martedì 15 ottobre 2013

ENTI LOCALI: incompatibilità ed incandidabilità del Sindaco in due recenti pronunce della Consulta (Corte Cost., sentenze 5 giugno 2013 n. 120 e 6 dicembre 2012 n. 276).


ENTI LOCALI: 
incompatibilità ed incandidabilità del Sindaco 
in due recenti pronunce della Consult
(Corte Cost., sentenze 5 giugno 2013 n. 120 
e 6 dicembre 2012 n. 276). 

Massima n. 1 (Corte Cost. sentenza 5 giugno 2013 n. 120)

1. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 
2. La sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti - in assenza di un peculiare motivo (enucleabile all'interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idoneo ad attribuirne ragionevole giustificazione ed a prescindere dal momento di assunzione delle cariche medesime - porta (stante l'assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nella norma impugnata.


Massima n. 2 (Corte Cost., sentenza 6 dicembre 2012 n. 276)

1. È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 51 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, n. 4, t.u.e.l., nella parte in cui esclude le cause di opposizione ex lege n. 689 del 1981 dal novero di quelle che, al pari delle controversie tributarie, non determinano la decadenza ovvero l'incompatibilità con la carica di Sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Il procedimento di cui alla l. n. 689 del 1981 è da annoverarsi tra quelli civili a cognizione ordinaria tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria da parte dell'autorità competente, sicché non può essere in nessun modo paragonato con la lite in materia tributaria, la quale ha, invece, natura peculiare, essendo imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto.

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