venerdì 11 ottobre 2013

PROCESSO: le notifiche, queste "sconosciute" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2013 n. 146).


PROCESSO: 
le notifiche, queste "sconosciute" 
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 
sentenza 22 febbraio 2013 n. 146).


Facciamo un sillogismo (imperfetto ovviamente!).
1.  Le notifiche (ex multis) stanno al G.A. come il riparto (a seguito della sent. C.C. n. 204/04) sta all G.O.. PREMESSA MAGGIORE.
2. Io ho appena scritto un articolo che ha come incipit "Il perdurante problema della latitudine dei poteri del G.A.: etc.". PREMESSA MINORE.
3. Ecco lascio a Voi la CONCLUSIONE.
Prima leggete la sentenza però...
Un saluto!
FF


Massima

1.  Come è noto, in base all’art. 149 c.p.c.la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto
2. In applicazione di tale principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario deriva che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro detto termine, mentre il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
E la giurisprudenza ha al riguardo precisato (cfr. da ultimo, Cass. Civ., n. 359/10) che il primo segmento della notificazione si perfeziona per il notificante con la tempestiva consegna dell’atto da notificare e con l’indicazione di elementi sufficienti all’identificazione del destinatario e alla sua individuazione nello spazio; con tali incombenti si esaurisce, dunque, l’onere di colui che chiede la notifica, per il quale l’anticipato perfezionamento del procedimento di notifica costituisce un effetto provvisorio che si consolida solo se la stessa si perfeziona anche per il destinatario. Mentre per l’ulteriore segmento del procedimento, il riconoscimento della sussistenza di un impedimento non imputabile al tempestivo esercizio della notifica, dipendente da eventi sottratti al potere di impulso e di controllo cui è tenuto il difensore della parte ricorrente, consente l’assegnazione di un nuovo termine per la ripetizione della notificazione.
3.  Il Collegio ritiene che per risolvere la questione possa utilmente ricordarsi che  nel sistema “giustizia” dell’ordinamento repubblicano, all’organo giurisdizionale sono lasciati spazi (sia pure ristretti) di discrezionalità nel governo del processo, che consentono di rendere effettiva la garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale.
Nel processo amministrativo è previsto al riguardo l’istituto dell’errore scusabile (oggi disciplinato dall’art. 37 c.p.a.), in base al quale “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Relativamente, poi, agli errori posti in essere nella fase della notificazione, l’art. 44, ultimo comma, di tale codice prevede che, nelle ipotesi in cui il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice possa disporre la rinnovazione “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Nel processo amministrativo, la scusabilità dell’errore si configura, invero, come un istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie idonee a introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St. n. 5145/10).
4. Nel caso di specie, può ritenersi del tutto incolpevole l’attuale ricorrente a fronte del comportamento dell’Ufficiale notificatore, che ha erroneamente ritenuto come “sconosciuta” la controinteressata alla sede in realtà correttamente indicata, con impossibilità di porvi rimedio secondo le ordinarie regole di rito.
Può aggiungersi che dalla vicenda che è alla base della mancata notificazione alla controinteressata può desumersi la buona fede e la specifica diligenza della ricorrente, che aveva correttamente indicato la sede societaria della controinteressata, per cui l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto in realtà svolgere le formalità di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890.
Il riconoscimento della scusabilità dell’errore dovrebbe comportare la concessione di un termine per integrare il contraddittorio. Essendosi, però, la controinteressata costituita in giudizio e svolto compiutamente le proprie difese (sia scritte, che orali) tale costituzione, per il raggiungimento dello scopo, ha oggi sanato ex tunc la mancata notifica.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2010, proposto da:
Maiella Verde S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Fedra, 10; 
contro
Parco Nazionale della Majella, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico; 
nei confronti di
Gal Terre Teatine Società Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amicarelli, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, viale Marconi, 131; 
per ottenere
- l’annullamento della deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione e di sottoscrizione di quote del GAL Terre Teatine società consortile a r.l.; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto di nomina del predetto Commissario;
- l’accesso agli atti richiesti con nota del 15 aprile 2010;
- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente sulle istanze presentate dalla ricorrente il 4 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2010;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Nazionale della Majella e del GAL Terre Teatine Società Consortile a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 29 luglio 2010, n. 156, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Ferrara Rosella per la società ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Lucci Massimo per il Parco resistente e l'avv. Amicarelli Giuseppe per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La società consortile Maiella Verde opera dal 1992 nella Provincia di Chieti quale Gruppo di Azione Locale (GAL) nell’ambito della politica comunitaria di sostegno allo sviluppo dell’economia rurale.
In vista della partecipazione al bando della Regione Abruzzo per la selezione dei GAL e dei PSL relativi al programma di sviluppo rurale 2007/2013, pubblicato il 10 febbraio 2010, ha chiesto il 4 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2010 al Parco Nazionale della Maiella di aderire alla propria compagine sociale, ma non ha ricevuto alcuna risposta; tale richiesta è stata reiterata con istanza del 31 marzo 2010, con la quale si è chiesto, inoltre, di accedere agli “eventuali deliberativi dell’Ente di adesione ad altri GAL sul territorio della Provincia di Chieti”. Avendo appreso che con deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, l’Ente aveva aderito e sottoscritto quote del GAL Terre Teatine con istanza del 15 aprile 2010 ha poi chiesto l’accesso a tale atto; ma con nota 30 aprile 2010, n. 9282, il Direttore Generale del Parco ha invitato la ricorrente ad integrare di tale domanda mediante la precisazione dell’interesse che avrebbe giustificato l’accesso.
Con il ricorso in esame la società consortile in parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la predetta deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione al GAL Terre Teatine; ha, inoltre, chiesto l’accesso agli atti richiesti con nota del 15 aprile 2010, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente sulle istanze presentate il 4 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2010 e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.
Dopo aver premesso che la normativa vigente vieta la partecipazione del medesimo soggetto a GAL diversi e che il bando prevedeva l’attribuzione di un rilevante punteggio (8 punti) per l’adesione di un Ente Parco, ha dedotto le seguenti censure:
1) che il Parco aveva l’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, in quanto l’attività proposta coincideva con le finalità dell’Ente e che l’art. 40 dello Statuto imponeva di rispondere entro sessanta giorni;
2) che il Parco aveva violato i principi di legalità, correttezza, imparzialità e buon andamento;
3) che non le era stata data comunicazione della volontà dell’Ente di aderire ad altro GAL;
4) che era stato anche leso il principio della leale collaborazione con gli enti locali che avevano aderito al GAL ricorrente;
5) che il Commissario Straordinario dell’Ente Parco non aveva i poteri per assumere l’atto impugnato;
6) che non avrebbe potuto negarsi l’accesso in quanto tutti gli atti dell’Ente, in base al disposto dell’art. 41, comma 4, dello Statuto, sono pubblici.
Il Parco Nazionale della Maiella si è costituito in giudizio ed, oltre depositare tutti gli atti del procedimento (tra cui anche la predetta deliberazione 1° aprile 2010, n. 4) ed una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte, con memoria depositata il 29 luglio 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituita in giudizio il GAL Terre Teatine, società consortile a r.l., che con memoria depositata il 10 gennaio 2011 ha pregiudizialmente eccepito che il ricorso non le era stato notificato e che questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta, che attiene allo svolgimento di una attività discrezionale di diritto civile ed all’accertamento dell’esistenza di un obbligo civilistico a contrarre. Nel merito ha anche evidenziato la mancata proposizione di motivi aggiunti dopo il deposito in giudizio della predetta deliberazione 1° aprile 2010, n. 4.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la parte ricorrente, dopo aver rilevato che l’ufficiale giudiziario aveva effettuato la notifica a mezzo posta, ha versato in giudizio la ricevuta di ritorno di tale notifica nella quale era indicato che la società controinteressata era “sconosciuta” nell’indirizzo indicato; ha dichiarato, inoltre, che era cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di accesso e che rinunciava alla richiesta di risarcimento dei danni. La controinteressata, a sua volta, ha dedotto che la notifica, non essendosi mai perfezionata, non era nulla, ma inesistente, con impossibilità quindi di sanatoria o di rinnovazione; inoltre, ha eccepito la carenza di interesse all’impugnativa in quanto nessuna norma vieta la partecipazione di un ente a due diversi GAL. La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere quanto segue:
a) l’accesso agli atti richiesti con nota del 15 aprile 2010;
b) la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente sulle istanze da lei presentate il 4 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2010;
c) l’annullamento della deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione e di sottoscrizione di quote del GAL Terre Teatine, società consortile a r.l., unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto di nomina del predetto Commissario;
d) la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni ed ha dichiarato che era cessata la materia del contendere relativamente alla richiesta di accesso, in quanto il Parco Nazionale della Maiella, nel costituirsi in giudizio, aveva depositato la predetta deliberazione 1° aprile 2010, n. 4.
Conseguentemente, questo Tribunale è nella sostanza chiamato solo ad accertare se tale deliberazione sia inficiata dai vizi di legittimità dedotti con il gravame e se sia o meno legittimo il silenzio serbato dall’Ente sulle richieste inoltrate dalla ricorrente.
In estrema sintesi, costituisce allo stato lo specifico oggetto del giudizio la deliberazione 1° aprile 2010, n. 4, con la quale il Commissario del Parco Nazionale della Maiella ha deciso di aderire e di sottoscrivere quote del GAL Terre Teatine società consortile a r.l., senza in alcun modo considerare l’invito ad aderire al GAL ricorrente.
Tale essendo l’oggetto del giudizio, sembra evidente che il GAL Terre Teatine rivesta di certo la posizione di controinteressato.
2. - Ciò posto, il Collegio ritiene di dover in via prioritaria accertare se il contraddittorio sia stato correttamente instaurato ed esaminare per prima l’eccezione di rito dedotta dalla controinteressata. Questa, come già detto, dopo aver precisato che si era costituita in giudizio dopo la scadenza dei termini per l’impugnativa, ha evidenziato che il ricorso non le era mai stato notificato, per cui l’inesistenza (e non la nullità) della notifica impediva ogni eventuale sanatoria o rinnovazione.
Tale eccezione, va subito precisato, non sembra fondata, attesa la scusabilità dell’errore commesso al riguardo dalla ricorrente.
In punto di fatto, va chiarito che la notifica in questione è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta e che nella ricevuta di ritorno di tale notifica era stato annotato che la società controinteressata era “sconosciuta” nell’indirizzo indicato; tale indirizzo, come è pacifico tra le parti, era in realtà corretto e la sede della società era effettivamente quella indicata dalla ricorrente. L’ufficiale giudiziario ha, in seguito, riconsegnato alla parte tale ricevuta (priva del plico allegato), senza esperire la procedura di cui all’art. 143 c.p.c. e ciò in quanto, nelle ipotesi in cui il destinatario sia sconosciuto all’indirizzo indicato, la notifica si considera come non eseguita, non essendo previsto un meccanismo di notifica a mezzo posta corrispondente a quello di cui a tale art. 143 (cfr. art. 9, ultimo comma della L. 20 novembre 1982, n. 890).
In aggiunta, va ulteriormente precisato che la consegna da parte della ricorrente del ricorso all’Ufficiale giudiziario è avvenuta l’11 giugno 2010, l’Ente Parco si è costituito in giudizio il 26 luglio, mentre la controinteressata si è costituita in giudizio il 19 novembre; non risulta dagli atti in quale data la predetta ricevuta di ritorno sia stata restituita alla ricorrente.
Fatte tali premesse in punto di fatto, ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che, come è noto, in base all’art. 149 c.p.c. “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto
In applicazione di tale principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario deriva che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro detto termine, mentre il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
E la giurisprudenza ha al riguardo precisato (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sez. lav., 13 gennaio 2010 , n. 359) che il primo segmento della notificazione si perfeziona per il notificante con la tempestiva consegna dell’atto da notificare e con l’indicazione di elementi sufficienti all’identificazione del destinatario e alla sua individuazione nello spazio; con tali incombenti si esaurisce, dunque, l’onere di colui che chiede la notifica, per il quale l’anticipato perfezionamento del procedimento di notifica costituisce un effetto provvisorio che si consolida solo se la stessa si perfeziona anche per il destinatario. Mentre per l’ulteriore segmento del procedimento, il riconoscimento della sussistenza di un impedimento non imputabile al tempestivo esercizio della notifica, dipendente da eventi sottratti al potere di impulso e di controllo cui è tenuto il difensore della parte ricorrente, consente l’assegnazione di un nuovo termine per la ripetizione della notificazione.
La stessa giurisprudenza ha, peraltro, introdotto una ulteriore distinzione tra le ipotesi di nullità da quelle di inesistenza, affermando, nelle ipotesi in cui il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, che la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c. (Cass. Civ., sez. lav., 26 marzo 2010 , n. 7358, e sez. II, 2 dicembre 2009, n. 25350, e Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8970).
Il Collegio ritiene che per risolvere la questione possa utilmente ricordarsi che - come è già stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 ottobre 2010, n. 1235, Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4075 e sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4075) - nel sistema “giustizia” dell’ordinamento repubblicano, all’organo giurisdizionale sono lasciati spazi (sia pure ristretti) di discrezionalità nel governo del processo, che consentono di rendere effettiva la garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale; nel processo amministrativo è previsto al riguardo l’istituto dell’errore scusabile (oggi disciplinato dall’art. 37 del codice del processo amministrativo), in base al quale “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Relativamente, poi, agli errori posti in essere nella fase della notificazione, l’art. 44, ultimo comma, di tale codice prevede che, nelle ipotesi in cui il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice possa disporre la rinnovazione “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Nel processo amministrativo, la scusabilità dell’errore si configura, invero, come un istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie idonee a introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St., VI, 3 agosto 2010, n. 5145).
Ciò posto, ritiene la Sezione che - così come già deciso da altro giudice (Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 ottobre 2010, n. 1235) - la mancata notificazione del ricorso al controinteressato sia dipeso nel caso di specie da fatti esterni all’interessata, vanificando l’aspettativa di tutela giurisdizionale della ricorrente. In definitiva, può ritenersi del tutto incolpevole l’attuale ricorrente a fronte del comportamento dell’Ufficiale notificatore, che ha erroneamente ritenuto come “sconosciuta” la controinteressata alla sede in realtà correttamente indicata, con impossibilità di porvi rimedio secondo le ordinarie regole di rito.
Può aggiungersi che dalla vicenda che è alla base della mancata notificazione alla controinteressata può desumersi la buona fede e la specifica diligenza della ricorrente, che aveva correttamente indicato la sede societaria della controinteressata, per cui l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto in realtà svolgere le formalità di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890.
Il riconoscimento della scusabilità dell’errore dovrebbe comportare la concessione di un termine per integrare il contraddittorio. Essendosi, però, la controinteressata costituita in giudizio e svolto compiutamente le proprie difese (sia scritte, che orali) tale costituzione, per il raggiungimento dello scopo, ha oggi sanato ex tunc la mancata notifica.
3. - Giunti a tale conclusione vanno esaminate le ulteriori eccezioni dedotte, con le quali si è eccepito quanto segue:
- la carenza di interesse della ricorrente all’impugnativa in quanto nessuna norma vieta la partecipazione di un ente a due diversi GAL;
- la mancata proposizione di motivi aggiunti una volta che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza della deliberazione impugnata;
- il fatto che l’impugnativa aveva ad oggetto lo svolgimento di una attività discrezionale di diritto civile (cioè la decisione di acquistare quote di una società) e l’accertamento dell’esistenza di un obbligo civilistico a contrarre, controversie queste che esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale.
Anche tali eccezioni non hanno pregio.
Quanto alla prima basta ricordare che, come si legge nella deliberazione impugnata, la partecipazione dell’Ente Parco al GAL controinteressato era finalizzata esclusivamente alla partecipazione al predetto bando della Regione Abruzzo, pubblicato il 10 febbraio 2010, il cui art. 2 impedisce la partecipazione degli enti a Gruppi di Azione Locale concorrenti. Sembra, pertanto, evidente che la partecipazione dell’Ente Parco al GAL Terre Teatine era certamente lesiva degli interessi della ricorrente, specie ove si consideri che tale partecipazione garantiva un notevole punteggio aggiuntivo (8 punti).
Quanto, poi, alla seconda eccezione basta rilevare che, se è pur vero che il ricorso era stato proposto senza conoscere l’intero contenuto della deliberazione in questione, la piena conoscenza di tale atto non ha imposto la proposizione di motivi aggiunti, in quanto - come meglio verrà precisato in merito - i vizi subito dedotti erano idonei ad inficiare la legittimità di tale atto.
Quanto, infine, all’ultimo dei predetti rilievi, va evidenziato che in questa sede non si pone un problema civilistico di accertamento dell’esistenza di un obbligo a contrarre, ma il problema pubblicistico di legittimità della scelta di un contraente da parte di una Pubblica amministrazione senza aver prima effettuato un esame comparativo delle proposte pervenute.
Ritiene, pertanto, il Collegio che tale controversia, relativa al corretto esercizio di un’attività discrezionale, rientri nella giurisdizione di questo Tribunale, in quanto la posizione giuridica soggettiva della ricorrente non è di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo.
4. - Così risolte tali questioni pregiudiziali può passarsi all’esame del merito del gravame.
Tale ricorso per la parte diretta avverso la predetta deliberazione appare fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in merito le censure con le quali la ricorrente si è lamentata del fatto che il Parco, nell’aderire al GAL Terre Teatine aveva violato i principi di legalità, correttezza, imparzialità, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento, in quanto non aveva comparativamente valutato un’analoga offerta presentata dalla ricorrente.
Va al riguardo evidenziato che anche quando una Pubblica amministrazione utilizza per realizzare i propri fini un negozio giuridico disciplinato dal diritto civile, la fase preliminare di scelta del contraente resta sempre disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica; di conseguenza, i principi sopra indicati impongono all’Amministrazione di precisare e di indicare con adeguata motivazione le ragioni della scelta effettuata, specie quando sia pervenuta, come nel caso di specie, un’offerta analoga da parte di un altro soggetto.
In definitiva, ad avviso del Collegio, era di certo necessaria - come già riconosciuto, esaminando una fattispecie analoga, dal Giudice di appello con ordinanza della III sez. 21 gennaio 2011, n. 203 - “una comparazione motivata tra le due opzioni proposte all’Ente intimato per la partecipazione di questo all’uno, piuttosto che all’altro GAL”.
Dall’esame degli atti si evince, erò, che tale valutazione comparativa non è stata effettuata: di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il ricorso.
Alla luce di tale considerazione il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata tale deliberazione impugnata, restando logicamente assorbita l’ulteriore richiesta presentata volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente sulle istanze presentate dalla ricorrente.
Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4.
Condanna l’ente Parco al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (mila), oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali) ed al rimborso del contributo unico versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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