TRIBUTARIO:
il
divieto di detrazione I.V.A. ammesso,
al
contrario, dalla disciplina comunitaria,
è
legittimo soltanto se "compensato"
con
altro aiuto fiscale
(CORTE
GIUSTIZIA U.E., SEZ. VII,
sentenza
16 maggio 2013 n. 191)
Principio di diritto
Il principio del
rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del
diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta a che tale
Stato rifiuti il rimborso di una parte dell'imposta sul valore aggiunto, la cui
detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento nazionale contrario
al diritto dell'Unione, per il fatto che detta parte dell'imposta è stata
sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e finanziato sia
dall'Unione europea sia da detto Stato, purché l'onere economico relativo al
rifiuto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sia stato integralmente
neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà accertare.
Sentenza per esteso
Intestazione
[...]
Nella
causa C-191/12,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell'articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 14 marzo
2012, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2012, nel procedimento
Alakor
Gabonatermelo és Forgalmazó Kft.
contro
Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Foigazgatósága,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta
da G. Arestis, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev
(relatore), giudici,
avvocato
generale: Y. Bot
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
- per
l'Alakor Gabonatermelo és Forgalmazó Kft., da A. Nacsa, ügyvéd;
- per
l'Ungheria, da M.Z. Fehér, G. Koós e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
- per la
Commissione europea, da C. Soulay e A. Sipos, in qualità di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Fatto e DIRITTo
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del diritto
dell'Unione in materia di ripetizione dell'indebito.
2 Tale
domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Alakor
Gabonatermelo és Forgalmazó Kft. (in prosieguo: la «Alakor») e la Nemzeti Adó-
és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Foigazgatósága (Direzione principale
regionale delle finanze di Észak-alföld, appartenente all'Amministrazione
fiscale e doganale nazionale; in prosieguo: la «Foigazgatósága»), in merito al
rifiuto di quest'ultima di rimborsare l'integralità dell'imposta sul valore
aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), la cui detraibilità è stata esclusa in
violazione del diritto dell'Unione.
Contesto
normativo
Il
diritto dell'Unione
3 La
norma n. 7 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo
2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU L 72, pag.
66), è del seguente tenore:
«Norma
n. 7. IVA e altre imposte e tasse
1. L'IVA
può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito
dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti
concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque
recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Nel determinare se l'IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in
applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o
pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.
2. L'IVA
che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo
destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una
spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la
sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio[, del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "sesta
direttiva"]».
Il
diritto ungherese
4
L'articolo 38, paragrafo 1, della legge LXXIV del 1992 relativa all'imposta sul
valore aggiunto [az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, Magyar
Közlöny 1992/128 (XII. 19.); in prosieguo: la «legge sull'IVA»], abrogata a
decorrere dal 1° gennaio 2006, prevedeva quanto segue:
«Il
soggetto passivo è tenuto ad indicare in modo distinto, nella sua contabilità,
l'ammontare dell'imposta assolta a monte detraibile e non detraibile
(distinzione positiva). Il soggetto passivo che beneficia di sovvenzioni
provenienti da fondi pubblici non rientranti nella base imponibile ai sensi
dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della presente legge, può, salvo che la
legge finanziaria annuale non disponga diversamente,
a) in
caso di sovvenzioni ottenute per acquistare determinati beni, esercitare il suo
diritto alla detrazione solo quanto alla frazione dell'IVA relativa alla parte
non sovvenzionata dell'acquisto di cui trattasi.
(...)».
5
L'articolo 124/C della legge XCII del 2003 sul regime tributario [az adózás
rendjérol szóló 2003. évi XCII. törvény, Magyar Közlöny 2003/131 (XI.
14.); in prosieguo: la «legge tributaria»] è del seguente tenore:
«(1)
Qualora la Corte costituzionale, la Kúria o la Corte di giustizia dell'Unione
europea accertino, con effetto retroattivo, che una norma di diritto che
prescrive un obbligo tributario è contraria alla legge fondamentale o a un atto
obbligatorio dell'Unione europea o, ove si tratti di un regolamento comunale, a
qualunque altra norma di diritto, e che tale decisione giurisdizionale comporta
il sorgere di un diritto di rimborso per il contribuente, l'autorità fiscale di
primo grado procede al rimborso su domanda di quest'ultimo - secondo le
modalità specificate nella decisione di cui trattasi - conformemente alle disposizioni
del presente articolo.
(2) Il
contribuente può presentare la sua domanda per iscritto dinanzi all'autorità
fiscale entro 180 giorni a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica della
decisione della Corte costituzionale, della Kúria o della Corte (...); non sarà
ammessa alcuna domanda di rimessione in termini dopo la scadenza. L'autorità
fiscale respinge la domanda in caso di prescrizione, alla data di pubblicazione
o notificazione della decisione, del diritto relativo alla determinazione dell'imposta.
(...)
(3) La
domanda deve indicare, oltre ai dati necessari per l'identificazione del
contribuente presso l'amministrazione fiscale, l'imposta assolta alla data
della presentazione della domanda e della quale è chiesto il rimborso nonché il
titolo esecutivo sulla base del quale essa è stata assolta; la domanda deve
altresì fare riferimento alla decisione della Corte costituzionale, della Kúria
o della Corte (...) e contenere una dichiarazione secondo la quale
a) il
contribuente non ha, alla data di presentazione della domanda, ripercosso nei
confronti di un'altra persona l'imposta della quale chiede il rimborso,
(...)».
6
L'articolo 124/D di tale legge prevede quanto segue:
«(1)
Salvo che il presente articolo disponga diversamente, le disposizioni dell'articolo
124/C si applicano alle domande di rimborso fondate sul diritto alla detrazione
dell'IVA.
(2) Il
contribuente può far valere il diritto di cui al precedente paragrafo 1
mediante una dichiarazione di regolarizzazione (...).
(3) Se
dal conteggio, come rettificato nella dichiarazione di regolarizzazione,
risulta che il contribuente ha diritto a un rimborso (...) l'autorità fiscale
applica alla somma da rimborsare un tasso d'interesse equivalente al tasso di
base della banca centrale (...).
(5) Si
ha ripercussione ai sensi dell'articolo 124/C, paragrafo 3, lettera a), altresì
nel caso in cui il contribuente - considerata l'esistenza di un divieto di
detrazione dell'IVA - abbia ottenuto un aiuto tale da consentire anche il
finanziamento dell'IVA, o abbia ottenuto un aiuto supplementare da parte del
bilancio dello Stato in compensazione dell'IVA non detraibile.
(...)».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
7 Nel
corso dell'anno 2005, la Alakor stipulava con il Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale; in prosieguo:
il «soggetto erogatore di fondi») un contratto di sovvenzione diretto a
permetterle di finanziare un progetto nell'ambito del programma operativo per
lo sviluppo rurale e l'agricoltura relativo al secondo semestre dell'anno 2005
(in prosieguo: l'«aiuto»).
8 In
applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), della legge sull'IVA,
nella sua versione vigente all'epoca dei fatti del procedimento principale, non
era possibile detrarre proporzionalmente all'importo dell'aiuto la frazione
dell'IVA assolta a monte per le spese legate al progetto sovvenzionato.
9 Per
contro, in applicazione degli orientamenti del Ministero delle Finanze, le
«spese ammissibili» di un progetto sovvenzionato comprendevano, ai fini del
calcolo dell'aiuto, una parte dell'IVA corrispondente alla percentuale del
progetto finanziato da tale aiuto. Di conseguenza, nel caso di specie, la spesa
ammissibile del progetto di cui trattasi nel procedimento principale,
complessivamente pari a 207 174 606 fiorini ungheresi (HUF), comprendeva HUF 18
645 714 a titolo d'IVA non detraibile. Il soggetto erogatore di fondi
concedeva, per il finanziamento di tale progetto, un aiuto di HUF 90 000 000,
corrispondenti al 43,44% della spesa ammissibile del progetto, mentre il 75% di
tale aiuto era finanziato da fondi comunitari ed il restante 25% era a carico
del bilancio nazionale.
10 L'IVA
relativa ai costi di sviluppo veniva liquidata nelle dichiarazioni mensili
dell'IVA dei mesi di settembre e di novembre 2005, nonché, a titolo di domanda
di compensazione nel periodo successivo, in quelle dei mesi di dicembre 2005 e
di gennaio 2006. In applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a),
della legge sull'IVA, la ricorrente del procedimento principale non aveva la
possibilità di esercitare il suo diritto alla detrazione in relazione alla
somma di HUF 4 440 000 a titolo dell'IVA relativa ai costi di sviluppo
fatturata a monte e liquidata nella dichiarazione del mese di settembre 2005,
nonché di HUF 13 282 000 a titolo di quella che era stata liquidata nella
dichiarazione del mese di novembre 2005, per un importo complessivo pari ad HUF
17 722 000.
11 In
una sentenza del 23 aprile 2009, PARAT Automotive Cabrio (C-74/08, Racc. pag.
I-3459), la Corte ha dichiarato che «l'articolo 17, paragrafi 2 e 6, della
sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una
normativa nazionale che, in caso di acquisto di beni sovvenzionato da fondi
pubblici, consente di detrarre l'IVA ad esso relativa solo fino a concorrenza
della parte non sovvenzionata di tale acquisto».
12 Alla
luce di tale sentenza, la Alakor riteneva che sarebbe stato possibile detrarre
l'integralità dell'IVA assolta a monte per le necessità delle sue operazioni
imponibili e che l'IVA, sino ad allora considerata come non detraibile, non
sarebbe più potuta rientrare nella spesa ammissibile del progetto di cui
trattasi. Di conseguenza, il 21 luglio 2009, la Alakor trasferiva al soggetto
erogatore di fondi l'importo dell'aiuto corrispondente all'IVA non detraibile,
chiedendo al contempo la modifica del contratto. Il soggetto erogatore di fondi
respingeva tale richiesta restituendo alla Alakor la somma di cui trattasi.
13 Il 22
luglio 2009 la Alakor presentava all'autorità fiscale alcune dichiarazioni di
regolarizzazione per i mesi di settembre, di novembre e di dicembre 2005 nonché
per il mese di gennaio 2006, in cui chiedeva, sulla base della citata sentenza
PARAT Automotive Cabrio, il rimborso dell'IVA che la limitazione del diritto
alla detrazione non le aveva consentito di detrarre, per un importo totale di
HUF 17 722 000, nonché il pagamento degli interessi di mora.
14
Rispondendo a tale domanda, l'autorità fiscale di primo grado stabiliva
l'importo dell'imposta detraibile e le somme da rimborsare alla ricorrente del
procedimento principale ad un livello inferiore all'importo indicato nelle
dichiarazioni di regolarizzazione di quest'ultima. La Foigazgatósága confermava
tali decisioni sottolineando che la ricorrente aveva già ricevuto una somma
pari al 43,44% dell'IVA non detraibile in forma di aiuto. Pertanto, in
applicazione degli articoli 124/C, paragrafo 3, lettera a), e 124/D, paragrafo
5, della legge tributaria, tale somma doveva essere considerata ripercossa.
15 Il
giudice di primo grado, investito del ricorso per la modifica o l'annullamento
delle decisioni adottate dall'amministrazione fiscale, concludeva per la
fondatezza di tali ricorsi, annullava le decisioni controverse in quanto
limitavano illegittimamente il diritto alla detrazione in violazione della
citata sentenza PARAT Automotive Cabrio e ordinava all'amministrazione fiscale
di avviare un nuovo procedimento.
16 La
Foigazgatósága presentava ricorso per cassazione, sostenendo, in particolare,
che la Alakor avesse già ricevuto, in forma di aiuto, una parte dell'IVA che
intendeva recuperare nelle dichiarazioni di regolarizzazione. Di conseguenza,
secondo la Foigazgatósága, soltanto la frazione dell'IVA non compensata da tale
aiuto avrebbe dovuto essere rimborsata.
17 La
Alakor, dal canto suo, sosteneva che gli articoli 124/C e 124/D della legge
tributaria fossero contrari al diritto dell'Unione e che le decisioni delle
autorità fiscali fossero incompatibili con la norma n. 7 del regolamento n. 448/2004.
Le autorità fiscali avrebbero pertanto violato il diritto dell'Unione nella
parte in cui avrebbero limitato il diritto alla detrazione dell'imposta
rimborsando non già l'integralità dell'IVA, ma una somma calcolata
proporzionalmente. L'Alakor sarebbe inoltre esposta al rischio di dover
rimborsare l'aiuto a motivo della violazione della normativa applicabile in
materia di aiuti allo sviluppo rurale.
18 In
tale contesto, la Kúria decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se,
conformemente alle disposizioni del diritto dell'Unione, sia possibile definire
come ripercussione dell'imposta il fatto che il contribuente - considerata
l'esistenza di un divieto di detrazione dell'IVA - abbia ottenuto un aiuto tale
da consentire anche il finanziamento dell'IVA o un aiuto di Stato complementare
in compensazione dell'IVA non detraibile.
2) In
caso di risposta affermativa, se la risposta sia la stessa nel caso in cui il
contribuente non abbia ricevuto l'aiuto dallo Stato membro o dall'autorità
fiscale di quest'ultimo, ma detto aiuto sia stato versato - sulla base del
contratto stipulato con il soggetto erogatore di fondi - dall'Unione e dal
bilancio centrale dello Stato membro.
3) Se si
possano ritenere rispettati il principio del rimborso dell'IVA, basato sul
principio della neutralità fiscale, i principi di effettività, di equivalenza e
di parità di trattamento, così come il divieto di arricchimento senza causa,
nell'ipotesi in cui l'autorità fiscale dello Stato membro - a causa della
normativa sul diritto alla detrazione, che è contraria al diritto dell'Unione -
dia seguito alla domanda di rimborso o risarcimento dei danni presentata dal
contribuente solo per quanto concerne la parte o la percentuale non finanziata
in precedenza mediante l'aiuto di cui alle due prime questioni».
Sulle
questioni pregiudiziali
19 Con
le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se il principio di rimborso delle imposte riscosse da uno
Stato membro in violazione delle norme di diritto dell'Unione debba essere
interpretato nel senso che consente a tale Stato di rifiutare il rimborso di
una parte dell'IVA, la cui detrazione era stata esclusa in forza di un
provvedimento nazionale contrario al diritto dell'Unione, dal momento che tale
parte dell'imposta era stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto
passivo e finanziato sia dall'Unione sia da detto Stato.
20 Il
procedimento principale trova origine nell'applicazione dell'articolo 38,
paragrafo 1, della legge sull'IVA, nella sua versione vigente all'epoca dei
fatti del procedimento principale, ai sensi del quale il soggetto passivo che
abbia beneficiato di una sovvenzione potrebbe esercitare il suo diritto alla detrazione
soltanto per quanto riguarda la frazione dell'IVA relativa alla parte non
sovvenzionata dell'acquisto di cui trattasi.
21 Nella
sua citata sentenza PARAT Automotive Cabrio la Corte ha innanzitutto ricordato,
al punto 15 della stessa, che il diritto alla detrazione dell'IVA costituisce,
in quanto parte integrante del meccanismo dell'IVA, un principio fondamentale
inerente al sistema comune dell'IVA che, in linea di principio, non può essere
soggetto a limitazioni. Essa ha in seguito dichiarato, al punto 20 della
medesima sentenza, che una normativa nazionale contenente una limitazione
generale del diritto alla detrazione dell'IVA applicabile a qualunque acquisto
di beni sovvenzionato da fondi pubblici non è autorizzata dall'articolo 17,
paragrafo 2, della sesta direttiva. Infine, la Corte ha indicato, ai punti da
33 a 35 di tale sentenza, che detto articolo 17, paragrafo 2, attribuisce ai
singoli diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale per
opporsi a una normativa nazionale incompatibile con la disposizione medesima e
che il soggetto passivo cui sia stata applicata una tale misura deve poter
ricalcolare il debito IVA che incombe ad esso, conformemente all'articolo 17,
paragrafo 2, della sesta direttiva, nella misura in cui i beni e i servizi sono
stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.
22 Al
tal proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il
diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in
violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il
complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del
diritto dell'Unione, nell'interpretazione loro data dalla Corte. Gli Stati
membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi
riscossi in violazione del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenza
del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
23 Di
conseguenza, in linea di principio lo Stato membro deve rimborsare
integralmente l'IVA che il soggetto passivo non ha potuto detrarre in
violazione del diritto dell'Unione.
24
Risulta quindi con evidenza che il diritto alla ripetizione dell'indebito è
inteso a rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il
diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente
gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato
(sentenza del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss, C-94/10, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 23).
25
Tuttavia, in via d'eccezione una ripetizione siffatta può essere rifiutata
qualora comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto. La tutela
dei diritti garantiti in materia dall'ordinamento giuridico dell'Unione non
impone, quindi, il rimborso di dazi, imposte e tasse riscossi in violazione del
diritto dell'Unione quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento
li ha di fatto riversati su altri soggetti (sentenza del 6 settembre 2011, Lady
& Kid e a., C-398/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).
26 In
mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle
imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro
stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere
presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di
equivalenza e di effettività (sentenza Danfoss e Sauer-Danfoss, cit., punto 24
e giurisprudenza ivi citata).
27 A
questo proposito, considerata la finalità del diritto alla ripetizione
dell'indebito quale richiamata al punto 24 della presente sentenza, il rispetto
del principio di effettività impone che le condizioni per l'esercizio
dell'azione di ripetizione dell'indebito siano stabilite dagli Stati membri in
base al principio dell'autonomia processuale, cosicché l'onere economico
dell'imposta indebitamente riscossa possa essere neutralizzato (sentenza
Danfoss e Sauer-Danfoss, cit., punto 25).
28 Di
conseguenza, purché sia stato integralmente neutralizzato l'onere economico che
ha gravato il soggetto passivo a causa dell'imposta indebitamente riscossa, uno
Stato membro può pertanto opporsi al rimborso di una parte di tale imposta
argomentando che un rimborso siffatto comporterebbe a vantaggio del soggetto
passivo un arricchimento senza causa.
29 Nel
caso di specie, risulta dal fascicolo presentato alla Corte che l'articolo
124/D, paragrafo 5, della legge tributaria, adottato a seguito della citata
sentenza PARAT Automotive Cabrio, consente di rifiutare il rimborso di una
parte dell'IVA che non sia stato possibile detrarre in violazione del diritto
dell'Unione, allorché il soggetto passivo abbia già ottenuto, in forma di
aiuto, una compensazione per una parte dell'IVA non detraibile relativa
all'acquisto sovvenzionato.
30 La
questione se il rimborso richiesto nel procedimento principale sia diretto
soltanto a neutralizzare l'onere economico dell'imposta indebita o comporti, al
contrario, un arricchimento senza causa a vantaggio del soggetto passivo
costituisce una questione di fatto che rientra nella competenza del giudice
nazionale, dal momento che quest'ultimo valuta liberamente gli elementi di
prova sottoposti al suo esame al termine di un'analisi economica che tenga
conto di tutte le circostanze pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 2
ottobre 2003, Weber's Wine World e a., C-147/01, Racc. pag. I-11365, punti 96 e
100).
31 Nel
contesto di un rinvio pregiudiziale, la Corte, chiamata a fornire al giudice
nazionale risposte utili, è tuttavia competente a fornire delle indicazioni,
tratte dal fascicolo della causa a qua come pure dalle osservazioni
sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v.,
per analogia, sentenze del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez, C-167/97,
Racc. pag. I-623, punto 68, nonché del 26 giugno 2001, Brunnhofer, C-381/99,
Racc. pag. I-4961, punto 65).
32 A tal
proposito, il giudice nazionale deve esaminare, in particolare, la questione se
l'importo dell'aiuto concesso alla ricorrente del procedimento principale
sarebbe stato inferiore nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse potuto
esercitare il suo diritto alla detrazione. Infatti, risulta dal fascicolo
presentato alla Corte che l'importo dell'aiuto in questione era stato calcolato
riferendosi alla «spesa ammissibile» del progetto, la quale comprende sia il
costo netto di tale progetto sia l'IVA non detraibile. Il giudice nazionale
deve pertanto verificare se, nell'ipotesi in cui la spesa ammissibile fosse
stata calcolata prescindendo dall'IVA non detraibile, l'importo dell'aiuto
sarebbe stato inferiore a quello realmente concesso. Se ciò fosse accertato,
l'eccedenza risultante dall'importo più elevato dell'aiuto del quale la Alakor
ha potuto in tal modo beneficiare costituirebbe la conseguenza del fatto che
una parte dell'IVA non detraibile era stata coperta da tale aiuto. L'onere
economico relativo alla parte dell'imposta corrispondente a tale eccedenza
sarebbe, pertanto, sopportato dal soggetto erogatore di fondi e non dalla Alakor.
33 Ne
consegue che, per neutralizzare l'onere economico relativo al divieto di
detrazione dell'IVA, l'importo del rimborso che la ricorrente del procedimento
principale potrebbe esigere deve corrispondere alla differenza tra, da un lato,
l'importo dell'IVA che la Alakor non ha potuto detrarre a motivo della
legislazione nazionale la cui incompatibilità con il diritto dell'Unione è
stata rilevata nella citata sentenza PARAT Automotive Cabrio e, dall'altro,
l'importo dell'aiuto concesso alla Alakor che eccede quello che le sarebbe
stato concesso se avesse potuto esercitare il suo diritto alla detrazione.
34
Infine, la circostanza che il finanziamento dell'aiuto di cui trattasi provenga
sia dal bilancio dell'Unione sia da quello dello Stato membro in questione non
inficia le considerazioni che precedono. Infatti, come risulta dal punto 22
della presente sentenza e come sottolineato dalla Commissione europea, il
diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in
violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il
complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del
diritto dell'Unione. Il diritto al rimborso non può, pertanto, variare in
funzione della fonte dalla quale proviene il finanziamento dell'aiuto di cui
trattasi.
35
Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, si deve
rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il principio del rimborso
delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione di norme del diritto
dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta a che tale Stato
rifiuti il rimborso di una parte dell'IVA, la cui detrazione sia stata esclusa
in forza di un provvedimento nazionale contrario al diritto dell'Unione, per il
fatto che detta parte dell'imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso
al soggetto passivo e finanziato sia dall'Unione sia da detto Stato, purché
l'onere economico relativo al rifiuto di detrazione dell'IVA sia stato
integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà
accertare.
Sulle
spese
36 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per
questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Il
principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione
di norme del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che non osta
a che tale Stato rifiuti il rimborso di una parte dell'imposta sul valore
aggiunto, la cui detrazione sia stata esclusa in forza di un provvedimento
nazionale contrario al diritto dell'Unione, per il fatto che detta parte
dell'imposta è stata sovvenzionata da un aiuto concesso al soggetto passivo e
finanziato sia dall'Unione europea sia da detto Stato, purché l'onere economico
relativo al rifiuto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sia stato
integralmente neutralizzato, circostanza che il giudice nazionale dovrà
accertare.
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