FARMACIE:
il potere sostitutivo delle Regioni
nell'istituzione di nuove sedi farmaceutiche
(T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II,
sentenza 3 giugno 2013, n. 1393)
Massima
1. L’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che ha modificato la legge n. 475/1968, stabilisce che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Al successivo comma 9, la medesima disposizione prevede che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
La norma citata, quindi, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale, mentre l’Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo.
Quanto all’incompetenza della Giunta comunale ad adottare l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche, per essere, invece, competente il Consiglio comunale, la sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto (da ultimo, sentenze n. 939, 940 e 941 del 24 marzo 2013), ritenendo che, nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).
2. Quanto all’istituto della pianta organica nel nuovo assetto normativo introdotto dal d.l. n. 1/2012 è stata di recente affrontata dal Consiglio di Stato che così si è espresso: <<…ad avviso del Collegio, le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro, per quanto qui interessa. E’ vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti, il nuovo testo dell'art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n. 1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
E vero che la nuova formulazione dell'art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle "zone" alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le "sedi", ossia "zone", originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l'art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema. Ed è nella logica delle cose che questo potere dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858).
Sentenza per esteso
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2012,
proposto da:
Bungaro Maria Teresa e Cannalire Francesco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Astolfi e Annalisa Cecchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
Bungaro Maria Teresa e Cannalire Francesco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Astolfi e Annalisa Cecchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
contro
Comune di Francavilla Fontana, n.c.;
Regione Puglia, n.c.;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Tondi della Mura in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 29;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Pierandrea Piccinni, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Lecce, via Miglietta, 5;
Regione Puglia, n.c.;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Tondi della Mura in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 29;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Pierandrea Piccinni, elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Lecce, via Miglietta, 5;
nei confronti di
Gabriele Rampino, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune di Francavilla Fontana n. 13 del 19 aprile 2012, avente ad oggetto
"revisione pianta organica della farmacie. Biennio 2011-2012";
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune
di Francavilla Fontana, n. 230 del 17 aprile 2012, avente ad oggetto
"revisione pianta organica della farmacie. Biennio 2011-2012";
- della nota a firma del Dirigente dell'Ufficio
Tecnico Comunale - Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, prot.
n. 14228 del 19 aprile 2012, avente ad oggetto "modifica Pianta Organica
Farmacie" richiamata nella deliberazione di Giunta comunale n. 230/2012;
- della nota dell'Azienda Locale di Brindisi, a firma
congiunta del Direttore Generale dell'Area Gestione Servizio Farmaceutico prot.
n. 6172 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto "revisione pianta organica
delle farmacie biennio 2011-2012. Richiesta parere", nonché della
"relazione" ivi allegata, a firma del solo Direttore dell'Area
predetta;
- del parere dell'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Brindisi, prot. n. 311 del 19 aprile 2012, reso con deliberazione
n. 2 di pari data;
nonché, se ed in quanto occorrer possa:
- dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000, "riportati" alla D.C.C. n. 13/2012, non
direttamente conosciuti;
- dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000, "allegati" alla D.C.C. n. 230/2012, non
direttamente conosciuti;
- della nota s.n.p. del 18 aprile 2012, a firma del
Dirigente Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana;
- della nota s.n.p. del 18 aprile 2012 a firma del
Sindaco del Comune di Francavilla Fontana;
- della nota dell'Azienda Sanitaria Locale di
Brindisi, a firma del Direttore Generale dell'Area Gestione Servizio
Farmaceutico, prot. n. 24852 del 19 aprile 2012, recante diniego al rilascio
del parere;
- della nota dell'Ordine dei Farmacisti prot. n.
451/2012 del 13 giugno 2012;
- nonché di tutti gli atti presupposti,
consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il
contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, dell’Azienda Sanitaria Locale di
Brindisi e di Gabriele Rampino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile
2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi gli avv.ti A. Astolfi e E. Sticchi
Damiani per i ricorrenti, gli avv.ti T. Di Gioia, P. L. Portaluri e G.
Portaluri per il controinteressato e, nei preliminari, l’avv. P. Piccinni per
la ASL di Brindisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, titolari di due delle nove farmacie
site nel Comune di Francavilla Fontana, hanno impugnato gli atti indicati in
epigrafe con cui il predetto Comune, in applicazione di quanto disposto
dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha approvato
l’istituzione di due nuove farmacie nel proprio territorio, determinando le
relative zone di appartenenza.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i
seguenti motivi di illegittimità:
A) violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma
1, del d.lgs. n. 267/2000 in relazione all’art. 2, comma 1, della legge n.
475/1968 e agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990;
violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e buona
fede dell’azione amministrativa; eccesso di potere per difetto e travisamento
dei presupposti di diritto; in particolare, sostengono i ricorrenti che sarebbe
mancata l’acquisizione preventiva dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti
competenti per territorio rispetto all’adozione della deliberazione di G.C. n.
230/2012, che tale ultima deliberazione conterrebbe una mera proposta alla
Regione, in violazione di quanto disposto dal D.L. n. 1/2012 - che invece
stabilisce la competenza comunale in materia di istituzione di nuove sedi
farmaceutiche - che la Giunta comunale sarebbe incompetente ad adottare l’atto
istitutivo (la deliberazione di C.C. n. 13/2012, successivamente adottata,
infatti, costituirebbe un tentativo di rettificare l’operato della Giunta e
sarebbe del pari illegittima);
B) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma
1, della legge n. 475/1968, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica,
difetto di istruttoria e di motivazione; il Comune avrebbe omesso di
considerare il dato demografico registrato nelle diverse zone (tanto che l’ASL
è stata impossibilitata ad esprimere il proprio parere), mentre avrebbe posto a
base della localizzazione la sola relazione dell’Ufficio tecnico comunale;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma
1, della legge n. 475/1968, eccesso di potere per omessa valutazione
dell’interesse pubblico concreto all’equa distribuzione del servizio
farmaceutico in relazione alle esigenze dei quartieri “San Lorenzo” e “La Franca”,
in cui, a fronte di una espansione demografica registrata negli ultimi anni,
mancherebbe il potenziamento di taluni servizi quale quello farmaceutico;
D) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma
2, del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, nonchè dell’art. 2,
comma 1, della legge n. 475/1968 in relazione alla delimitazione dei confini
delle nuove farmacie; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di
fatto e disparità di trattamento, dato che i provvedimenti comunali impugnati
avrebbero omesso l’indicazione dei confini delle zone di appartenenza dei due
nuovi esercizi.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al
ricorso, l’ASL di Brindisi, l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi
ed il controinteressato dott. Gabriele Rampino, titolare della farmacia “San
Lorenzo”.
Nessuno si è costituito, invece, per la Regione Puglia
e per il Comune di Francavilla Fontana.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è
stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito
evidenziate.
II.0. L’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012,
convertito in legge n. 27/2012, che ha modificato la legge n. 475/1968,
stabilisce che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le
nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla
regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
Al successivo comma 9, la medesima disposizione
prevede che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla
provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi
disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la
regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi
sessanta giorni”.
La norma citata, quindi, ha attribuito al Comune il
potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla
Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di
inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base
alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava
esclusivamente alla autorità regionale, mentre l’Amministrazione comunale
interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo.
II.1. Tanto premesso, i ricorrenti si dolgono
innanzitutto dell’incompetenza della Giunta comunale ad adottare l’atto
istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche, per essere, invece, competente il
Consiglio comunale.
La sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto
(da ultimo, sentenze n. 939, 940 e 941 del 24 marzo 2013), ritenendo che,
nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove
sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del
servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare
la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di
scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale
(nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).
Il Collegio, pur consapevole degli orientamenti in
parte difformi che si registrano di recente nella giurisprudenza amministrativa
di primo grado (da ultimo, TAR Campania Napoli, sez. V, 30 maggio 2013, n.
2821), non ha mutato orientamento rispetto ai citati precedenti della sezione;
tuttavia, i rilievi di parte ricorrente non sono condivisibili sotto un diverso
profilo.
La deliberazione di Giunta Comunale n. 230/2012 non
costituisce l’atto con cui il Comune ha istituito le nuove sedi farmaceutiche
nel territorio di Francavilla Fontana, tale essendo, invece, la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13/2012.
Ancorchè la Giunta comunale abbia impropriamente
adoperato l’espressione “delibera di proporre alla Regione Puglia…” e nelle
premesse dell’atto abbia fatto riferimento alla nota prot. n. 6172 del 31
gennaio 2012, con cui l’ASL di Brindisi ha invitato il Comune ad esprimere il
proprio parere sulla revisione della pianta organica in evidente attuazione
della disciplina ante D.L. n. 1/2012, il che potrebbe far pensare, in prima
battuta, che il Comune non abbia deliberato direttamente l’istituzione delle
nuove farmacie ma abbia rimesso l’esercizio del potere all’Autorità regionale,
in realtà ciò non è accaduto.
Avuto riguardo alla sostanza degli atti e alla
sequenza provvedimentale cha ha scandito il procedimento per l’istituzione
delle sedi farmaceutiche nel Comune di Francavilla Fontana, il provvedimento
giuntale non costituisce, come parte ricorrente sostiene, una proposta alla
Regione Puglia affinchè quest’ultima deliberasse la modifica della pianta
organica così come previsto dalla previgente normativa (non avendone i contenuti
e non essendo alla Regione stato trasmesso), ma di fatto rappresenta una
proposta di cui l’Organo consiliare comunale ha preso atto nell’adozione della
deliberazione n. 13/2012, che costituisce il provvedimento conclusivo del
procedimento (e non, come i ricorrenti affermano, un atto di “rettifica” o di
“ravvedimento” del precedente provvedimento della Giunta). A conferma di ciò vi
è anche il fatto che la deliberazione n. 230/2012 è stata inviata all’ASL di
Brindisi e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi per
l’acquisizione dei pareri di cui all’art. 11, comma 2, del d.l. n. 1/2012,
obbligatori prima di adottare l’atto istitutivo finale da trasmettere alla
Regione per gli adempimenti di cui al comma 3 della citata disposizione. Conseguentemente,
poichè è alla deliberazione consiliare che bisogna aver riguardo per valutare
la correttezza dell’iter procedimentale seguito dal Comune, va innanzitutto
disattesa la censura con cui i ricorrenti si dolgono dell’incompetenza della
Giunta comunale nell’adozione della deliberazione n. 230/2012, poiché l’atto
istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche è stato posto in essere dal Consiglio
comunale.
II.2. Sostengono ancora i ricorrenti che la
deliberazione di Giunta comunale n. 230/2012 sarebbe, altresì, illegittima sia
perché, non tenendo conto delle modifiche normative apportate dal d.l. n.
1/2012 al procedimento per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, sarebbe
costruita come proposta indirizzata alla Regione Puglia sulla base della quale,
l’Ente regionale, avrebbe dovuto esercitare il relativo potere, sia perchè non
è stata preceduta dalla preventiva acquisizione dei pareri obbligatori dell’ASL
e dell’Ordine dei farmacisti competenti per territorio.
Anche tali rilievi non sono condivisibili.
Ed invero, il Comune di Francavilla Fontana è l’Ente
che ha esercitato il potere approvando l’istituzione delle nuove sedi
farmaceutiche e la loro localizzazione nel territorio comunale con
deliberazione consiliare n. 13/2012, rispetto alla quale vi è stata la
preventiva richiesta di parere all’ASL di Brindisi e all’Ordine dei farmacisti
della Provincia di Brindisi; quest’ultima deliberazione è stata trasmessa alla
Regione al solo fine di consentire l’adozione degli adempimenti di competenza
“connessi all’attività per il concorso straordinario e l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili nel territorio di questo comune”, in ossequio a
quanto disposto dall’art. 11, commi 2 e 3, del d.l. n. 1/2012.
Né il provvedimento consiliare può dirsi illegittimo
per essere stato adottato prescindendo dal parere dell’ASL di Brindisi; i
pareri di cui all’art. 2, comma 1, della novellata legge n. 475/1968,
obbligatori, ma non vincolanti, sono stati entrambi richiesti; tuttavia, mentre
l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Brindisi si è espresso
favorevolmente sulla proposta localizzativa comunale, l’ASL di Brindisi non si
è pronunciata nel merito, ritenendo di non disporre dei dati demografici
relativi a ciascuna zona.
L’ASL, quindi, non ha dissentito dalla proposta
comunale, ma ha ritenuto di non doversi pronunciare in mancanza di un elemento
istruttorio ritenuto utile. Il fatto che il Comune abbia ugualmente adottato
l’atto istitutivo delle nuove sedi farmaceutiche è dipeso, evidentemente, dai
tempi molto ristretti in cui è stato scandito il relativo procedimento, dettati
dallo stesso legislatore nazionale; i Comuni avrebbero dovuto provvedere entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.
1/2012 - ossia inviando la propria deliberazione alla Regione entro il 24
aprile 2012 - e, in mancanza, avrebbero provveduto le Regioni esercitando i
poteri sostitutivi loro conferiti (art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012).
II.3. Con riferimento alla censura con cui i
ricorrenti si dolgono della sola acquisizione del parere di regolarità tecnica
rilasciato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, mentre non sarebbe
stato acquisito il parere dell’Ufficio anagrafe, essa è infondata per la
semplice ragione che la disciplina che regolamenta il procedimento per
l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche non impone l’obbligo di richiedere
detti pareri, cosicchè la relazione dell’Ufficio tecnico comunale rappresenta
un atto istruttorio che il Comune ha ritenuto di dover acquisire nell’esercizio
della propria discrezionalità.
Né può dirsi illegittima la deliberazione di C.C. n.
13/2012 per il sol fatto che non tien conto del dato demografico
nell’individuazione delle zone di pertinenza dei nuovi esercizi, atteso che
esso può rappresentare uno dei criteri che il Comune valuta o pone a base delle
proprie scelte localizzative, ma non il criterio obbligato.
Va in ogni caso precisato che nella fattispecie il
Comune non ha completamente tralasciato di considerare il dato demografico
nell’effettuare la propria scelta, sebbene ne abbia tenuto conto in termini non
strettamente numerici; ciò lo si desume dalle motivazioni esplicitate nella
relazione del Dirigente del Settore urbanistica dell’U.T.C. prot. 14228 del 19
aprile 2012 - che vengono richiamate per relationem nella deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13/2012 - dove si fa riferimento all’espansione edilizia
della città, prevalentemente orientata nelle zone nord e sud-est del
territorio, e alla conseguente trasformazione di talune aree extraurbane in aree
abitate sia di tipo stagionale che residenziale.
Giova comunque evidenziare che la disciplina sulla
distribuzione del servizio farmaceutico è dettata al fine primario di
soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione; in tale
ottica la legge, anche prima della riforma introdotta dal d.l. n. 1/2012, non
fissa criteri rigidi e non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato
di abitanti, ma il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla
popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella
circoscrizione o “zona” di ciascuna sede, rientrando quindi nella
discrezionalità dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di
esercizi farmaceutici in talune zone piuttosto che in altre tenendo conto di
ulteriori criteri.
II.4. Neppure può trovare accoglimento la censura con
cui i ricorrenti si dolgono dell’omessa indicazione dei confini delle zone di
appartenenza dei due nuovi esercizi nei provvedimenti comunali impugnati;
sostiene parte ricorrente che il novellato art. 2 della legge n. 475/1968, pur
non facendo più espressamente riferimento all’istituto delle piante organiche,
prevede comunque una suddivisione per zone del territorio, ciascuna di
pertinenza di un esercizio.
Occorre premettere, sul punto, che la questione se sia
o meno superato l’istituto della pianta organica nel nuovo assetto normativo
introdotto dal d.l. n. 1/2012 è stata di recente affrontata dal Consiglio di
Stato che così si è espresso: <<…ad avviso del Collegio, le nuove
disposizioni non cambiano realmente il quadro, per quanto qui interessa. E’
vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la
formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di
un’autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda
delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l’impianto generale della
disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i
criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati.
Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione
degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente. E in effetti,
il nuovo testo dell'art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal d.l. n.
1/2012, dispone: "Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al
servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine
provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle
quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire
l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in
aree scarsamente abitate".
E vero che la nuova formulazione dell'art. 2 sembra
riferirsi esplicitamente solo all'assegnazione delle "zone" alle
farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la
finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti
conservano il rapporto con le "sedi", ossia "zone",
originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l'art.
13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del
sistema. Ed è nella logica delle cose che questo potere dovere di pianificazione
territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere
nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò
venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In
conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico
denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del
Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per
finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia
pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome>> (cfr.
Consiglio di Stato, sez. III, 3 aprile 2013, n. 1858).
Il Collegio reputa di dover aderire all’orientamento
testè richiamato, sicchè non vi è dubbio che i ricorrenti partono da una
premessa del tutto esatta.
Tuttavia, il vizio denunciato nel quarto motivo di
ricorso nel caso di specie non sussiste.
Ed invero, nella delibera di Consiglio comunale n.
13/2012 si legge che è approvata l’istituzione di nuove farmacie nel territorio
di Francavilla Fontana “da collocarsi nelle zone così come risultano
circoscritte ed evidenziate nelle planimetrie allegate e parti integranti del
presente atto”; a sua volta, l’individuazione delle zone è conforme a quella
effettuata dalla Giunta Comunale nella proposta localizzativa di cui alla
deliberazione n. 230/2012 inviata all’ASL di Brindisi ed all’Ordine dei
farmacisti della Provincia di Brindisi per i prescritti pareri.
Il Comune, quindi, ha individuato le zone interessate
indicandole nelle planimetrie allegate alla deliberazione n. 13/2012, per cui
non può dirsi che tale adempimento sia stato rimesso all’Ordine dei farmacisti;
quest’ultimo, infatti, ha reso il proprio parere favorevole rispetto alla
proposta localizzativa già effettuata dal Comune. A nulla rileva, pertanto, che
nel predetto parere l’Ordine abbia ritenuto opportuno indicare in dettaglio le
zone di pertinenza delle nuove sedi farmaceutiche, atteso che tale
specificazione è stata comunque fornita in sede consultiva, mentre le
determinazioni conclusive sono state assunte dall’Organo a ciò deputato - vale
a dire il Consiglio comunale - all’esito delle proprie valutazioni.
II.5. I ricorrenti contestano nel merito la scelta
localizzativa effettuata dal Comune di Francavilla Fontana, ritenendola
irragionevole là dove non avrebbe considerato che la maggiore espansione
urbanistica e demografica negli ultimi anni si sarebbe registrata nei quartieri
“San Lorenzo” e “La Franca”, che invece, a valle delle scelte comunali,
rimarrebbero ancora privi del servizio farmaceutico. Con particolare
riferimento al quartiere “San Lorenzo”, i ricorrenti sostengono che non si
giustificherebbe l’omessa previsione di un presidio farmaceutico in tale zona,
sia in ragione del progetto di riqualificazione dell’area avviato dall’Amministrazione
comunale, sia perché trattasi di una zona ad elevata densità abitativa, anche
piuttosto isolata dagli altri punti della città.
In merito si osserva che la localizzazione degli
esercizi farmaceutici nelle diverse zone del territorio comunale è espressione
dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, dovendo l’Autorità
comunale valutare le ragioni di opportunità che propendono per una soluzione
piuttosto che per l’altra (insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, mezzi di
comunicazione fra le diverse zone del territorio, mobilità dell’utenza non
residente per motivi di lavoro o di affari, fruibilità del servizio nelle zone
periferiche, ecc.).
Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte
operate dall’Ente locale, pertanto, incontra il limite della macroscopica
illogicità o irragionevolezza, essendo sottratto al vaglio del giudice il
merito delle scelte amministrative.
Nel caso in esame, sebbene non prive di pregio siano
le argomentazioni di parte ricorrente a sostegno di una differente
localizzazione degli istituendi esercizi farmaceutici, allo stesso modo non può
dirsi che le scelte effettuate dal Comune di Francavilla Fontana siano
assolutamente illogiche o irragionevoli, rientrando nella discrezionalità
dell’Amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi
farmaceutici in zone in crescente espansione abitativa e individuare un’area
del territorio comunale accessibile anche ai cittadini residenti nelle zone
scarsamente abitate.
Peraltro, avuto riguardo all’attuale collocazione
degli esercizi farmaceutici esistenti e alla loro distribuzione sul territorio
comunale rispetto al centro abitato, la scelta localizzativa comunale si pone
nell’ottica di completare e potenziare l’erogazione del servizio anche in zone
della città che allo stato risultano non del tutto coperte (senza considerare,
sul fronte dell’interesse privato, che la nuova sede farmaceutica da ubicarsi
nella zona sud-est sarebbe pressoché equidistante sia dalla farmacia della
dott.ssa Bungaro, sia da quella del dott. Rampino, mentre la farmacia del dott.
Cannalire sarebbe meno incisa da tale localizzazione).
III. Per tutte le considerazioni che precedono il
ricorso è infondato e va respinto.
IV. La peculiarità e la parziale novità delle
questioni trattate costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione
delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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