PROCEDIMENTO:
il silenzio-inadempiemento
nella fattispecie di cui all'art. 20
del Testo Unico dell'Edilizia - d.P.R. n. 380/01
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
sentenza 3 giugno 2013 n. 5536)
Massima
1. Ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste l'obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento attivato nel caso di specie con una istanza di frazionamento e di cambio di destinazione d'uso di un immobile, applicando le disposizioni ivi contenute in ordine all'eventuale acquisizione di pareri di più Amministrazioni e alla convocazione della Conferenza di Servizi.
2. In presenza dei presupposti, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, secondo i principi generali dell'azione amministrativa; infatti, la discrezionalità della P.A. nell' an e nel quantum non implica che essa possa sottrarsi all'obbligo di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all'interessato.
3. A fortiori si deve, dunque, affermare che quando sia stata convocata la Conferenza di Servizi e quest'ultima abbia assunto le relative determinazioni, il Comune ha l'obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del Consiglio Comunale . In difetto di tale pronuncia, si realizza pertanto un'ipotesi di silenzio-inadempimento , giustiziabile con il rito ex artt. 31 e 117 c.p.a..
Sentenza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2013,
proposto da:
Fernanda Buccella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stenio Salzano e Paolo Ricciardi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Tiziano, 80;
Fernanda Buccella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stenio Salzano e Paolo Ricciardi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Tiziano, 80;
contro
Comune di Castel Madama, rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Teresa Desideri, con domicilio eletto presso l’avv. Maria
Beatrice Zammit in Roma, via Alessandria, 130;
Regione Lazio, n.c.;
Regione Lazio, n.c.;
nei confronti di
Maria Euple Pacifici, n.c.;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio – inerzia del Comune di Castel Madama in
ordine alla convocazione di una Conferenza di servizi per acquisire gli atti
d'assenso necessari all'avviamento dell'attività di sede farmaceutica n. 2 del
medesimo Comune, nonchè sull'istanza del 20 marzo 2011 di rilascio di permesso
di costruire per il frazionamento ed il cambio di destinazione d'uso
dell'immobile sito in Castel Madama via Empolitana km 3+400;
e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di provvedere in ordine alla
convocazione della predetta Conferenza di servizi;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda alla indicata
Conferenza di servizi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Castel Madama;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio
2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante,
premesso di essere risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto con
bando 9 aprile 2001 n. 166 per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, ottenendo
con provvedimento 3 giugno 2008 n. 65516 , la sede n. 2 del Comune di Castel
Madama, esponeva di aver individuato un locale idoneo in via Empolitana Km
3,400 di proprietà del sig. Refrigeri, ottenendo parere favorevole da parte
della USL Roma G in data 12 maggio 2010 e che, tuttavia, in data 10 giugno 2010
l’Amministrazione rappresentava che il locale non aveva idonea destinazione
urbanistica. Di seguito, dunque, intercorsa una serie di sospensioni del
procedimento, l’istante, evidenziato di essere in attesa della definitiva
approvazione da parte della Regione di una variante al P.R.G. che prevede tra
l’altro, per l’area in esame destinazioni urbanistiche compatibili, invitava il
Comune a provvedere attraverso il rilascio di un permesso in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 14, d.P.R. 6 giugno 2011 n.
380. Con domanda del 20 marzo 2012, il sig. Refrigeri Antonio, nella qualità di
Amministratore unico della Società A&G.R., proprietaria dell’unità
immobiliare d’interesse, chiedeva il permesso di costruire per il frazionamento
ed il contestuale cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale
della predetta unità. Di seguito lo Sportello unico dell’Edilizia del Comune
comunicava al legale rappresentante della Società indicata che la procedura
istruttoria si sarebbe conclusa entro sessanta giorni dalla data di deposito
della domanda. Su istanza della ricorrente in qualità di interessata, il Comune
informava che lo Sportello Unico aveva fissato per la data del 20 giugno 2012
apposita Conferenza di servizi per acquisire e conseguire tutti i prescritti
atti di assenso e concedeva un’ulteriore proroga dei termini del procedimento,
che era reiterata sino al 31 marzo 2013 in attesa della conclusione del
procedimento.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente
proponeva ricorso deducendo i seguenti profili di illegittimità: violazione e
errata applicazione dell’art. 20, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i.
in relazione al comma 6 e all’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, nonché errore
nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità.
Chiedeva, dunque, previa declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato, di ordinarsi al Comune la convocazione
del Consiglio comunale e della Conferenza dei servizi ovvero di nominare un
Commissario ad acta perché provveda al posto dell’Amministrazione, con riserva
di proporre un autonomo giudizio ai fini risarcitori.
Si costituiva l’Amministrazione, precisando di aver
tempestivamente comunicato il preavviso di rigetto a fronte della mancanza di
compatibilità urbanistica dei locali individuati. Eccepiva, in via preliminare,
l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire poiché i
predetti locali non risultano né di proprietà né in disponibilità dell’istante.
In via gradata, chiedeva la reiezione del gravame poiché con nota prot. 4983
del 17 maggio 2012 il Comune aveva convocato la Conferenza di servizi per il 20
giugno 2012 e la ASL RM G faceva pervenire il proprio parere, sicchè era
redatto verbale, inviato alle pubbliche amministrazioni con nota prot. n. 6439
del 28 giugno 2012. Peraltro, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale
predisponeva lo schema di deliberazione da sottoporre all’assemblea consiliare
competente a rilasciare l’autorizzazione ai fini del rilascio di un permesso di
costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Tuttavia precisava che la convocazione del consiglio
comunale costituisce atto altamente discrezionale e che non esistono termini
perentori per la conclusione di siffatto procedimento.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione,
dopo il deposito di memorie in replica, la causa era trattenuta in decisione il
9 maggio 2013.
2 – Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’art.
31 c.p.a. dispone al primo comma che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può
chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.
Nella specie non pare potersi porre in dubbio la
sussistenza di una posizione legittimante in capo alla ricorrente, con
riferimento alla conclusione del procedimento teso all’ottenimento del permesso
di costruire per frazionamento e cambio di destinazione, stante da un lato la
sottoscrizione del contratto preliminare stipulato con la Società proprietaria
e del versamento della caparra alla medesima Società, come prelazione
sull’affitto del locale di cui si discute, dall’altro in riferimento più
specificamente alla individuazione del locale in questione come sede della
farmacia assegnata alla ricorrente.
3 – Passando, dunque, all’esame del merito, deve
rilevarsi che – come documentato dall’Amministrazione resistente – la
Conferenza dei servizi era convocata in data 20 giugno 2012 e successivamente
era redatto verbale poi inviato a tutti gli enti convocati, tant’è che il
Responsabile del servizio interessato predisponeva la delibera consiliare per
il rilascio del permesso in deroga in considerazione dell’elevato interesse
pubblico.
Per tale capo di domanda il ricorso, dunque, va
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tuttavia il procedimento non risulta concluso, non
essendo stato convocato il Consiglio comunale per l’adozione della prescritta
autorizzazione.
4 - Ai sensi dell’art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001,
sussiste l’obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento,
applicando le disposizioni ivi contenute in ordine anche all’eventuale
acquisizione di pareri di più amministrazioni ed alla convocazione della
Conferenza di servizi. In presenza dei presupposti, la P.A. è tenuta a
pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, secondo i
principi generali dell’azione amministrativa; infatti, la discrezionalità della
pubblica amministrazione nell’an e nel quomodo non implica che essa possa
sottrarsi all’obbligo di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle
ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all’interessato.
Nella specie l’art. 14 dello stesso decreto dispone
che “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia”.
A fortiori si deve, dunque, affermare che quando sia
stata convocata la Conferenza di Servizi e quest’ultima abbia assunto le
relative determinazioni, il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulle stesse,
mediante deliberazione del Consiglio Comunale; in difetto di tale pronuncia si
realizza, pertanto, un’ipotesi di silenzio-inadempimento, giustiziabile con il
rito ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010.
Tale affermazione trova una chiara conferma nella
fattispecie già esaminata dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. I,
09.12.2008, n. 2325), con riguardo alla previsione contenuta nell’ art. 5,
comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, relativamente al procedimento di
autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione degli impianti produttivi, per il quale si è detto che ad esito
della Conferenza di servizi, convocata ex art. 14 della l. n. 241/1990, il
Consiglio comunale è tenuto a pronunziarsi definitivamente entro sessanta
giorni .
Ne consegue che non può trovare condivisione la tesi
di parte resistente in ordine alla sottraibilità della convocazione del
Consiglio comunale ai principi che reggono il procedimento amministrativo,
laddove – come in questo caso – essa sia necessaria ai fini di concludere
comunque il procedimento. Il Comune è tenuto a valutare l’istanza e, in esito a
siffatta valutazione, a rilasciare l’autorizzazione o rigettarla motivatamente,
in modo da consentire l’eventuale corso della tutela del privato interessato.
5 – Per i motivi sopra esposti, in parziale
accoglimento del ricorso, deve ordinarsi al Comune di Castel Madama di adottare
i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata in ordine al
frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel
medesimo Comune alla via Empolitana Km 3+400, nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con
l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si
procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte
istante.
6 – In ragione del parziale accoglimento del ricorso,
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile con riferimento
all’istanza di convocazione della Conferenza di servizi ed, in ordine alla
domanda di conclusione del procedimento, ordina al Comune di Castel Madama di
adottare i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata in ordine al
frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel
medesimo Comune alla via Empolitana Km 3+400, nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con
l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si
procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte
istante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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