lunedì 14 ottobre 2013

ENTI LOCALI: sulla causa di incompatibilità "per lite pendente" del Sindaco o del Consigliere "ex" art. 63 co. 1 n. 4 T.U.E.L. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, sentenza 3 gennaio 2012, n. 8).


ENTI LOCALI: 
sulla causa di incompatibilità 
"per lite pendente
del Sindaco o del Consigliere 
"ex" art. 63 co. 1 n. 4  T.U.E.L.
 (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 
sentenza 3 gennaio 2012, n. 8).


Massima 

1. Ai fini della rimozione della causa d’incompatibilità per lite pendente, prevista dall’art. 63, co. 1, n. 4, D.Lgs. n. 267/2000, è necessario e sufficiente che il soggetto, il quale versi in una siffatta situazione, ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venir meno nella sostanza l’incompatibilità d’interessi realizzatasi a seguito dell’instaurazione della lite medesima. 
2. Il sostanziale e incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa d’incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o il carattere pretestuoso della lite, inteso come artificiosa e maliziosa creazione o conservazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare l’eletto” (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. I. 12 febbraio 2008, n. 3384).

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