PROCESSO:
principio dispositivo
e metodo acquisitivo
nel processo amministrativo
(Cons. St., Sez. V, sentenza 2 ottobre 2013).
Massima
1. Incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c..
Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (C.d.S. Sez. VI, n.5218/2005; IV n. 5399/2003; Sez.V n.551/2001;).
2. Nella fattispecie concreta, manca un principio di prova in ordine all’espletamento autorizzato di missioni per gli anni precedenti al 1995 , essendo tutti i documenti acquisiti al processo riferiti esclusivamente all’anno 1995, sicchè l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR integralmente confermata.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 140 del 2005,
proposto da:
D'Aprile Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Gadaleta, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
D'Aprile Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Gadaleta, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Azienda Unita' Sanitaria Locale Ba/4, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Miccolis, con domicilio eletto presso Giuseppe
Miccolis in Roma, via XX Settembre 3;
per la riforma parziale
della sentenza del Tar Puglia - Bari :sezione I n.
04302/2004, resa tra le parti, concernente INDENNITA' DI MISSIONE IN MISURA
MAGGIORE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio
2009 il dott. Francesca Quadri e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
Il ricorrente, dipendente della ASL BA/4 , ascritto al
VI livello della qualifica funzionale di vigile sanitario, impugna la sentenza
del Tar Puglia con cui è stato solo parzialmente – limitatamente all’anno 1995
- accolto il suo ricorso volto ad ottenere il riconoscimento della
maggiorazione dell’indennità di missione per l’espletamento del servizio, fuori
dalla sede di lavoro, di vigilanza ed ispezione, in virtù dell’applicazione
dell’art. 13 del d.P.R. 17.1.1990 n. 44 al comparto sanità.
Deduce a riguardo che avrebbe errato il giudice di
prime cure nel limitare al 1995 la materia del contendere, sul rilievo che a
tale anno si sarebbe riferita la richiesta di riliquidazione nonché la
documentazione versata in atti, essendo per converso la richiesta riferita a
decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 44 del 1990. Inoltre, la
documentazione depositata in riferimento al solo anno 1995 doveva considerarsi
meramente esemplificativa , quale riprova dell’ usuale invio in missione.
Chiede pertanto la riforma della decisione di primo
grado mediante estensione del riconoscimento della maggiorazione a partire
dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 44 del 1990.
Si è costituita la A.USL BA/4 resistendo all’appello.
In prossimità dell’udienza di discussione parte
appellata ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione della propria
posizione.
All’udienza del 14 luglio 2009 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione
DIRITTO
Parte appellante ricorre per la riforma della sentenza
del TAR Puglia nella parte in cui ha limitato il riconoscimento della
maggiorazione dell’indennità di missione per espletamento del servizio di
vigilanza ed ispezione al solo anno 1995, chiedendone l’estensione a tutto il
periodo decorrente dall’entrata in vigore del d.P.R. 17.1.1990 n. 44.
L’appello è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha limitato
l’accoglimento del ricorso, volto ad ottenere la maggiorazione dell’indennità
di missione,all’anno 1995, sul rilievo che a tale anno si riferiva la richiesta
di riliquidazione indirizzata dal difensore dell’appellante all’AUSL BA/4
nonché l’ampia documentazione versata in atti a dimostrazione dell’avvenuto
svolgimento delle missioni ed ha respinto la richiesta istruttoria volta all’acquisizione
iussu judicis della documentazione relativa agli anni precedenti.
Incombe, invero, sulla parte che agisce in giudizio
indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate ,
in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo,
dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo
amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con
metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto
vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese,
il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa
esercitare i propri poteri istruttori (C.d.S. Sez. VI, n.5218/2005; IV n.
5399/2003; Sez.V n.551/2001;).
Nella specie, manca un principio di prova in ordine
all’espletamento autorizzato di missioni per gli anni precedenti al 1995 ,
essendo tutti i documenti acquisiti al processo riferiti esclusivamente
all’anno 1995, sicchè l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR
integralmente confermata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le
spese di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, RESPINGE
l’appello, per l’effetto confermando la sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 14 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente dell
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