"AUTHORITIES" & PROCESSO:
due sentenze da annotare
(Cons. St. Sez. III, 22.04.2013 n. 2241;
Sez. IV, 12.06.2013 n. 3255).
Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 22 aprile 2013, n. 2241
Massima
1. Il Regolamento che
disciplina il procedimento sanzionatorio davanti all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM) prevede che la parte possa essere ascoltata dal
responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria, ma non prevede anche
che la parte interessata debba essere ascoltata dal Consiglio che procede alla
(eventuale) irrogazione della sanzione sulla base degli atti e della relazione
finale predisposta dal responsabile del procedimento.
2. La disciplina generale sulla
partecipazione nel procedimento amministrativo, contenuta nella legge n. 241
del 1990, non prevede l’imprescindibile
diritto alla discussione orale davanti all’autorità che adotta la decisione
conclusiva del procedimento; ai fini della legittimità del procedimento, deve
invece essere comunque garantito il contraddittorio che, nel procedimento
sanzionatorio innanzi all’AGCOM, è assicurato dagli avvisi inviati alle parti
interessate che possono poi accedere agli atti della procedura e presentare, in
relazione ad essi, propri scritti difensivi ed infine possono essere ascoltati
dal responsabile del procedimento.
3. E’ legittimo un provvedimento
sanzionatorio irrogato dall’AGCOM che si fondi non solo su circostanze e fatti
acclarati prima della formalizzazione della contestazione, ma anche frutto di
una ulteriore attività di approfondimento della Guardia di Finanza. Non vi è
infatti alcuna disposizione che vieti all’AGCOM di svolgere ulteriori
accertamenti per approfondire le circostanze che sono state rappresentate dagli
interessati nei loro scritti difensivi o nel corso delle apposite audizioni;
deve piuttosto ritenersi che gli ulteriori accertamenti svolti dimostrino
l’accuratezza con la quale l’istruttoria è stata compiuta anche attraverso
successivi approfondimenti sulle informazioni che erano state raccolte
dall’organo istruttore anche a seguito delle audizioni della parti e della
presentazione delle memorie.
4. Non può ritenersi illegittimo un
provvedimento sanzionatorio dell’AGCOM ove, nel corso del procedimento, non sia
stato consentito l’accesso alle "opinioni singolarmente espresse da
partecipanti alle riunioni", con il conseguente diniego di accesso alle
parti riservate dei verbali del Consiglio; tale diniego, infatti, risulta
giustificato dalla necessità di salvaguardare i diversi componenti dell’organo
da ogni possibile condizionamento nella loro attività e risulta quindi
finalizzata a garantire il miglior funzionamento dell’organo collegiale.
5. L’art. 1, comma 8, della legge n.
416/1981, dopo aver stabilito che «le persone fisiche e le società che
controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona,
devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo», ha affermato che «costituisce controllo la
sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice
civile» ed inoltre che «si ritiene esistente, salvo prova contraria,
l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice
civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che
consentono. Perché la sanzione venga applicata, è sufficiente che chi vi era
tenuto abbia omesso di denunciare il fatto di essere titolare di un potere di
controllo sull’impresa editoriale di un giornale quotidiano, pur se si tratti
di un potere acquisito ed esercitato con la massima correttezza desiderabile.
6. Sussiste il presupposto del
"controllo rilevante", ai fini dell’art. 1, comma 8, della legge n.
416 del 1981, non solo nei casi previsti dall’art. 2359 del c.c., ma anche nei
casi tipici elencati da detta norma, nei quali l’influenza dominante si presume
"fino a prova contraria", senza peraltro formulare un elenco né
tassativo né esaustivo. Non sono invece applicabili in materia i principi
affermati dalla giurisprudenza, comunitaria e amministrativa, in materia di
appalti pubblici, dovendosi piuttosto ritenere che, ai fini della nozione di
controllo rilevante, la disciplina del settore dell’editoria sia in parte
diversa da quella regolante la materia degli appalti pubblici nei settori dei
lavori, dei servizi e delle forniture.
8. Lo sviamento di potere, quale figura
sintomatica dell'eccesso di potere, sussiste solo qualora l'atto è posto in
essere per finalità diverse da quelle perseguite dall'Amministrazione e,
comunque, la sua esistenza deve essere dimostrata mediante precisi, concordanti
elementi di prova atti ad individuare la divergenza del provvedimento dalla sua
tipica funzione, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o
indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità
perseguita in concreto dall'organo amministrativo.
Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 12 giugno 2013, n. 3255
Massima
1. La tematica della riproposizione dei motivi
assorbiti o non esaminati è oggi integralmente regolata dal combinato disposto
di cui agli artt. 101 comma 2 e 46 del cpa. Al fine del loro rispetto è
necessario che l’atto di riproposizione sia depositato entro il termine
decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell’appello, e che indichi e
specifichi espressamente e testualmente il contenuto di dette doglianze essendo
insufficiente il rinvio ad un momento successivo della loro puntuale
articolazione.
2. Nel giudizio amministrativo la mancata
costituzione in appello della parte ricorrente di primo grado ed il conseguente
difetto di riproposizione dei motivi presentati in quella sede e dichiarati
assorbiti dalla sentenza appellata implicano l'impossibilità per il giudice di
appello di occuparsi di questi ultimi, essendo mancata qualsivoglia
sollecitazione processuale da parte della parte interessata essendo precluso al
giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso
di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di
ultrapetizione della pronunzia.
3. Un’amministrazione comunale ha astrattamente
facoltà di imporre un vincolo sulla utilizzazione di singoli beni ricorrendo al
potere conformativo esplicato mediante zonizzazione e, più ancora, di ricorrere
a microzonizzazioni. Nella fattispecie tuttavia la pianificazione appare
illegittima laddove non viene neppure individuata in ragione di caratteristiche
tipiche di più edifici e complessi immobiliari adibiti ad una data destinazione
e tra essi contigui (ad es: la via degli antiquari, il plesso delle rivendite
di armi, etc) ma la microzona “è” il singolo immobile adibito a libreria, in
quanto esiste e si giustifica con riferimento unicamente a quest’ultimo, tanto che
non analoghi vincoli di utilizzo sono previsti su immobili allo stesso contigui
o, addirittura, su altre porzioni del singolo immobile, laddove non adibite al
detto uso (qualificato come rilevante dal comune).
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