martedì 8 ottobre 2013

"AUTHORITIES" & PROCESSO: due sentenze da annotare (Cons. St. Sez. III, 22.04.2013 n. 2241; Sez. IV, 12.06.2013 n. 3255).


"AUTHORITIES" & PROCESSO: 
due sentenze da annotare 
(Cons. St. Sez. III, 22.04.2013 n. 2241; 
Sez. IV, 12.06.2013 n. 3255). 




Consiglio di Stato, Sez. III, 
sentenza 22 aprile 2013, n. 2241


Massima

1. Il Regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio davanti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) prevede che la parte possa essere ascoltata dal responsabile del procedimento, nel corso dell’istruttoria, ma non prevede anche che la parte interessata debba essere ascoltata dal Consiglio che procede alla (eventuale) irrogazione della sanzione sulla base degli atti e della relazione finale predisposta dal responsabile del procedimento.
2. La disciplina generale sulla partecipazione nel procedimento amministrativo, contenuta nella legge n. 241 del 1990, non prevede l’imprescindibile diritto alla discussione orale davanti all’autorità che adotta la decisione conclusiva del procedimento; ai fini della legittimità del procedimento, deve invece essere comunque garantito il contraddittorio che, nel procedimento sanzionatorio innanzi all’AGCOM, è assicurato dagli avvisi inviati alle parti interessate che possono poi accedere agli atti della procedura e presentare, in relazione ad essi, propri scritti difensivi ed infine possono essere ascoltati dal responsabile del procedimento.
3. E’ legittimo un provvedimento sanzionatorio irrogato dall’AGCOM che si fondi non solo su circostanze e fatti acclarati prima della formalizzazione della contestazione, ma anche frutto di una ulteriore attività di approfondimento della Guardia di Finanza. Non vi è infatti alcuna disposizione che vieti all’AGCOM di svolgere ulteriori accertamenti per approfondire le circostanze che sono state rappresentate dagli interessati nei loro scritti difensivi o nel corso delle apposite audizioni; deve piuttosto ritenersi che gli ulteriori accertamenti svolti dimostrino l’accuratezza con la quale l’istruttoria è stata compiuta anche attraverso successivi approfondimenti sulle informazioni che erano state raccolte dall’organo istruttore anche a seguito delle audizioni della parti e della presentazione delle memorie.
4. Non può ritenersi illegittimo un provvedimento sanzionatorio dell’AGCOM ove, nel corso del procedimento, non sia stato consentito l’accesso alle "opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni", con il conseguente diniego di accesso alle parti riservate dei verbali del Consiglio; tale diniego, infatti, risulta giustificato dalla necessità di salvaguardare i diversi componenti dell’organo da ogni possibile condizionamento nella loro attività e risulta quindi finalizzata a garantire il miglior funzionamento dell’organo collegiale.
5. L’art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981, dopo aver stabilito che «le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo», ha affermato che «costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile» ed inoltre che «si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono. Perché la sanzione venga applicata, è sufficiente che chi vi era tenuto abbia omesso di denunciare il fatto di essere titolare di un potere di controllo sull’impresa editoriale di un giornale quotidiano, pur se si tratti di un potere acquisito ed esercitato con la massima correttezza desiderabile.
6. Sussiste il presupposto del "controllo rilevante", ai fini dell’art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, non solo nei casi previsti dall’art. 2359 del c.c., ma anche nei casi tipici elencati da detta norma, nei quali l’influenza dominante si presume "fino a prova contraria", senza peraltro formulare un elenco né tassativo né esaustivo. Non sono invece applicabili in materia i principi affermati dalla giurisprudenza, comunitaria e amministrativa, in materia di appalti pubblici, dovendosi piuttosto ritenere che, ai fini della nozione di controllo rilevante, la disciplina del settore dell’editoria sia in parte diversa da quella regolante la materia degli appalti pubblici nei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture.
7. L'attività determinativa del quantum di una sanzione (nonché prima il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso entro i criteri determinativi normativamente indicati), costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa in tal modo posta in essere non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici.
8. Lo sviamento di potere, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere, sussiste solo qualora l'atto è posto in essere per finalità diverse da quelle perseguite dall'Amministrazione e, comunque, la sua esistenza deve essere dimostrata mediante precisi, concordanti elementi di prova atti ad individuare la divergenza del provvedimento dalla sua tipica funzione, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo.


Consiglio di Stato, Sez. IV, 
sentenza 12 giugno 2013, n. 3255

Massima

1. La tematica della riproposizione dei motivi assorbiti o non esaminati è oggi integralmente regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 101 comma 2 e 46 del cpa. Al fine del loro rispetto è necessario che l’atto di riproposizione sia depositato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell’appello, e che indichi e specifichi espressamente e testualmente il contenuto di dette doglianze essendo insufficiente il rinvio ad un momento successivo della loro puntuale articolazione.
2. Nel giudizio amministrativo la mancata costituzione in appello della parte ricorrente di primo grado ed il conseguente difetto di riproposizione dei motivi presentati in quella sede e dichiarati assorbiti dalla sentenza appellata implicano l'impossibilità per il giudice di appello di occuparsi di questi ultimi, essendo mancata qualsivoglia sollecitazione processuale da parte della parte interessata essendo precluso al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia.
3. Un’amministrazione comunale ha astrattamente facoltà di imporre un vincolo sulla utilizzazione di singoli beni ricorrendo al potere conformativo esplicato mediante zonizzazione e, più ancora, di ricorrere a microzonizzazioni. Nella fattispecie tuttavia la pianificazione appare illegittima laddove non viene neppure individuata in ragione di caratteristiche tipiche di più edifici e complessi immobiliari adibiti ad una data destinazione e tra essi contigui (ad es: la via degli antiquari, il plesso delle rivendite di armi, etc) ma la microzona “è” il singolo immobile adibito a libreria, in quanto esiste e si giustifica con riferimento unicamente a quest’ultimo, tanto che non analoghi vincoli di utilizzo sono previsti su immobili allo stesso contigui o, addirittura, su altre porzioni del singolo immobile, laddove non adibite al detto uso (qualificato come rilevante dal comune).

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