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la nozione di concorrenza
secondo la definizione della Consulta
(Corte cost., sentenza 15 marzo 2013 n. 38).
Massima
1. La nozione di concorrenza - di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost. - riflette quella operante in ambito comunitario e comprende:
a) sia gli
interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali
le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i
comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto
concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo,
eventualmente anche di sanzione;
b) sia le misure legislative di promozione,
che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando
barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della
capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in
generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.
2.
La materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non è
una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come
trasversale, corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche
incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla
competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni. Dalla natura
trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza deriva che il titolo competenziale delle Regioni a statuto speciale
in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della
suddetta competenza statale e che la disciplina statale della concorrenza
costituisce un limite alla disciplina che le medesime Regioni possono adottare
in altre materie di loro competenza.
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