il provvedimento impugnato era dovuto e motivato solo con
riguardo a circostanze attinenti alla Astir s.p.a., delegata alla attuazione
dell’intervento, e che non era assistito dalla indicazione delle ragioni di
pubblico interesse giustificanti il sacrificio del progetto abbandonato, né
della congruità della spesa e dell’utilità, oltre che della convenienza del
nuovo progetto di aggiornamento delle informazioni per il censimento dei siti
contaminati; inoltre che, poiché l’impugnato provvedimento non era
qualificabile quale mera rimodulazione progettuale, sarebbe stata necessaria
una previa ponderazione degli interessi coinvolti, non identificabile nella
mera esigenza di impiegare comunque le risorse nel termine previsto.
Invero, ove l'Amministrazione adotti provvedimenti di
annullamento o di revoca che incidano sfavorevolmente su di un preesistente
assetto di interessi o sulle posizioni giuridiche soggettive di un soggetto
giuridico, soprattutto nei casi in cui l'esercizio di tale potere sia
espressione di una ampia discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento, la
motivazione sottesa alla determinazione adottata deve comunque contenere, ex
art. 3 della l. n. 241/1990, l'esternazione compiuta dei presupposti di fatto e
di diritto in base ai quali si è determinata in un preciso senso.
Solo l’esercizio del potere di autotutela vincolato e
ad avvio doveroso non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse
pubblico alla sua adozione.
Nel caso che occupa la disposta rimodulazione non
appare quale automatica e necessitata conseguenza della circostanza che l’Astir
s.r.l. attuatrice dei progetti aveva rilevato che il crono programma
dell’intervento in questione non era coerente con il termine previsto per
l’ultimazione dei progetti finanziati (per la ragione che non era ancora stato
redatto il progetto esecutivo).
Essa rimodulazione è consistita non nella
realizzazione di progetti al corrente con le prescrizioni normative e completi
dal punto di vista tecnico, come sostenuto nell’atto di appello, ma, come
risulta dal provvedimento impugnato, nella assegnazione del progetto residuo
allo stesso soggetto attuatore, cioè l’Astir s.p.a., per l’effettuazione di un
diverso progetto di aggiornamento delle informazioni per il censimento dei siti
contaminati.
Ciò senza che la decisione sia assistita dalla
spiegazione del perché, invece di ricorrere a detta nuova soluzione, non è
stata sollecitata la ultimazione della progettazione mancante e delle ulteriori
attività da porre in essere, considerato che l’ultimazione e l’operatività dei
progetti era prevista per il 30.9.2012 e il liquidatore della Astir s.p.a.
aveva trasmesso la rimodulazione del progetto già in data 15.2.2012, oltre
sette mesi prima della scadenza del termine.
Non essendo la disposta rimodulazione l’unica
soluzione possibile a fronte del rilevato ritardo operativo e non apparendo
unico possibile atto necessitato in conseguenza della rilevata inadempienza, la
adottata determinazione avrebbe dovuto comunque essere adeguatamente motivata
sulle ragioni del ricorso alla nuova soluzione, contenere adeguata indicazione
delle ragioni di pubblico interesse che giustificavano l’abbandono della
precedente programmazione e la sostituzione con iniziative aventi diverso
oggetto, essendo insufficiente a giustificare la adozione del provvedimento il
mero intento di utilizzare comunque il finanziamento concesso entro il previsto
termine.
Anche le esaminate censure sono quindi insuscettibili
di assenso.
6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e
deve essere confermata la prima decisione.
7.- Nella complessità e parziale novità delle
questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai
sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 26 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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