CONCORSI PUBBLICI:
i criteri di valutazione delle prove concorsuali
(Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2013 n. 3366)
Massima
1. Il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581), ome più volte ha osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza.
2. Quanto ai pricipi che reggono la valutazione delle prove concorsuali, si ribadisce che:
a) la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella fattispecie non è dato riscontare;
b) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall’art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Con. Stato, sez. V, 25 maggio 2012,
n. 3062): nella fattispecie in esame, tale determinazione è, appunto, avventa prima della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte;
c) la traccia della seconda prova scritta, non superata dal ricorrente, che il bando indica come relativa alla “soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio”, è coerente sia con il contenuto così indicato, sia con i criteri di giudizio determinati dalla commissione, attinenti alla correttezza formale e al contenuto dell’elaborato, compreso in problematiche e concetti propri dell’istruzione e della formazione; conseguentemente, è legittima anche la decurtazione prevista dalla commissione in caso di mancato svolgimento di un argomento proposto;
d) la decisione della commissione di non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione insufficiente della prima è censura, oltre che oggetto di una censura inammissibile, avendo il ricorrente superato la prima prova, del tutto logica e corrispondente a criteri di celerità del procedimento;
e) la comparazione con la valutazione di altri elaborati non vale a dimostrare l’erroneità del risultato conseguito dal ricorrente, la cui prova doveva essere esaminata di per sé;
f) infine, i parametri fissati dalla commissione appaiono del tutto congrui e adeguati.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2012,
proposto da:
Arcese Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;
Arcese Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2;
contro
Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Pellegrino Pierpaolo, rappresentato e difeso
dall'avvocato Mario Racco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via
Ugo De Carolis, 101;
sul ricorso numero di registro generale 6269 del 2012,
proposto da:
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Arcese Luca;
nei confronti di
Pellegrino Pierpaolo;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Alunni Francesca, Bigozzi Anna, Boni Annalisa, Improta Silvio, Lucidi Mario, Manni Isabella, Mazzoni Silvia, Nadery David, Pinna Francesca, Raggetti Silvana, Ventura Margherita Maria, Volpi Francesca, Zoncheddu Simona, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Dettori e Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza Santi Apostoli, 66;
Alunni Francesca, Bigozzi Anna, Boni Annalisa, Improta Silvio, Lucidi Mario, Manni Isabella, Mazzoni Silvia, Nadery David, Pinna Francesca, Raggetti Silvana, Ventura Margherita Maria, Volpi Francesca, Zoncheddu Simona, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Dettori e Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza Santi Apostoli, 66;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6161 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I
n. 285/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali
del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
intimate, come sopra specificato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno
2013 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Racco,
l'avvocato dello Stato Carla Colelli, gli avvocati Rampini, Dettori e Gaggioli
Santini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con il primo degli appelli in epigrafe indicati, il
professor Luca Arcese, che ha partecipato al concorso per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011 senza
conseguire l’ammissione alla prova orale (avendo riportato, dopo il superamento
della prima prova scritta, un punteggio insufficiente nella seconda), chiede la
riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Umbria ha
accolto il ricorso proposto avverso gli atti della relativa procedura, fino
all’approvazione della graduatoria degli ammessi a tale prova.
La stessa sentenza è oggetto dell’appello proposto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: i due gravami
vanno, perciò, riuniti.
I) La sentenza impugnata ha accolto solo una tra tutte
le censure articolate con il ricorso proposto dal professor Arcese, afferente
all’omessa predisposizione dei criteri di valutazione da parte della
commissione di concorso, tali da predeterminare le concrete modalità di
attribuzione del voto numerico: dall’accoglimento di tale censura il primo
giudice ha fatto derivare ” l’obbligo per la commissione di riconvocarsi per
corredare l’attribuzione dei punteggi agli elaborati di specifiche motivazioni”,
anche con riferimento agli elaborati dei candidati non ammessi alle prove orali
e con la possibile conseguenza della modifica dei punteggi e della valutazione
degli elaborati della seconda prova non valutati.
Ritenendo pregiudizievoli gli adempimenti indicati dal
Tribunale amministrativo cui si dovrà conformare l’Amministrazione,
l’appellante censura la sentenza sostenendone la contraddittorietà in quanto
dal travolgimento dei criteri di valutazione non può che derivare la
rinnovazione dell’intero procedimento, a partire dalla fissazione di nuovi
criteri e di una nuova griglia di valutazione degli elaborati, ed anzi, dalla
nomina di una nuova commissione.
L’appellante ripropone poi, oltre ai motivi dichiarati
assorbiti dalla sentenza impugnata, che si appuntano sulla applicazione dei
criteri di valutazione al suo elaborato anche in comparazione con le prove di
altri candidati, alcune censure già svolte in primo grado, relative alla
pretesa illegittimità della decisione di non procedere alla correzione della seconda
prova scritta in caso di insufficienza della prima, alla fissazione dei criteri
di correzione delle prove scritte dopo l’espletamento delle stesse e, in
generale, alla inadeguatezza di alcuni parametri, con particolare riferimento
alla penalizzazione prevista in caso di mancata trattazione di un determinato
argomento.
II) Una censura più radicale è rivolta alla sentenza
dall’Amministrazione appellante, che ritiene errato l’accoglimento, da parte
del Tribunale amministrativo, del motivo che ha determinato l’accoglimento del
ricorso proposto dal professor Arcese, relativo, come detto, alla insufficiente
motivazione dei giudizi resi dalla commissione.
Poiché l’appello dell’Amministrazione investe la
sentenza nella sua interezza, è ad esso che deve darsi la priorità di
trattazione.
L’appello è fondato.
Come più volte ha osservato questo Consiglio di Stato
(per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della
propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza, il voto numerico attribuito
dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato
il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, ex
plurimis, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581).
Dall’esame dei documenti di causa si ricava che i criteri
di valutazione si appalesano ampiamente e dettagliatamente sufficienti a
orientare l'operato della commissione, il cui giudizio, espresso nel codice
numerico, rappresenta appunto l’applicazione coerente di tali criteri alla
valutazione delle prove dei candidati.
Ne consegue la fondatezza dell’appello proposto
dall’Amministrazione, e la conseguente riforma, sul punto, della sentenza
impugnata.
III) Da questa conclusione deriva l’improcedibilità
dell’appello proposto dal professor Arcese, per la parte relativa alla
contestazione circa le conseguenze dell’annullamento disposto dal primo
giudice.
Per la restante parte, tesa alla demolizione della
sentenza per i profili non esaminati in primo grado o dichiarati assorbiti dal
Tribunale amministrativo, sopra riassunti, l’appello è infondato.
Va infatti osservato che:
a) la valutazione delle prove dei
candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile
in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella
fattispecie non è dato riscontare;
b) è legittima la determinazione dei
criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro
effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il
precetto stabilito dall’art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a
eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o
sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Con. Stato, sez. V, 25 maggio 2012,
n. 3062): nella fattispecie in esame, tale
determinazione è, appunto, avventa prima della effettiva correzione e
valutazione delle prove scritte;
c) la traccia della seconda prova
scritta, non superata dal ricorrente, che il bando indica come relativa alla
“soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica con
particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze
formative del territorio”, è coerente sia con il contenuto così indicato, sia
con i criteri di giudizio determinati dalla commissione, attinenti alla
correttezza formale e al contenuto dell’elaborato, compreso in problematiche e
concetti propri dell’istruzione e della formazione; conseguentemente, è
legittima anche la decurtazione prevista dalla commissione in caso di mancato
svolgimento di un argomento proposto;
d) la decisione della commissione di
non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione
insufficiente della prima è censura, oltre che oggetto di una censura
inammissibile, avendo il ricorrente superato la prima prova, del tutto logica e
corrispondente a criteri di celerità del procedimento;
e) la comparazione con la valutazione
di altri elaborati non vale a dimostrare l’erroneità del risultato conseguito
dal ricorrente, la cui prova doveva essere esaminata di per sé;
f) infine, i parametri fissati dalla
commissione appaiono del tutto congrui e adeguati.
IV) In conclusione, l’appello proposto dal Ministero è
fondato e merita accoglimento, mentre in parte improcedibile e per la restante
parte infondato, secondo quanto sopra si è detto, è l’appello del ricorrente in
primo grado.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le
parti, per giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, previa
loro riunione, accoglie l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dichiara in parte improcedibile e in parte
respinge l’appello proposto dal professor Luca Arcese.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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