venerdì 28 giugno 2013

CONCORSI PUBBLICI: niente sindacato intrinseco sulle valutazioni psico-attitudinali (Cons. St., Sez. IV, sentenza 25 giugno 2013 n. 3478).


CONCORSI PUBBLICI: 
niente sindacato intrinseco 
sulle valutazioni psico-attitudinali 
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 25 giugno 2013 n. 3478)


Una sentenza un po' di "retroguardia"... Poco coraggiosa ed innovativa sicuramente. Ma tant'è ed è bene conoscerla!
FF

Massima

1.  L’attività delle Commissioni di concorso in sede di accertamenti medico-legali (tra cui rientra quello psico-attitudinale) si articola in due momenti (tra loro inscindibilmente connessi, sì che in alcuni casi non è possibile distinguerli): l’uno, consistente nell’acquisizione di fatti il cui svolgimento è documentato dalla verbalizzazione; l’altro, nella espressione di un giudizio, sulla base degli elementi acquisiti, che attiene all’esercizio di discrezionalità tecnica, laddove una siffatta valutazione può essere censurata solo per abnormità, travisamento del fatto e illogicità (Cons. Stato Sez. IV 26/3/2012 n. 12767), vizi che nella specie non si possono rinvenire.
2.  Stante il carattere irripetibile dell’accertamento tecnico espletato in sede di procedura selettiva.
Invero, tenuto anche conto del più generale principio di parità tra i concorrenti, i requisiti psico- fisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a vista medica, perché la legittimità dell’operato dell’Amministrazione deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. Stato Sez. IV 22 dicembre 2007 n.2003; idem n.1767/2012).


Sentenza per esteso

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7795 del 2006, proposto da:
Cannizzaro Annunziato, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sorace, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Gullo in Roma, via Giulio Rubini, 48/D; 
contro
Comando Generale Arma Carabinieri-Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 05464/2006, resa tra le parti, concernente non idoneità al concorso di ammissione al corso allievi marescialli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Angiolella e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con provvedimento n.214080 del 13 marzo 2006 il sig. Cannizzaro Annunziato veniva giudicato “non idoneo” in riferimento all’accertamento attitudinale espletato in relazione al concorso per l’ammissione all’11^ Corso Biennale (2006-2008) per allievi marescialli, ruolo ispettori , dell’Arma dei Carabinieri, con conseguente esclusione dal concorso ai sensi dell’art.13 comma 2 del bando.
L’interessato impugnava tale determinazione innanzi al Tar del Lazio, che, con sentenza n.5464/2006, resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto il Cannizzaro,che ha mosso alle statuizioni assunte dal primo giudice varie critiche sia sotto un profilo di diritto processuale che sostanziale.
Con riferimento al primo aspetto ha dedotto i seguenti due motivi:
1) violazione dell’art.21 comma 7 della legge n.1034/1971 (come modificato dall’art.9 della legge n.205/2000), non sussistendo le condizioni per farsi luogo ad una sentenza di tipo semplificat;
2) violazione di legge con riferimento all’art.112 c.p.c., non essendosi il giudice pronunciato su tutta la domanda.
Avuto riguardo poi alle questioni di merito, l’appellante ha riprodotto, in concreto, i rilievi già mossi in prime cure con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei confronti della valutazione resa dall’organo accertatore, assumendone, in pratica, la erroneità, illogicità e comunque l’insufficienza, fattispecie di invalidità che nel proposto gravame vengono rubricate sotto le due categorie di vizi di legittimità così riassumibili:
a) violazione di legge in relazione all’art.53/6 del dlgs. n.158/995, alla legge n.241/90 e al DPR n.478/94, alla lex specialis concorsuale e alle norme tecniche per l’accertamento attitudinale, agli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
b) eccesso di potere per errore e travisamento del fatto, per contraddittorietà, illogicità, sviamento ed errore in procedendo.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha contestato la fondatezza dei motivi del gravame, di cui ha chiesto la reiezione.
All’udienza pubblica di trattazione la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Con riferimento alle censure di cui al punto1) della parte in fatto, infondato è il vizio di tipo processuale denunciato nei confronti della sentenza impugnata.
La decisione in rassegna è stata assunta e pronunciata ai sensi degli artt.21 comma 10, primo periodo e 26 della legge n.1034 del 1971, come modificati dall’art.9 della legge n.205 del 2000, secondo cui il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrono i presupposti, sentite le parti costituite e presenti in udienza, può definire il giudizio nel merito.
Parte appellante obietta che al momento in cui il TAR, in sede di trattazione dell’istanza cautelare, ha deciso di definire il ricorso nel merito,non sussisteva una completezza istruttoria tale da giustificare una decisione di merito succintamente motivata: la censura è improponibile, dal momento che la valutazione delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ad una definizione integrale della causa con il modulo decisionale della sentenza in forma semplificata è rimessa al sindacato del giudice, fatto salvo l’onere per il giudicante di sentire le parti a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa (Cons. Stato Sez. VI 13 aprile 2006 n. 2054).
Anche la censura relativa alla pretesa violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancita dall’art.112 c.p.c. di cui al suindicato punto 2), è priva di consistenza.
Parte appellante formula tale doglianza, rilevando che il giudice non ha, ingiustificatamente, preso espressamente posizione su due rilievi riguardanti rispettivamente:
a) il fatto che al ricorrente era stato assegnato il medesimo numero a lui pure attribuito nella procedura selettiva del precedente bando;
b) la circostanza che nella scheda valutativa si dava rilevanza alla pregressa esperienza militare del Cannizzaro, che invece non ha mai maturato tale esperienza.
Ora è evidente che quelli denunciati dall’appellante sono solo dei profili di fatto ritenuti privi di decisivo rilievo dal giudicante e che devono ritenersi comunque assorbiti in sede di giudizio reso del Tar in ordine alla censura di errore di fatto e di travisamento, quale categoria generale di invalidità denunciata dall’interessato, debitamente presa in considerazione e definita, sia pure in senso negativo rispetto alle prospettazioni fatte valere in ricorso, senza che possa evidenziarsi, in capo alla decisione impugnata, in parte qua,un qualsiasi profilo di omessa o parziale pronuncia.
Passando alle questioni giuridiche di tipo sostanziale introdotte con la controversia all’esame ( e che possono per ragioni di logica connessione essere unitariamente trattate), parte appellante dubita della legittimità della valutazione resa in senso negativo nei suoi riguardi in ordine al profilo psico-attitudinale in sede di apposito accertamento selettivo.
Ebbene, nel giudizio formulato dalla Commissione a carico del Cannizzaro nell’espletato. accertamento non sono ravvisabili elementi né di ordine procedimentale, né di merito che mettano in discussione la legittimità di quanto accertato a carico del candidato.
L’attività delle Commissioni di concorso in sede di accertamenti medico-legali (tra cui rientra quello psico-attitudinale) si articola in due momenti (tra loro inscindibilmente connessi, sì che in alcuni casi non è possibile distinguerli): l’uno, consistente nell’acquisizione di fatti il cui svolgimento è documentato dalla verbalizzazione; l’altro, nella espressione di un giudizio, sulla base degli elementi acquisiti, che attiene all’esercizio di discrezionalità tecnica, laddove una siffatta valutazione può essere censurata solo per abnormità, travisamento del fatto e illogicità (Cons. Stato Sez. IV 26/3/2012 n. 12767), vizi che nella specie non si possono rinvenire.
Ciò preliminarmente precisato, dagli atti di causa si rileva che l’esperimento volto a verificare la sussistenza del requisito attitudinale dell’appellante è avvenuto in corretta applicazione delle modalità di accertamento prescritte dal disciplinare dettato dall’Amministrazione e cioè con la somministrazione ed acquisizione delle domande contenute nel questionario e con la successiva intervista, cui ha fatto seguito la valutazione attitudinale, a sua volta articolata sul duplice giudizio espresso dall’Ufficiale perito selettore (scheda di valutazione) e dall’ufficiale psicologo (relazione psicologica).
Alla stregua di tale procedura, correttamente posta in essere, è stata stilata una valutazione negativa in relazione alla rilevata non compatibilità nelle due aree “comportamentale” e “dell’assunzione di ruolo”, il tutto in un giudizio finale frutto dell’apposita competenza tecnica rimessa all’Organo preposto ad acquisire il profilo attitudinale del candidato, dovendosi prendere atto che la Commissione ha avuto cura di dare adeguata contezza del suo modus operandi e delle ragioni giustificative coerentemente manifestate del giudizio, ancorché negativamente reso.
Parte appellante critica l’operato della Commissione per la parzialità e l’insufficienza delle indagini, ma trattasi di censure che impingono nel merito della valutazione, di per sé insindacabile se non per macroscopici vizi di illogicità, che, però, non sono rilevabili, rivelandosi in particolare l’esito del percorso valutativo coerente con i presupposti da cui prende le mosse, così come le conclusioni cui perviene, inserite nell’alveo di un giudizio congruo ed esaustivo.
Infine, nel proposto gravame si insiste nella tesi della idoneità psico-attitudinale dell’appellante in ragione di quanto accertato in sede di altri test cui il Cannizzaro si è sottoposto presso una apposita struttura secondo le metodologie sviluppate in sede concorsuale; ma l’assunto interpretativo non può trovare ingresso, stante il carattere irripetibile dell’accertamento tecnico espletato in sede di procedura selettiva.
Invero, tenuto anche conto del più generale principio di parità tra i concorrenti, i requisiti psico- fisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a vista medica, perché la legittimità dell’operato dell’Amministrazione deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. Stato Sez. IV 22 dicembre 2007 n.2003; idem n.1767/2012 già citata).
In forza delle suestese considerazioni, l’appello, in quanto infondato, va respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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