lunedì 24 giugno 2013

FARMACIE: il potere sostitutivo delle Regioni nell'istituzione di nuove sedi farmaceutiche (T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II, sentenza 3 giugno 2013, n. 1393).


FARMACIE: 
il potere sostitutivo delle Regioni 
nell'istituzione di nuove sedi farmaceutiche 
(T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II, 
sentenza 3 giugno 2013, n. 1393)

Massima

1.  L’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che ha modificato la legge n. 475/1968, stabilisce che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Al successivo comma 9, la medesima disposizione prevede che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
La norma citata, quindi, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale, mentre l’Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo.
Quanto all’incompetenza della Giunta comunale ad adottare l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche, per essere, invece, competente il Consiglio comunale, la sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto (da ultimo, sentenze n. 939, 940 e 941 del 24 marzo 2013), ritenendo che, nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).
2.   Quanto all’istituto della pianta organica nel nuovo assetto normativo introdotto dal d.l. n. 1/2012 è stata di recente affrontata dal Consiglio di Stato che così si è espresso: <<…ad avviso del Collegio, le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro, per quanto qui interessa. E’ vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell'art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
E vero che la nuova formulazione dell'art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle "zone" alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le "sedi", ossia "zone", originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l'art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema. Ed è nella logica delle cose che questo potere dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858).


Sentenza per esteso

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2012, proposto da:
Bungaro Maria Teresa e Cannalire Francesco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Astolfi e Annalisa Cecchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; 
contro
Comune di Francavilla Fontana, n.c.;
Regione Puglia, n.c.;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Tondi della Mura in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 29;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Pierandrea Piccinni, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Lecce, via Miglietta, 5; 
nei confronti di
Gabriele Rampino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36; 
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Francavilla Fontana n. 13 del 19 aprile 2012, avente ad oggetto "revisione pianta organica della farmacie. Biennio 2011-2012";
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Francavilla Fontana, n. 230 del 17 aprile 2012, avente ad oggetto "revisione pianta organica della farmacie. Biennio 2011-2012";
- della nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, prot. n. 14228 del 19 aprile 2012, avente ad oggetto "modifica Pianta Organica Farmacie" richiamata nella deliberazione di Giunta comunale n. 230/2012;
- della nota dell'Azienda Locale di Brindisi, a firma congiunta del Direttore Generale dell'Area Gestione Servizio Farmaceutico prot. n. 6172 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto "revisione pianta organica delle farmacie biennio 2011-2012. Richiesta parere", nonché della "relazione" ivi allegata, a firma del solo Direttore dell'Area predetta;
- del parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, prot. n. 311 del 19 aprile 2012, reso con deliberazione n. 2 di pari data;
nonché, se ed in quanto occorrer possa:
- dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, "riportati" alla D.C.C. n. 13/2012, non direttamente conosciuti;
- dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, "allegati" alla D.C.C. n. 230/2012, non direttamente conosciuti;
- della nota s.n.p. del 18 aprile 2012, a firma del Dirigente Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana;
- della nota s.n.p. del 18 aprile 2012 a firma del Sindaco del Comune di Francavilla Fontana;
- della nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, a firma del Direttore Generale dell'Area Gestione Servizio Farmaceutico, prot. n. 24852 del 19 aprile 2012, recante diniego al rilascio del parere;
- della nota dell'Ordine dei Farmacisti prot. n. 451/2012 del 13 giugno 2012;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e di Gabriele Rampino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi gli avv.ti A. Astolfi e E. Sticchi Damiani per i ricorrenti, gli avv.ti T. Di Gioia, P. L. Portaluri e G. Portaluri per il controinteressato e, nei preliminari, l’avv. P. Piccinni per la ASL di Brindisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, titolari di due delle nove farmacie site nel Comune di Francavilla Fontana, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il predetto Comune, in applicazione di quanto disposto dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha approvato l’istituzione di due nuove farmacie nel proprio territorio, determinando le relative zone di appartenenza.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
A) violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968 e agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti di diritto; in particolare, sostengono i ricorrenti che sarebbe mancata l’acquisizione preventiva dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti competenti per territorio rispetto all’adozione della deliberazione di G.C. n. 230/2012, che tale ultima deliberazione conterrebbe una mera proposta alla Regione, in violazione di quanto disposto dal D.L. n. 1/2012 - che invece stabilisce la competenza comunale in materia di istituzione di nuove sedi farmaceutiche - che la Giunta comunale sarebbe incompetente ad adottare l’atto istitutivo (la deliberazione di C.C. n. 13/2012, successivamente adottata, infatti, costituirebbe un tentativo di rettificare l’operato della Giunta e sarebbe del pari illegittima);
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di istruttoria e di motivazione; il Comune avrebbe omesso di considerare il dato demografico registrato nelle diverse zone (tanto che l’ASL è stata impossibilitata ad esprimere il proprio parere), mentre avrebbe posto a base della localizzazione la sola relazione dell’Ufficio tecnico comunale;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968, eccesso di potere per omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto all’equa distribuzione del servizio farmaceutico in relazione alle esigenze dei quartieri “San Lorenzo” e “La Franca”, in cui, a fronte di una espansione demografica registrata negli ultimi anni, mancherebbe il potenziamento di taluni servizi quale quello farmaceutico;
D) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, nonchè dell’art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968 in relazione alla delimitazione dei confini delle nuove farmacie; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e disparità di trattamento, dato che i provvedimenti comunali impugnati avrebbero omesso l’indicazione dei confini delle zone di appartenenza dei due nuovi esercizi.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’ASL di Brindisi, l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi ed il controinteressato dott. Gabriele Rampino, titolare della farmacia “San Lorenzo”.
Nessuno si è costituito, invece, per la Regione Puglia e per il Comune di Francavilla Fontana.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
II.0. L’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che ha modificato la legge n. 475/1968, stabilisce che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Al successivo comma 9, la medesima disposizione prevede che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
La norma citata, quindi, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale, mentre l’Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo.
II.1. Tanto premesso, i ricorrenti si dolgono innanzitutto dell’incompetenza della Giunta comunale ad adottare l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche, per essere, invece, competente il Consiglio comunale.
La sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto (da ultimo, sentenze n. 939, 940 e 941 del 24 marzo 2013), ritenendo che, nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).
Il Collegio, pur consapevole degli orientamenti in parte difformi che si registrano di recente nella giurisprudenza amministrativa di primo grado (da ultimo, TAR Campania Napoli, sez. V, 30 maggio 2013, n. 2821), non ha mutato orientamento rispetto ai citati precedenti della sezione; tuttavia, i rilievi di parte ricorrente non sono condivisibili sotto un diverso profilo.
La deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2012 non costituisce l’atto con cui il Comune ha istituito le nuove sedi farmaceutiche nel territorio di Francavilla Fontana, tale essendo, invece, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012.
Ancorchè la Giunta comunale abbia impropriamente adoperato l’espressione “delibera di proporre alla Regione Puglia…” e nelle premesse dell’atto abbia fatto riferimento alla nota prot. n. 6172 del 31 gennaio 2012, con cui l’ASL di Brindisi ha invitato il Comune ad esprimere il proprio parere sulla revisione della pianta organica in evidente attuazione della disciplina ante D.L. n. 1/2012, il che potrebbe far pensare, in prima battuta, che il Comune non abbia deliberato direttamente l’istituzione delle nuove farmacie ma abbia rimesso l’esercizio del potere all’Autorità regionale, in realtà ciò non è accaduto.
Avuto riguardo alla sostanza degli atti e alla sequenza provvedimentale cha ha scandito il procedimento per l’istituzione delle sedi farmaceutiche nel Comune di Francavilla Fontana, il provvedimento giuntale non costituisce, come parte ricorrente sostiene, una proposta alla Regione Puglia affinchè quest’ultima deliberasse la modifica della pianta organica così come previsto dalla previgente normativa (non avendone i contenuti e non essendo alla Regione stato trasmesso), ma di fatto rappresenta una proposta di cui l’Organo consiliare comunale ha preso atto nell’adozione della deliberazione n. 13/2012, che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento (e non, come i ricorrenti affermano, un atto di “rettifica” o di “ravvedimento” del precedente provvedimento della Giunta). A conferma di ciò vi è anche il fatto che la deliberazione n. 230/2012 è stata inviata all’ASL di Brindisi e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi per l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012, obbligatori prima di adottare l’atto istitutivo finale da trasmettere alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 3 della citata disposizione. Conseguentemente, poichè è alla deliberazione consiliare che bisogna aver riguardo per valutare la correttezza dell’iter procedimentale seguito dal Comune, va innanzitutto disattesa la censura con cui i ricorrenti si dolgono dell’incompetenza della Giunta comunale nell’adozione della deliberazione n. 230/2012, poiché l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche è stato posto in essere dal Consiglio comunale.
II.2. Sostengono ancora i ricorrenti che la deliberazione di Giunta comunale n. 230/2012 sarebbe, altresì, illegittima sia perché, non tenendo conto delle modifiche normative apportate dal d.l. n. 1/2012 al procedimento per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, sarebbe costruita come proposta indirizzata alla Regione Puglia sulla base della quale, l’Ente regionale, avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, sia perchè non è stata preceduta dalla preventiva acquisizione dei pareri obbligatori dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti competenti per territorio.
Anche tali rilievi non sono condivisibili.
Ed invero, il Comune di Francavilla Fontana è l’Ente che ha esercitato il potere approvando l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione nel territorio comunale con deliberazione consiliare n. 13/2012, rispetto alla quale vi è stata la preventiva richiesta di parere all’ASL di Brindisi e all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi; quest’ultima deliberazione è stata trasmessa alla Regione al solo fine di consentire l’adozione degli adempimenti di competenza “connessi all’attività per il concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nel territorio di questo comune”, in ossequio a quanto disposto dall’art. 11, commi 2 e 3, del d.l. n. 1/2012.
Né il provvedimento consiliare può dirsi illegittimo per essere stato adottato prescindendo dal parere dell’ASL di Brindisi; i pareri di cui all’art. 2, comma 1, della novellata legge n. 475/1968, obbligatori, ma non vincolanti, sono stati entrambi richiesti; tuttavia, mentre l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi si è espresso favorevolmente sulla proposta localizzativa comunale, l’ASL di Brindisi non si è pronunciata nel merito, ritenendo di non disporre dei dati demografici relativi a ciascuna zona.
L’ASL, quindi, non ha dissentito dalla proposta comunale, ma ha ritenuto di non doversi pronunciare in mancanza di un elemento istruttorio ritenuto utile. Il fatto che il Comune abbia ugualmente adottato l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche è dipeso, evidentemente, dai tempi molto ristretti in cui è stato scandito il relativo procedimento, dettati dallo stesso legislatore nazionale; i Comuni avrebbero dovuto provvedere entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/2012 - ossia inviando la propria deliberazione alla Regione entro il 24 aprile 2012 - e, in mancanza, avrebbero provveduto le Regioni esercitando i poteri sostitutivi loro conferiti (art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012).
II.3. Con riferimento alla censura con cui i ricorrenti si dolgono della sola acquisizione del parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, mentre non sarebbe stato acquisito il parere dell’Ufficio anagrafe, essa è infondata per la semplice ragione che la disciplina che regolamenta il procedimento per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche non impone l’obbligo di richiedere detti pareri, cosicchè la relazione dell’Ufficio tecnico comunale rappresenta un atto istruttorio che il Comune ha ritenuto di dover acquisire nell’esercizio della propria discrezionalità.
Né può dirsi illegittima la deliberazione di C.C. n. 13/2012 per il sol fatto che non tien conto del dato demografico nell’individuazione delle zone di pertinenza dei nuovi esercizi, atteso che esso può rappresentare uno dei criteri che il Comune valuta o pone a base delle proprie scelte localizzative, ma non il criterio obbligato.
Va in ogni caso precisato che nella fattispecie il Comune non ha completamente tralasciato di considerare il dato demografico nell’effettuare la propria scelta, sebbene ne abbia tenuto conto in termini non strettamente numerici; ciò lo si desume dalle motivazioni esplicitate nella relazione del Dirigente del Settore urbanistica dell’U.T.C. prot. 14228 del 19 aprile 2012 - che vengono richiamate per relationem nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2012 - dove si fa riferimento all’espansione edilizia della città, prevalentemente orientata nelle zone nord e sud-est del territorio, e alla conseguente trasformazione di talune aree extraurbane in aree abitate sia di tipo stagionale che residenziale.
Giova comunque evidenziare che la disciplina sulla distribuzione del servizio farmaceutico è dettata al fine primario di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione; in tale ottica la legge, anche prima della riforma introdotta dal d.l. n. 1/2012, non fissa criteri rigidi e non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti, ma il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione o “zona” di ciascuna sede, rientrando quindi nella discrezionalità dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in talune zone piuttosto che in altre tenendo conto di ulteriori criteri.
II.4. Neppure può trovare accoglimento la censura con cui i ricorrenti si dolgono dell’omessa indicazione dei confini delle zone di appartenenza dei due nuovi esercizi nei provvedimenti comunali impugnati; sostiene parte ricorrente che il novellato art. 2 della legge n. 475/1968, pur non facendo più espressamente riferimento all’istituto delle piante organiche, prevede comunque una suddivisione per zone del territorio, ciascuna di pertinenza di un esercizio.
Occorre premettere, sul punto, che la questione se sia o meno superato l’istituto della pianta organica nel nuovo assetto normativo introdotto dal d.l. n. 1/2012 è stata di recente affrontata dal Consiglio di Stato che così si è espresso: <<…ad avviso del Collegio, le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro, per quanto qui interessa. E’ vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell'art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
E vero che la nuova formulazione dell'art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle "zone" alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le "sedi", ossia "zone", originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l'art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema. Ed è nella logica delle cose che questo potere dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858).
Il Collegio reputa di dover aderire all’orientamento testè richiamato, sicchè non vi è dubbio che i ricorrenti partono da una premessa del tutto esatta.
Tuttavia, il vizio denunciato nel quarto motivo di ricorso nel caso di specie non sussiste.
Ed invero, nella delibera di Consiglio comunale n. 13/2012 si legge che è approvata l’istituzione di nuove farmacie nel territorio di Francavilla Fontana “da collocarsi nelle zone così come risultano circoscritte ed evidenziate nelle planimetrie allegate e parti integranti del presente atto”; a sua volta, l’individuazione delle zone è conforme a quella effettuata dalla Giunta Comunale nella proposta localizzativa di cui alla deliberazione n. 230/2012 inviata all’ASL di Brindisi ed all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi per i prescritti pareri.
Il Comune, quindi, ha individuato le zone interessate indicandole nelle planimetrie allegate alla deliberazione n. 13/2012, per cui non può dirsi che tale adempimento sia stato rimesso all’Ordine dei farmacisti; quest’ultimo, infatti, ha reso il proprio parere favorevole rispetto alla proposta localizzativa già effettuata dal Comune. A nulla rileva, pertanto, che nel predetto parere l’Ordine abbia ritenuto opportuno indicare in dettaglio le zone di pertinenza delle nuove sedi farmaceutiche, atteso che tale specificazione è stata comunque fornita in sede consultiva, mentre le determinazioni conclusive sono state assunte dall’Organo a ciò deputato - vale a dire il Consiglio comunale - all’esito delle proprie valutazioni.
II.5. I ricorrenti contestano nel merito la scelta localizzativa effettuata dal Comune di Francavilla Fontana, ritenendola irragionevole là dove non avrebbe considerato che la maggiore espansione urbanistica e demografica negli ultimi anni si sarebbe registrata nei quartieri “San Lorenzo” e “La Franca”, che invece, a valle delle scelte comunali, rimarrebbero ancora privi del servizio farmaceutico. Con particolare riferimento al quartiere “San Lorenzo”, i ricorrenti sostengono che non si giustificherebbe l’omessa previsione di un presidio farmaceutico in tale zona, sia in ragione del progetto di riqualificazione dell’area avviato dall’Amministrazione comunale, sia perché trattasi di una zona ad elevata densità abitativa, anche piuttosto isolata dagli altri punti della città.
In merito si osserva che la localizzazione degli esercizi farmaceutici nelle diverse zone del territorio comunale è espressione dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, dovendo l’Autorità comunale valutare le ragioni di opportunità che propendono per una soluzione piuttosto che per l’altra (insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, mezzi di comunicazione fra le diverse zone del territorio, mobilità dell’utenza non residente per motivi di lavoro o di affari, fruibilità del servizio nelle zone periferiche, ecc.).
Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte operate dall’Ente locale, pertanto, incontra il limite della macroscopica illogicità o irragionevolezza, essendo sottratto al vaglio del giudice il merito delle scelte amministrative.
Nel caso in esame, sebbene non prive di pregio siano le argomentazioni di parte ricorrente a sostegno di una differente localizzazione degli istituendi esercizi farmaceutici, allo stesso modo non può dirsi che le scelte effettuate dal Comune di Francavilla Fontana siano assolutamente illogiche o irragionevoli, rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone in crescente espansione abitativa e individuare un’area del territorio comunale accessibile anche ai cittadini residenti nelle zone scarsamente abitate.
Peraltro, avuto riguardo all’attuale collocazione degli esercizi farmaceutici esistenti e alla loro distribuzione sul territorio comunale rispetto al centro abitato, la scelta localizzativa comunale si pone nell’ottica di completare e potenziare l’erogazione del servizio anche in zone della città che allo stato risultano non del tutto coperte (senza considerare, sul fronte dell’interesse privato, che la nuova sede farmaceutica da ubicarsi nella zona sud-est sarebbe pressoché equidistante sia dalla farmacia della dott.ssa Bungaro, sia da quella del dott. Rampino, mentre la farmacia del dott. Cannalire sarebbe meno incisa da tale localizzazione).
III. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va respinto.
IV. La peculiarità e la parziale novità delle questioni trattate costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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