EDILIZIA:
per l'installazione di una canna fumaria
il Comune non può subordinare
il relativo titolo
al consenso dei condomini
(T.A.R. Campania, Salerno,
sentenza 27 settembre 2013 n. 1985).
Massima
Deve essere annullato perché illegittimo il provvedimento del Comune che concede il permesso all’installazione della canna fumaria nella parte in cui impone all’istante "di munirsi di autorizzazione condominiale" per l’esecuzione dei lavori laddove il parametro valutativo dell’attività edilizia svolta dai privati consiste nell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, fatti sempre salvi i diritti dei terzi, dal momento che (come noto)la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può comunque condizionare la regolazione dei rapporti tra parti private.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 1998,
proposto da:
Scaglione Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 181;
Scaglione Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitolo, con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 181;
contro
Comune di Buccino, in persona del Sindaco in carica pro
tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
1) Condominio Via Gramsci, n. 4, in persona
dell’Amministratore pro tempore, non costituito in giudizio;
2) Luigi Fernicola, non costituito in giudizio;
2) Luigi Fernicola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’a autorizzazione edilizia n.13/98, rilasciata per
l’esecuzione lavori canna fumaria, nella parte in cui si impone al ricorrente
“di munirsi di autorizzazione condominiale”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno
2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato in data 19 maggio 1998 e
depositato l’8 giugno successivo, Antonio Scaglione esponeva di essere
proprietario, nel Comune di Buccino, di una unità immobiliare ubicata al
secondo piano di un fabbricato sito alla via Gramsci, n. 4, per il quale aveva
presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione, sulla parete esterna
dell’edificio, di una piccola canna fumaria.
Lamentava che, nell’assentire all’intervento, il
Comune avesse subordinato l’efficacia dell’autorizzazione al possesso
dell’autorizzazione condominiale.
Avverso tale lesiva limitazione insorgeva,
prospettandone l’illegittimità sotto plurimo rispetto.
2.- L’Amministrazione comunale, ancorché ritualmente
intimata, non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2013 la causa
veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Il parametro valutativo dell'attività edilizia svolta
dai privati consiste nell'accertamento della conformità dell'opera alla
disciplina urbanistica, lasciando sempre salvi i diritti dei terzi; perciò la
legittimità di un'autorizzazione edilizia non può comunque condizionare la
regolazione dei rapporti tra parti private. Conseguentemente non sussiste un
obbligo generalizzato per l'Amministrazione di verificare che non sussistano
limiti di natura civilistica per la realizzazione di un'opera edilizia; tuttavia,
essa ha il potere-dovere di verificare in capo al richiedente un idoneo titolo
di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione
urbanistica, al fine di accertare il requisito della sua legittimazione. Circa
l'ampiezza dei poteri istruttori, a ciò finalizzati, è stato, peraltro,
precisato che non si tratta di obbligare la P.A. a complessi e laboriosi
accertamenti anche per non aggravare il procedimento.
Ciò premesso, nella specie non si ravvisano limiti
sostanziali a richiedere e conseguire il titolo edilizio, in quanto si tratta
di intervento riconducibile all'art. 1102 c.c., il quale consente le
modificazioni apportate dal singolo condomino, senza necessità del consenso
degli altri partecipanti alla comunione, tese a trarre dal bene comune una
particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini,
ivi compresa l'installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al
servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non precluda agli
altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione
con interventi di eccessiva vastità (cfr., in relazione ad analoga fattispecie
concernente l’installazione di canna fumaria, TAR Toscana, 29 aprile 2009, n.
724, nonché Id. 27 settembre 2012, n. 1569.
In sostanza, non può dubitarsi della riconducibilità
all'ambito degli interventi contemplati dall'art. 1102 c.c. di tutte le
modificazioni - apportabili dal singolo condomino, senza bisogno del consenso
degli altri partecipanti alla comunione - che consentono di trarre dal bene
comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri
condomini, ivi compresa l'installazione sul muro di elementi ad esso estranei
posti al servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non
precluda agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale
destinazione con interventi di eccessiva vastità (ferme restando, beninteso, le
iniziative di tutela giurisdizionale esperibili dai condomini in sede civile).
2.- Le esposte ragioni militano nel senso della
fondatezza del gravame, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato, nella parte in cui subordina l’efficacia della autorizzazione al
conseguimento del previo consenso della compagine condominiale.
Le spese possono essere dichiarate, ricorrendone
giustificato motivo, non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il
provvedimento impugnato.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del
giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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