mercoledì 16 ottobre 2013

PROCEDIMENTO: il silenzio-inadempiemento nella fattispecie di cui all'art. 20 del Testo Unico dell'Edilizia - d.P.R. n. 380/01 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 3 giugno 2013 n. 5536).


PROCEDIMENTO: 
il silenzio-inadempiemento 
nella fattispecie di cui all'art. 20 
del Testo Unico dell'Edilizia - d.P.R. n. 380/01 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sentenza 3 giugno 2013 n. 5536)

Massima

1.  Ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste l'obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento attivato nel caso di specie con una istanza di frazionamento e di cambio di destinazione d'uso di un immobile, applicando le disposizioni ivi contenute in ordine all'eventuale acquisizione di pareri di più Amministrazioni e alla convocazione della Conferenza di Servizi. 
2.  In presenza dei presupposti, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, secondo i principi generali dell'azione amministrativa; infatti, la discrezionalità della P.A. nell' an e nel quantum non implica che essa possa sottrarsi all'obbligo di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all'interessato. 
3.  A fortiori si deve, dunque, affermare che quando sia stata convocata la Conferenza di Servizi e quest'ultima abbia assunto le relative determinazioni, il Comune ha l'obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del Consiglio Comunale . In difetto di tale pronuncia, si realizza pertanto un'ipotesi di silenzio-inadempimento , giustiziabile con il rito ex artt. 31 e 117 c.p.a..


Sentenza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2013, proposto da:
Fernanda Buccella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stenio Salzano e Paolo Ricciardi, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, viale Tiziano, 80; 
contro
Comune di Castel Madama, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Desideri, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Beatrice Zammit in Roma, via Alessandria, 130;
Regione Lazio, n.c.; 
nei confronti di
Maria Euple Pacifici, n.c.; 
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio – inerzia del Comune di Castel Madama in ordine alla convocazione di una Conferenza di servizi per acquisire gli atti d'assenso necessari all'avviamento dell'attività di sede farmaceutica n. 2 del medesimo Comune, nonchè sull'istanza del 20 marzo 2011 di rilascio di permesso di costruire per il frazionamento ed il cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Castel Madama via Empolitana km 3+400;
e per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di provvedere in ordine alla convocazione della predetta Conferenza di servizi;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda alla indicata Conferenza di servizi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Madama;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto con bando 9 aprile 2001 n. 166 per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, ottenendo con provvedimento 3 giugno 2008 n. 65516 , la sede n. 2 del Comune di Castel Madama, esponeva di aver individuato un locale idoneo in via Empolitana Km 3,400 di proprietà del sig. Refrigeri, ottenendo parere favorevole da parte della USL Roma G in data 12 maggio 2010 e che, tuttavia, in data 10 giugno 2010 l’Amministrazione rappresentava che il locale non aveva idonea destinazione urbanistica. Di seguito, dunque, intercorsa una serie di sospensioni del procedimento, l’istante, evidenziato di essere in attesa della definitiva approvazione da parte della Regione di una variante al P.R.G. che prevede tra l’altro, per l’area in esame destinazioni urbanistiche compatibili, invitava il Comune a provvedere attraverso il rilascio di un permesso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 14, d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380. Con domanda del 20 marzo 2012, il sig. Refrigeri Antonio, nella qualità di Amministratore unico della Società A&G.R., proprietaria dell’unità immobiliare d’interesse, chiedeva il permesso di costruire per il frazionamento ed il contestuale cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale della predetta unità. Di seguito lo Sportello unico dell’Edilizia del Comune comunicava al legale rappresentante della Società indicata che la procedura istruttoria si sarebbe conclusa entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda. Su istanza della ricorrente in qualità di interessata, il Comune informava che lo Sportello Unico aveva fissato per la data del 20 giugno 2012 apposita Conferenza di servizi per acquisire e conseguire tutti i prescritti atti di assenso e concedeva un’ulteriore proroga dei termini del procedimento, che era reiterata sino al 31 marzo 2013 in attesa della conclusione del procedimento.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso deducendo i seguenti profili di illegittimità: violazione e errata applicazione dell’art. 20, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i. in relazione al comma 6 e all’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, nonché errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità.
Chiedeva, dunque, previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato, di ordinarsi al Comune la convocazione del Consiglio comunale e della Conferenza dei servizi ovvero di nominare un Commissario ad acta perché provveda al posto dell’Amministrazione, con riserva di proporre un autonomo giudizio ai fini risarcitori.
Si costituiva l’Amministrazione, precisando di aver tempestivamente comunicato il preavviso di rigetto a fronte della mancanza di compatibilità urbanistica dei locali individuati. Eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire poiché i predetti locali non risultano né di proprietà né in disponibilità dell’istante. In via gradata, chiedeva la reiezione del gravame poiché con nota prot. 4983 del 17 maggio 2012 il Comune aveva convocato la Conferenza di servizi per il 20 giugno 2012 e la ASL RM G faceva pervenire il proprio parere, sicchè era redatto verbale, inviato alle pubbliche amministrazioni con nota prot. n. 6439 del 28 giugno 2012. Peraltro, il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale predisponeva lo schema di deliberazione da sottoporre all’assemblea consiliare competente a rilasciare l’autorizzazione ai fini del rilascio di un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Tuttavia precisava che la convocazione del consiglio comunale costituisce atto altamente discrezionale e che non esistono termini perentori per la conclusione di siffatto procedimento.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione, dopo il deposito di memorie in replica, la causa era trattenuta in decisione il 9 maggio 2013.
2 – Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’art. 31 c.p.a. dispone al primo comma che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.
Nella specie non pare potersi porre in dubbio la sussistenza di una posizione legittimante in capo alla ricorrente, con riferimento alla conclusione del procedimento teso all’ottenimento del permesso di costruire per frazionamento e cambio di destinazione, stante da un lato la sottoscrizione del contratto preliminare stipulato con la Società proprietaria e del versamento della caparra alla medesima Società, come prelazione sull’affitto del locale di cui si discute, dall’altro in riferimento più specificamente alla individuazione del locale in questione come sede della farmacia assegnata alla ricorrente.
3 – Passando, dunque, all’esame del merito, deve rilevarsi che – come documentato dall’Amministrazione resistente – la Conferenza dei servizi era convocata in data 20 giugno 2012 e successivamente era redatto verbale poi inviato a tutti gli enti convocati, tant’è che il Responsabile del servizio interessato predisponeva la delibera consiliare per il rilascio del permesso in deroga in considerazione dell’elevato interesse pubblico.
Per tale capo di domanda il ricorso, dunque, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tuttavia il procedimento non risulta concluso, non essendo stato convocato il Consiglio comunale per l’adozione della prescritta autorizzazione.
4 - Ai sensi dell’art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste l’obbligo del Comune di concludere comunque il procedimento, applicando le disposizioni ivi contenute in ordine anche all’eventuale acquisizione di pareri di più amministrazioni ed alla convocazione della Conferenza di servizi. In presenza dei presupposti, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente, con atto formale e motivatamente, secondo i principi generali dell’azione amministrativa; infatti, la discrezionalità della pubblica amministrazione nell’an e nel quomodo non implica che essa possa sottrarsi all’obbligo di provvedere esplicitamente e motivatamente sulle ragioni del suo intendimento favorevole o sfavorevole all’interessato.
Nella specie l’art. 14 dello stesso decreto dispone che “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia”.
A fortiori si deve, dunque, affermare che quando sia stata convocata la Conferenza di Servizi e quest’ultima abbia assunto le relative determinazioni, il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulle stesse, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; in difetto di tale pronuncia si realizza, pertanto, un’ipotesi di silenzio-inadempimento, giustiziabile con il rito ex artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010.
Tale affermazione trova una chiara conferma nella fattispecie già esaminata dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 09.12.2008, n. 2325), con riguardo alla previsione contenuta nell’ art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 447/1998, relativamente al procedimento di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi, per il quale si è detto che ad esito della Conferenza di servizi, convocata ex art. 14 della l. n. 241/1990, il Consiglio comunale è tenuto a pronunziarsi definitivamente entro sessanta giorni .
Ne consegue che non può trovare condivisione la tesi di parte resistente in ordine alla sottraibilità della convocazione del Consiglio comunale ai principi che reggono il procedimento amministrativo, laddove – come in questo caso – essa sia necessaria ai fini di concludere comunque il procedimento. Il Comune è tenuto a valutare l’istanza e, in esito a siffatta valutazione, a rilasciare l’autorizzazione o rigettarla motivatamente, in modo da consentire l’eventuale corso della tutela del privato interessato.
5 – Per i motivi sopra esposti, in parziale accoglimento del ricorso, deve ordinarsi al Comune di Castel Madama di adottare i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata in ordine al frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel medesimo Comune alla via Empolitana Km 3+400, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante.
6 – In ragione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile con riferimento all’istanza di convocazione della Conferenza di servizi ed, in ordine alla domanda di conclusione del procedimento, ordina al Comune di Castel Madama di adottare i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata in ordine al frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito nel medesimo Comune alla via Empolitana Km 3+400, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con l’avvertenza che in caso di perdurare dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera richiesta della parte istante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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