CONCORSI PUBBLICI:
niente sindacato intrinseco
sulle valutazioni psico-attitudinali
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 25 giugno 2013 n. 3478)
Una sentenza un po' di "retroguardia"... Poco coraggiosa ed innovativa sicuramente. Ma tant'è ed è bene conoscerla!
FF
Massima
1. L’attività
delle Commissioni di concorso in sede di accertamenti medico-legali (tra cui
rientra quello psico-attitudinale) si articola in due momenti (tra loro
inscindibilmente connessi, sì che in alcuni casi non è possibile distinguerli):
l’uno, consistente nell’acquisizione di fatti il cui svolgimento è documentato
dalla verbalizzazione; l’altro, nella espressione di un giudizio, sulla base
degli elementi acquisiti, che attiene all’esercizio di discrezionalità tecnica,
laddove una siffatta valutazione può essere censurata solo per abnormità,
travisamento del fatto e illogicità (Cons. Stato Sez. IV 26/3/2012 n. 12767),
vizi che nella specie non si possono rinvenire.
2. Stante il carattere irripetibile
dell’accertamento tecnico espletato in sede di procedura selettiva.
Invero, tenuto anche conto del più
generale principio di parità tra i concorrenti, i requisiti psico- fisici
richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento
in cui vengono sottoposti a vista medica, perché la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e
di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. Stato
Sez. IV 22 dicembre 2007 n.2003; idem n.1767/2012).
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7795 del 2006,
proposto da:
Cannizzaro Annunziato, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sorace, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Gullo in Roma, via Giulio Rubini, 48/D;
Cannizzaro Annunziato, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sorace, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Gullo in Roma, via Giulio Rubini, 48/D;
contro
Comando Generale Arma Carabinieri-Centro Nazionale
Selezione e Reclutamento, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS
n. 05464/2006, resa tra le parti, concernente non idoneità al concorso di
ammissione al corso allievi marescialli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio
2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi
D'Angiolella e l'avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con provvedimento n.214080 del 13 marzo 2006 il sig.
Cannizzaro Annunziato veniva giudicato “non idoneo” in riferimento
all’accertamento attitudinale espletato in relazione al concorso per
l’ammissione all’11^ Corso Biennale (2006-2008) per allievi marescialli, ruolo
ispettori , dell’Arma dei Carabinieri, con conseguente esclusione dal concorso
ai sensi dell’art.13 comma 2 del bando.
L’interessato impugnava tale determinazione innanzi al
Tar del Lazio, che, con sentenza n.5464/2006, resa in forma semplificata,
rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.
Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è
insorto il Cannizzaro,che ha mosso alle statuizioni assunte dal primo giudice
varie critiche sia sotto un profilo di diritto processuale che sostanziale.
Con riferimento al primo aspetto ha dedotto i seguenti
due motivi:
1) violazione dell’art.21 comma 7 della legge
n.1034/1971 (come modificato dall’art.9 della legge n.205/2000), non
sussistendo le condizioni per farsi luogo ad una sentenza di tipo semplificat;
2) violazione di legge con riferimento all’art.112
c.p.c., non essendosi il giudice pronunciato su tutta la domanda.
Avuto riguardo poi alle questioni di merito,
l’appellante ha riprodotto, in concreto, i rilievi già mossi in prime cure con
il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei confronti della valutazione
resa dall’organo accertatore, assumendone, in pratica, la erroneità, illogicità
e comunque l’insufficienza, fattispecie di invalidità che nel proposto gravame
vengono rubricate sotto le due categorie di vizi di legittimità così
riassumibili:
a) violazione di legge in relazione all’art.53/6 del
dlgs. n.158/995, alla legge n.241/90 e al DPR n.478/94, alla lex specialis
concorsuale e alle norme tecniche per l’accertamento attitudinale, agli artt.
3, 51 e 97 Cost.;
b) eccesso di potere per errore e travisamento del
fatto, per contraddittorietà, illogicità, sviamento ed errore in procedendo.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, che ha contestato la fondatezza dei motivi del
gravame, di cui ha chiesto la reiezione.
All’udienza pubblica di trattazione la causa è stata
introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza
integrale conferma.
Con riferimento alle censure di cui al punto1) della
parte in fatto, infondato è il vizio di tipo processuale denunciato nei
confronti della sentenza impugnata.
La decisione in rassegna è stata assunta e pronunciata
ai sensi degli artt.21 comma 10, primo periodo e 26 della legge n.1034 del
1971, come modificati dall’art.9 della legge n.205 del 2000, secondo cui il
tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrono i presupposti, sentite le
parti costituite e presenti in udienza, può definire il giudizio nel merito.
Parte appellante obietta che al momento in cui il TAR,
in sede di trattazione dell’istanza cautelare, ha deciso di definire il ricorso
nel merito,non sussisteva una completezza istruttoria tale da giustificare una
decisione di merito succintamente motivata: la censura è improponibile, dal
momento che la valutazione delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo
ad una definizione integrale della causa con il modulo decisionale della
sentenza in forma semplificata è rimessa al sindacato del giudice, fatto salvo
l’onere per il giudicante di sentire le parti a garanzia del contraddittorio e
del diritto di difesa (Cons. Stato Sez. VI 13 aprile 2006 n. 2054).
Anche la censura relativa alla pretesa violazione
della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancita
dall’art.112 c.p.c. di cui al suindicato punto 2), è priva di consistenza.
Parte appellante formula tale doglianza, rilevando che
il giudice non ha, ingiustificatamente, preso espressamente posizione su due
rilievi riguardanti rispettivamente:
a) il fatto che al ricorrente era stato assegnato il
medesimo numero a lui pure attribuito nella procedura selettiva del precedente
bando;
b) la circostanza che nella scheda valutativa si dava
rilevanza alla pregressa esperienza militare del Cannizzaro, che invece non ha
mai maturato tale esperienza.
Ora è evidente che quelli denunciati dall’appellante
sono solo dei profili di fatto ritenuti privi di decisivo rilievo dal
giudicante e che devono ritenersi comunque assorbiti in sede di giudizio reso
del Tar in ordine alla censura di errore di fatto e di travisamento, quale
categoria generale di invalidità denunciata dall’interessato, debitamente presa
in considerazione e definita, sia pure in senso negativo rispetto alle
prospettazioni fatte valere in ricorso, senza che possa evidenziarsi, in capo
alla decisione impugnata, in parte qua,un qualsiasi profilo di omessa o
parziale pronuncia.
Passando alle questioni giuridiche di tipo sostanziale
introdotte con la controversia all’esame ( e che possono per ragioni di logica
connessione essere unitariamente trattate), parte appellante dubita della
legittimità della valutazione resa in senso negativo nei suoi riguardi in
ordine al profilo psico-attitudinale in sede di apposito accertamento
selettivo.
Ebbene, nel giudizio formulato dalla Commissione a
carico del Cannizzaro nell’espletato. accertamento non sono ravvisabili
elementi né di ordine procedimentale, né di merito che mettano in discussione
la legittimità di quanto accertato a carico del candidato.
L’attività delle Commissioni di concorso in sede di
accertamenti medico-legali (tra cui rientra quello psico-attitudinale) si
articola in due momenti (tra loro inscindibilmente connessi, sì che in alcuni
casi non è possibile distinguerli): l’uno, consistente nell’acquisizione di
fatti il cui svolgimento è documentato dalla verbalizzazione; l’altro, nella
espressione di un giudizio, sulla base degli elementi acquisiti, che attiene all’esercizio
di discrezionalità tecnica, laddove una siffatta valutazione può essere
censurata solo per abnormità, travisamento del fatto e illogicità (Cons. Stato
Sez. IV 26/3/2012 n. 12767), vizi che nella specie non si possono rinvenire.
Ciò preliminarmente precisato, dagli atti di causa si
rileva che l’esperimento volto a verificare la sussistenza del requisito
attitudinale dell’appellante è avvenuto in corretta applicazione delle modalità
di accertamento prescritte dal disciplinare dettato dall’Amministrazione e cioè
con la somministrazione ed acquisizione delle domande contenute nel
questionario e con la successiva intervista, cui ha fatto seguito la
valutazione attitudinale, a sua volta articolata sul duplice giudizio espresso
dall’Ufficiale perito selettore (scheda di valutazione) e dall’ufficiale
psicologo (relazione psicologica).
Alla stregua di tale procedura, correttamente posta in
essere, è stata stilata una valutazione negativa in relazione alla rilevata non
compatibilità nelle due aree “comportamentale” e “dell’assunzione di ruolo”, il
tutto in un giudizio finale frutto dell’apposita competenza tecnica rimessa
all’Organo preposto ad acquisire il profilo attitudinale del candidato,
dovendosi prendere atto che la Commissione ha avuto cura di dare adeguata
contezza del suo modus operandi e delle ragioni giustificative coerentemente
manifestate del giudizio, ancorché negativamente reso.
Parte appellante critica l’operato della Commissione
per la parzialità e l’insufficienza delle indagini, ma trattasi di censure che
impingono nel merito della valutazione, di per sé insindacabile se non per
macroscopici vizi di illogicità, che, però, non sono rilevabili, rivelandosi in
particolare l’esito del percorso valutativo coerente con i presupposti da cui
prende le mosse, così come le conclusioni cui perviene, inserite nell’alveo di
un giudizio congruo ed esaustivo.
Infine, nel proposto gravame si insiste nella tesi
della idoneità psico-attitudinale dell’appellante in ragione di quanto
accertato in sede di altri test cui il Cannizzaro si è sottoposto presso una
apposita struttura secondo le metodologie sviluppate in sede concorsuale; ma
l’assunto interpretativo non può trovare ingresso, stante il carattere
irripetibile dell’accertamento tecnico espletato in sede di procedura
selettiva.
Invero, tenuto anche conto del più generale principio
di parità tra i concorrenti, i requisiti psico- fisici richiesti dai bandi
devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono
sottoposti a vista medica, perché la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e
di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento (Cons. Stato
Sez. IV 22 dicembre 2007 n.2003; idem n.1767/2012 già citata).
In forza delle suestese considerazioni, l’appello, in
quanto infondato, va respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto della
peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del
presente grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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