domenica 6 ottobre 2013

PROCESSO: l'ottemperanza del decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Cons. St., Sez. IV, sentenza 30 settembre 2013 n. 4867).


PROCESSO: 
l'ottemperanza 
del decreto decisorio d
el ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Cons., Sez. IV, 
sentenza 30 settembre 2013 n. 4867).


A mio modesto parere, l'ottemperanza (v. recente Plenaria n. 2 del 2013) uscirà all'Esame io Stato.


Massima

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (6 maggio 2013 n. 9) ha affermato che - alla stregua del combinato disposto dell'art. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, c.p.a. - il decreto decisorio che definisce la procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato, reso in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, va qualificato come “decisione di giustizia” avente natura sostanzialmente giurisdizionale.
In conseguenza l’Adunanza ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l'esecuzione del decreto presidenziale ed ha affermato la competenza in unico grado del Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8319 del 2011, proposto da:
Anna Laurenti, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8; 
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'ottemperanza
del decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n.2294/2010, resa tra le parti, concernente ottemperanza d.p.r. con cui si è deciso il ricorso straordinario - tessere di servizio e di libera circolazione su mezzi di trasporto pubblico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Petretti, per delega dell'Avv. Mileto e l'Avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’appellante chiede che siano adottati tutti i provvedimenti per l’esecuzione del d.p.r. del 28 maggio 2010 recante l’accoglimento del ricorso straordinario proposto insieme con altri, con cui è stato accertato il diritto della ricorrente dipendente inabile al possesso della “carta di libera circolazione” ai sensi dell’articolo uno del decreto legislativo n. 446/1948.
Con il presente ricorso per l’ottemperanza l’appellante, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28 gennaio 2011 n. 2065, lamenta che:
- nonostante il tempo trascorso dalla data di emissione del d.p.r. di accoglimento del ricorso la sua pretesa sostanziale non era ancora stata soddisfatta;
- al suo puntuale atto di diffida il Ministero appellato aveva dato seguito con risposte del tutto interlocutorie.
In conclusione chiede la Sezione adotti tutte le misure all’uopo necessarie per assicurare che il Ministero provveda a richiedere all’ATAC di Roma - ed a rilasciare alla ricorrente - una tessera magnetica di libero passaggio sulla rete del trasporto pubblico di Roma.
L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio senza produrre né atti e né scritti difensivi.
Alla camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente lamenta ancora la persistente mancata esecuzione del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.
L’assunto è fondato.
Quanto all’ammissibilità si ricorda che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 6 maggio 2013 n. 9) ha affermato - alla stregua del combinato disposto dell'art. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, c.p.a. - che il decreto decisorio che definisce la procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato, reso in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, va qualificato come “decisione di giustizia” avente natura sostanzialmente giurisdizionale.
In conseguenza l’Adunanza ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza al fine di assicurare l'esecuzione del decreto presidenziale ed ha affermato la competenza in unico grado del Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.
Ciò premesso il Collegio osserva che, nel merito, al cospetto di un provvedimento di accoglimento del suo ricorso straordinario, la ricorrente lamenta tuttora la mancata esecuzione alle statuizioni contenute nella predetta decisione.
In assenza di specifiche, e differenti, deduzioni dell’amministrazione che nulla ha ritenuto di specificare sullo stato del procedimento di esecuzione, il ricorso deve dunque essere accolto.
Per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di procurarsi dall’ATAC e di rilasciare alla ricorrente una card magnetica di libera circolazione ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.446/1948 alla ricorrente.
All'uopo, si fissa il termine di giorni novanta (90 gg.) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento, si nomina fin d’ora il Commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato, nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, o di un dirigente da lui delegato che vi dovrà provvedere entro ulteriori novanta (90) giorni dalla comunicazione della Difesa del ricorrente.
Le spese del presente giudizio, in relazione alla novità della questione, possono allo stato essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
1. Accoglie l’appello di cui in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di eseguire completamente il provvedimento di cui in epigrafe e di far luogo, entro il termine di cui sopra, al rilascio della tessera magnetica ATAC di libera circolazione sui mezzi della città di Roma, ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.446/1948 nei sensi di cui sopra.
2. Nomina - per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine - quale commissario “ad acta” il Direttore Generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, o di un dirigente da lui delegato che vi dovrà provvedere entro ulteriori novanta (90) giorni dalla comunicazione della Difesa del ricorrente; ed il cui eventuale compenso a carico dell’Amministrazione sarà fissato con separata ordinanza a seguito della presentazione al Collegio relazione di completo adempimento.
3. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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