PROCESSO:
le notifiche, queste "sconosciute"
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I,
sentenza 22 febbraio 2013 n. 146).
Facciamo un sillogismo (imperfetto ovviamente!).
1. Le notifiche (ex multis) stanno al G.A. come il riparto (a seguito della sent. C.C. n. 204/04) sta all G.O.. PREMESSA MAGGIORE.
2. Io ho appena scritto un articolo che ha come incipit "Il perdurante problema della latitudine dei poteri del G.A.: etc.". PREMESSA MINORE.
3. Ecco lascio a Voi la CONCLUSIONE.
Prima leggete la sentenza però...
Un saluto!
FF
Massima
1. Come è noto, in base all’art. 149 c.p.c. “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”
2. In applicazione di tale principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario deriva che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro detto termine, mentre il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
E la giurisprudenza ha al riguardo precisato (cfr. da ultimo, Cass. Civ., n. 359/10) che il primo segmento della notificazione si perfeziona per il notificante con la tempestiva consegna dell’atto da notificare e con l’indicazione di elementi sufficienti all’identificazione del destinatario e alla sua individuazione nello spazio; con tali incombenti si esaurisce, dunque, l’onere di colui che chiede la notifica, per il quale l’anticipato perfezionamento del procedimento di notifica costituisce un effetto provvisorio che si consolida solo se la stessa si perfeziona anche per il destinatario. Mentre per l’ulteriore segmento del procedimento, il riconoscimento della sussistenza di un impedimento non imputabile al tempestivo esercizio della notifica, dipendente da eventi sottratti al potere di impulso e di controllo cui è tenuto il difensore della parte ricorrente, consente l’assegnazione di un nuovo termine per la ripetizione della notificazione.
3. Il Collegio ritiene che per risolvere la questione possa utilmente ricordarsi che nel sistema “giustizia” dell’ordinamento repubblicano, all’organo giurisdizionale sono lasciati spazi (sia pure ristretti) di discrezionalità nel governo del processo, che consentono di rendere effettiva la garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale.
Nel processo amministrativo è previsto al riguardo l’istituto dell’errore scusabile (oggi disciplinato dall’art. 37 c.p.a.), in base al quale “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Relativamente, poi, agli errori posti in essere nella fase della notificazione, l’art. 44, ultimo comma, di tale codice prevede che, nelle ipotesi in cui il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice possa disporre la rinnovazione “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
Nel processo amministrativo, la scusabilità dell’errore si configura, invero, come un istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie idonee a introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St. n. 5145/10).
4. Nel caso di specie, può ritenersi del tutto incolpevole l’attuale ricorrente a fronte del comportamento dell’Ufficiale notificatore, che ha erroneamente ritenuto come “sconosciuta” la controinteressata alla sede in realtà correttamente indicata, con impossibilità di porvi rimedio secondo le ordinarie regole di rito.
Può aggiungersi che dalla vicenda che è alla base della mancata notificazione alla controinteressata può desumersi la buona fede e la specifica diligenza della ricorrente, che aveva correttamente indicato la sede societaria della controinteressata, per cui l’ufficiale notificatore avrebbe dovuto in realtà svolgere le formalità di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890.
Il riconoscimento della scusabilità dell’errore dovrebbe comportare la concessione di un termine per integrare il contraddittorio. Essendosi, però, la controinteressata costituita in giudizio e svolto compiutamente le proprie difese (sia scritte, che orali) tale costituzione, per il raggiungimento dello scopo, ha oggi sanato ex tunc la mancata notifica.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2010,
proposto da:
Maiella Verde S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Fedra, 10;
Maiella Verde S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Fedra, 10;
contro
Parco Nazionale della Majella, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila,
via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;
nei confronti di
Gal Terre Teatine Società Consortile a r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Amicarelli, con domicilio eletto
presso il proprio difensore in Pescara, viale Marconi, 131;
per ottenere
- l’annullamento della deliberazione del Commissario
del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione e di
sottoscrizione di quote del GAL Terre Teatine società consortile a r.l.; nonché
degli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto di nomina del predetto
Commissario;
- l’accesso agli atti richiesti con nota del 15 aprile
2010;
- la declaratoria di illegittimità del silenzio
serbato dall’ente sulle istanze presentate dalla ricorrente il 4 febbraio 2010
ed il 3 marzo 2010;
- la condanna dell’Amministrazione intimata al
risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco
Nazionale della Majella e del GAL Terre Teatine Società Consortile a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 29 luglio 2010, n. 156,
con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio
2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Ferrara Rosella per la società
ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Lucci Massimo per il Parco
resistente e l'avv. Amicarelli Giuseppe per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La società consortile Maiella Verde opera dal 1992
nella Provincia di Chieti quale Gruppo di Azione Locale (GAL) nell’ambito della
politica comunitaria di sostegno allo sviluppo dell’economia rurale.
In vista della partecipazione al bando della Regione
Abruzzo per la selezione dei GAL e dei PSL relativi al programma di sviluppo
rurale 2007/2013, pubblicato il 10 febbraio 2010, ha chiesto il 4 febbraio 2010
ed il 3 marzo 2010 al Parco Nazionale della Maiella di aderire alla propria
compagine sociale, ma non ha ricevuto alcuna risposta; tale richiesta è stata
reiterata con istanza del 31 marzo 2010, con la quale si è chiesto, inoltre, di
accedere agli “eventuali deliberativi dell’Ente di adesione ad altri GAL sul
territorio della Provincia di Chieti”. Avendo appreso che con deliberazione del
Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, l’Ente
aveva aderito e sottoscritto quote del GAL Terre Teatine con istanza del 15
aprile 2010 ha poi chiesto l’accesso a tale atto; ma con nota 30 aprile 2010,
n. 9282, il Direttore Generale del Parco ha invitato la ricorrente ad integrare
di tale domanda mediante la precisazione dell’interesse che avrebbe
giustificato l’accesso.
Con il ricorso in esame la società consortile in
parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la predetta deliberazione del
Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione
al GAL Terre Teatine; ha, inoltre, chiesto l’accesso agli atti richiesti con
nota del 15 aprile 2010, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato
dall’ente sulle istanze presentate il 4 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2010 e la
condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.
Dopo aver premesso che la normativa vigente vieta la
partecipazione del medesimo soggetto a GAL diversi e che il bando prevedeva
l’attribuzione di un rilevante punteggio (8 punti) per l’adesione di un Ente
Parco, ha dedotto le seguenti censure:
1) che il Parco aveva l’obbligo di provvedere
sull’istanza presentata dalla ricorrente, in quanto l’attività proposta
coincideva con le finalità dell’Ente e che l’art. 40 dello Statuto imponeva di
rispondere entro sessanta giorni;
2) che il Parco aveva violato i principi di legalità, correttezza,
imparzialità e buon andamento;
3) che non le era stata data comunicazione della
volontà dell’Ente di aderire ad altro GAL;
4) che era stato anche leso il principio della leale
collaborazione con gli enti locali che avevano aderito al GAL ricorrente;
5) che il Commissario Straordinario dell’Ente Parco
non aveva i poteri per assumere l’atto impugnato;
6) che non avrebbe potuto negarsi l’accesso in quanto
tutti gli atti dell’Ente, in base al disposto dell’art. 41, comma 4, dello
Statuto, sono pubblici.
Il Parco Nazionale della Maiella si è costituito in
giudizio ed, oltre depositare tutti gli atti del procedimento (tra cui anche la
predetta deliberazione 1° aprile 2010, n. 4) ed una analitica relazione
dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte, con memoria depositata il
29 luglio 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Si è anche costituita in giudizio il GAL Terre
Teatine, società consortile a r.l., che con memoria depositata il 10 gennaio
2011 ha pregiudizialmente eccepito che il ricorso non le era stato notificato e
che questo Tribunale è privo di giurisdizione in ordine alla controversia
dedotta, che attiene allo svolgimento di una attività discrezionale di diritto
civile ed all’accertamento dell’esistenza di un obbligo civilistico a
contrarre. Nel merito ha anche evidenziato la mancata proposizione di motivi
aggiunti dopo il deposito in giudizio della predetta deliberazione 1° aprile
2010, n. 4.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la parte
ricorrente, dopo aver rilevato che l’ufficiale giudiziario aveva effettuato la
notifica a mezzo posta, ha versato in giudizio la ricevuta di ritorno di tale
notifica nella quale era indicato che la società controinteressata era
“sconosciuta” nell’indirizzo indicato; ha dichiarato, inoltre, che era cessata
la materia del contendere relativamente alla richiesta di accesso e che
rinunciava alla richiesta di risarcimento dei danni. La controinteressata, a
sua volta, ha dedotto che la notifica, non essendosi mai perfezionata, non era
nulla, ma inesistente, con impossibilità quindi di sanatoria o di rinnovazione;
inoltre, ha eccepito la carenza di interesse all’impugnativa in quanto nessuna
norma vieta la partecipazione di un ente a due diversi GAL. La causa è stata
quindi trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la
parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere quanto segue:
a) l’accesso agli atti richiesti con nota del 15
aprile 2010;
b) la declaratoria di illegittimità del silenzio
serbato dall’ente sulle istanze da lei presentate il 4 febbraio 2010 ed il 3
marzo 2010;
c) l’annullamento della deliberazione del Commissario
del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010, n. 4, di adesione e di
sottoscrizione di quote del GAL Terre Teatine, società consortile a r.l.,
unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto di nomina del
predetto Commissario;
d) la condanna dell’Amministrazione intimata al
risarcimento dei danni subiti.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 la parte
ricorrente ha rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni ed ha
dichiarato che era cessata la materia del contendere relativamente alla
richiesta di accesso, in quanto il Parco Nazionale della Maiella, nel
costituirsi in giudizio, aveva depositato la predetta deliberazione 1° aprile
2010, n. 4.
Conseguentemente, questo Tribunale è nella sostanza
chiamato solo ad accertare se tale deliberazione sia inficiata dai vizi di
legittimità dedotti con il gravame e se sia o meno legittimo il silenzio
serbato dall’Ente sulle richieste inoltrate dalla ricorrente.
In estrema sintesi, costituisce allo stato lo
specifico oggetto del giudizio la deliberazione 1° aprile 2010, n. 4, con la
quale il Commissario del Parco Nazionale della Maiella ha deciso di aderire e
di sottoscrivere quote del GAL Terre Teatine società consortile a r.l., senza
in alcun modo considerare l’invito ad aderire al GAL ricorrente.
Tale essendo l’oggetto del giudizio, sembra evidente
che il GAL Terre Teatine rivesta di certo la posizione di controinteressato.
2. - Ciò posto, il Collegio ritiene di dover in via
prioritaria accertare se il contraddittorio sia stato correttamente instaurato
ed esaminare per prima l’eccezione di rito dedotta dalla controinteressata.
Questa, come già detto, dopo aver precisato che si era costituita in giudizio
dopo la scadenza dei termini per l’impugnativa, ha evidenziato che il ricorso
non le era mai stato notificato, per cui l’inesistenza (e non la nullità) della
notifica impediva ogni eventuale sanatoria o rinnovazione.
Tale eccezione, va subito precisato, non sembra
fondata, attesa la scusabilità dell’errore commesso al riguardo dalla
ricorrente.
In punto di fatto, va chiarito che la notifica in
questione è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta e che
nella ricevuta di ritorno di tale notifica era stato annotato che la società
controinteressata era “sconosciuta” nell’indirizzo indicato; tale
indirizzo, come è pacifico tra le parti, era in realtà corretto e la sede della
società era effettivamente quella indicata dalla ricorrente. L’ufficiale
giudiziario ha, in seguito, riconsegnato alla parte tale ricevuta (priva del
plico allegato), senza esperire la procedura di cui all’art. 143 c.p.c. e ciò
in quanto, nelle ipotesi in cui il destinatario sia sconosciuto all’indirizzo
indicato, la notifica si considera come non eseguita, non essendo previsto un
meccanismo di notifica a mezzo posta corrispondente a quello di cui a tale art.
143 (cfr. art. 9, ultimo comma della L. 20 novembre 1982, n. 890).
In aggiunta, va ulteriormente precisato che la
consegna da parte della ricorrente del ricorso all’Ufficiale giudiziario è
avvenuta l’11 giugno 2010, l’Ente Parco si è costituito in giudizio il 26
luglio, mentre la controinteressata si è costituita in giudizio il 19 novembre;
non risulta dagli atti in quale data la predetta ricevuta di ritorno sia stata
restituita alla ricorrente.
Fatte tali premesse in punto di fatto, ai fini del
decidere deve partirsi dal rilievo che, come è noto, in base all’art. 149
c.p.c. “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”
In applicazione di tale principio di scissione del
momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il
destinatario deriva che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato
notificato a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine per
proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato
all’ufficiale giudiziario entro detto termine, mentre il consolidamento di tale
effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del
procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
E la giurisprudenza ha al riguardo precisato (cfr. da
ultimo, Cass. Civ., sez. lav., 13 gennaio 2010 , n. 359) che il primo segmento
della notificazione si perfeziona per il notificante con la tempestiva consegna
dell’atto da notificare e con l’indicazione di elementi sufficienti
all’identificazione del destinatario e alla sua individuazione nello spazio;
con tali incombenti si esaurisce, dunque, l’onere di colui che chiede la
notifica, per il quale l’anticipato perfezionamento del procedimento di
notifica costituisce un effetto provvisorio che si consolida solo se la stessa
si perfeziona anche per il destinatario. Mentre per l’ulteriore segmento del
procedimento, il riconoscimento della sussistenza di un impedimento non
imputabile al tempestivo esercizio della notifica, dipendente da eventi
sottratti al potere di impulso e di controllo cui è tenuto il difensore della
parte ricorrente, consente l’assegnazione di un nuovo termine per la
ripetizione della notificazione.
La stessa giurisprudenza ha, peraltro, introdotto una
ulteriore distinzione tra le ipotesi di nullità da quelle di inesistenza,
affermando, nelle ipotesi in cui il procedimento notificatorio non si sia
concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da
notificare, che la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve
considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina
della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della
decadenza previsti dall'art. 291 c.p.c. (Cass. Civ., sez. lav., 26 marzo 2010 ,
n. 7358, e sez. II, 2 dicembre 2009, n. 25350, e Cons. St., sez. V, 29 dicembre
2009, n. 8970).
Il Collegio ritiene che per risolvere la questione
possa utilmente ricordarsi che - come è già stato ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza amministrativa (Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 ottobre 2010, n.
1235, Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4075 e sez. VI, 19 giugno 2009, n.
4075) - nel sistema “giustizia” dell’ordinamento repubblicano, all’organo
giurisdizionale sono lasciati spazi (sia pure ristretti) di discrezionalità nel
governo del processo, che consentono di rendere effettiva la garanzia
costituzionale di tutela giurisdizionale; nel processo amministrativo è
previsto al riguardo l’istituto dell’errore scusabile (oggi disciplinato
dall’art. 37 del codice del processo amministrativo), in base al quale “il
giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore
scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di
diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Relativamente, poi, agli errori
posti in essere nella fase della notificazione, l’art. 44, ultimo comma, di
tale codice prevede che, nelle ipotesi in cui il destinatario non si
costituisca in giudizio, il giudice possa disporre la rinnovazione “se
ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non
imputabile al notificante”.
Nel processo amministrativo, la scusabilità
dell’errore si configura, invero, come un istituto di carattere generale e la
sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non
corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area
di fattispecie idonee a introdurre menomazioni e maggiore difficoltà
nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St., VI, 3 agosto 2010, n. 5145).
Ciò posto, ritiene la Sezione che - così come già
deciso da altro giudice (Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 ottobre 2010, n. 1235) -
la mancata notificazione del ricorso al controinteressato sia dipeso nel caso
di specie da fatti esterni all’interessata, vanificando l’aspettativa di tutela
giurisdizionale della ricorrente. In definitiva, può ritenersi del tutto
incolpevole l’attuale ricorrente a fronte del comportamento dell’Ufficiale
notificatore, che ha erroneamente ritenuto come “sconosciuta” la
controinteressata alla sede in realtà correttamente indicata, con impossibilità
di porvi rimedio secondo le ordinarie regole di rito.
Può aggiungersi che dalla vicenda che è alla base
della mancata notificazione alla controinteressata può desumersi la buona fede
e la specifica diligenza della ricorrente, che aveva correttamente indicato la
sede societaria della controinteressata, per cui l’ufficiale notificatore
avrebbe dovuto in realtà svolgere le formalità di cui al secondo comma
dell’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890.
Il riconoscimento della scusabilità dell’errore
dovrebbe comportare la concessione di un termine per integrare il
contraddittorio. Essendosi, però, la controinteressata costituita in giudizio e
svolto compiutamente le proprie difese (sia scritte, che orali) tale
costituzione, per il raggiungimento dello scopo, ha oggi sanato ex tunc la
mancata notifica.
3. - Giunti a tale conclusione vanno esaminate le
ulteriori eccezioni dedotte, con le quali si è eccepito quanto segue:
- la carenza di interesse della ricorrente
all’impugnativa in quanto nessuna norma vieta la partecipazione di un ente a
due diversi GAL;
- la mancata proposizione di motivi aggiunti una volta
che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza della deliberazione impugnata;
- il fatto che l’impugnativa aveva ad oggetto lo
svolgimento di una attività discrezionale di diritto civile (cioè la decisione
di acquistare quote di una società) e l’accertamento dell’esistenza di un
obbligo civilistico a contrarre, controversie queste che esulano dalla
giurisdizione di questo Tribunale.
Anche tali eccezioni non hanno pregio.
Quanto alla prima basta ricordare che, come si legge
nella deliberazione impugnata, la partecipazione dell’Ente Parco al GAL
controinteressato era finalizzata esclusivamente alla partecipazione al
predetto bando della Regione Abruzzo, pubblicato il 10 febbraio 2010, il cui
art. 2 impedisce la partecipazione degli enti a Gruppi di Azione Locale
concorrenti. Sembra, pertanto, evidente che la partecipazione dell’Ente Parco
al GAL Terre Teatine era certamente lesiva degli interessi della ricorrente,
specie ove si consideri che tale partecipazione garantiva un notevole punteggio
aggiuntivo (8 punti).
Quanto, poi, alla seconda eccezione basta rilevare
che, se è pur vero che il ricorso era stato proposto senza conoscere l’intero
contenuto della deliberazione in questione, la piena conoscenza di tale atto
non ha imposto la proposizione di motivi aggiunti, in quanto - come meglio
verrà precisato in merito - i vizi subito dedotti erano idonei ad inficiare la
legittimità di tale atto.
Quanto, infine, all’ultimo dei predetti rilievi, va
evidenziato che in questa sede non si pone un problema civilistico di
accertamento dell’esistenza di un obbligo a contrarre, ma il problema
pubblicistico di legittimità della scelta di un contraente da parte di una
Pubblica amministrazione senza aver prima effettuato un esame comparativo delle
proposte pervenute.
Ritiene, pertanto, il Collegio che tale controversia,
relativa al corretto esercizio di un’attività discrezionale, rientri nella
giurisdizione di questo Tribunale, in quanto la posizione giuridica soggettiva
della ricorrente non è di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo.
4. - Così risolte tali questioni pregiudiziali può
passarsi all’esame del merito del gravame.
Tale ricorso per la parte diretta avverso la predetta
deliberazione appare fondato.
Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in
merito le censure con le quali la ricorrente si è lamentata del fatto che il
Parco, nell’aderire al GAL Terre Teatine aveva violato i principi di legalità,
correttezza, imparzialità, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento,
in quanto non aveva comparativamente valutato un’analoga offerta presentata
dalla ricorrente.
Va al riguardo evidenziato che anche quando una
Pubblica amministrazione utilizza per realizzare i propri fini un negozio
giuridico disciplinato dal diritto civile, la fase preliminare di scelta del
contraente resta sempre disciplinata dalle regole dell’evidenza pubblica; di
conseguenza, i principi sopra indicati impongono all’Amministrazione di
precisare e di indicare con adeguata motivazione le ragioni della scelta
effettuata, specie quando sia pervenuta, come nel caso di specie, un’offerta
analoga da parte di un altro soggetto.
In definitiva, ad avviso del Collegio, era di certo
necessaria - come già riconosciuto, esaminando una fattispecie analoga, dal
Giudice di appello con ordinanza della III sez. 21 gennaio 2011, n. 203 - “una
comparazione motivata tra le due opzioni proposte all’Ente intimato per la
partecipazione di questo all’uno, piuttosto che all’altro GAL”.
Dall’esame degli atti si evince, erò, che tale
valutazione comparativa non è stata effettuata: di qui l’illegittimità a
ragione lamentata con il ricorso.
Alla luce di tale considerazione il ricorso in esame
deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata
tale deliberazione impugnata, restando logicamente assorbita l’ulteriore
richiesta presentata volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
silenzio serbato dall’ente sulle istanze presentate dalla ricorrente.
Le spese, come di regola (art. 26 del codice del
processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato
dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e
si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata
deliberazione del Commissario del Parco Nazionale della Maiella 1° aprile 2010,
n. 4.
Condanna l’ente Parco al pagamento a favore della
parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella
complessiva somma di € 3.000 (mila), oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e
spese generali) ed al rimborso del contributo unico versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del
giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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