TRIBUTARIO:
imposta di registro e
causa in concreto dei contratti
(Cass. Trib., sentenza 5 giugno 2013 n. 14150).
Massima
1. In
tema di imposta di registro, il D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131, art. 20, attribuisce prevalenza, ai fini
dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca e agli
effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente; e
in tal senso vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale
rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più
atti.
2. Pertanto una pluralità di operazioni societarie e/o di negozi,
strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto
giuridico finale costituito dal trasferimento della proprietà di beni immobili,
vanno considerati, ai fini dell'imposta di
registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio
costituzionale di capacità contributiva".
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
I contribuenti costituivano, con
rogito registrato in Faenza il 4.2.2002, la Azienda agricola Cà del Fiume
s.r.l., conferendo il complesso immobiliare (formato da terreni e sovrastanti
fabbricati) facente parte di una preesistente azienda agricola gestita in forma
di società semplice.
Successivamente i soci cedevano a
due società (la Cooperativa trasporti Imola s.c.a.r.l. e il Consorzio trasporti
Faenza s.c.a.r.l.) le quote di partecipazione nella suddetta s.r.l..
La registrazione dell'atto di
costituzione della s.r.l. veniva effettuata in misura fissa. Le cessioni di
quote venivano registrate in esenzione d' imposta , essendo soggette
solo a imposta di bollo . Con avviso di liquidazione in
data 28.1.2005 l'amministrazione finanziaria recuperava le ordinarie imposte di
registro sull'operazione complessivamente considerata, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 1986, art. 20, ritenendola configurare un unico trasferimento di beni
alle predette cooperative.
Il ricorso dei contribuenti avverso
l'atto impositivo veniva respinto dalla commissione tributaria provinciale di
Ravenna.
In esito ad appello, la sentenza era
riformata dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in base al
fatto che la definizione dell'operazione (rappresentata dal trasferimento di
terreni agricoli mediante preliminare conferimento in società e successiva
cessione delle quote di questa) come elusiva dell'istituto contrattuale
della compravendita non aveva trovato logica dimostrazione,
"trattandosi di scelte libere permesse dall'ordinamento".
Contro la sentenza di secondo,
l'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Gli intimati hanno replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. - Col primo motivo, deducendo
violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1, 20 e 21,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente
censura la decisione per non aver considerato che la tassazione, nel caso di
specie, doveva tener conto degli effetti giuridici concretamente perseguiti
dall'operazione nel suo complesso, e non dei singoli negozi posti in essere;
donde non si sarebbe potuta escludere la debenza
dell' imposta ordinaria di registro in base alla mera considerazione
dell'autonomia negoziale, sul rilievo che trattavasi di scelte consentite
dall'ordinamento.
Col secondo motivo, invece,
l'amministrazione deduce l'insufficiente motivazione della sentenza per non
aver adeguatamente considerato che l'acquisizione delle quote da parte delle
società cooperative era stata precededuta da un ben definito intendimento,
risultante dalle copie dei verbali consiliari riportati in giudizio, di
acquisire giustappunto i terreni e non le mere quote di partecipazione in
s.r.l., posto che al momento della redazione dei verbali medesimi la s.r.l. non
era stata ancora costituita.
2. - I motivi, tra loro connessi e
suscettibili di unitario esame, sono fondati.
I presupposti di fatto della
controversia sono pacificamente i seguenti:
- il 25.1.2002 veniva costituita la
s.r.l. Azienda agricola Cà del Fiume, con conferimento dei terreni facenti
parte dell'anteriore azienda agricola gestita in forma di società semplice;
- con atti stipulati in progressione
cronologica nell'arco di un anno (il 25.2.2002, il 26.6.2002 e il 27.1.2003) i
soci della s.r.l.
cedevano alle due società
cooperative di trasporti tutte le quote di partecipazione nella s.r.l.
conferitaria dei terreni medesimi.
A fronte della tesi
dell'amministrazione finanziaria, condivisa dalla decisione di primo grado,
secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, i negozi suddetti
dovevano essere considerati come espressione di un fenomeno giuridico unitario,
tendente ad attuare l'effetto della compravendita , tanto più che le
due società di trasporti, cessionarie, non avevano manifestato alcun interesse
economico ad acquisire quote di un'azienda agricola, l'impugnata sentenza ha
ritenuto priva di logica dimostrazione la definizione del trasferimento come
"elusivo dell'istituto contrattuale della compravendita ,
trattandosi di scelte libere permesse dall'ordinamento".
In tal modo il profilo giuridico,
rilevante in causa, non è stato colto affatto.
Giacchè il profilo non era attinente
a una supposta elusione dell'istituto contrattuale, ma
dell' imposta . Invero, secondo la tesi esplicitata nell'atto
impositivo - e accolta dal giudice di primo grado -la cessione delle quote, sebbene
funzionale a garantire l'effetto giuridico finale del trasferimento di
proprietà dei beni immobili, era stata registrata in esenzione
d' imposta (salva la soggezione
a imposta di bollo ). E l'effettivo intento delle società
cessionarie, già suscettibile di esser tratto dall'evidenza degli effetti
giuridici dell'operazione nel suo complesso, era stato addirittura esplicitato
all'interno degli atti societari (i verbali del c.d.a. prodotti in giudizio).
Dalla trascrizione fattane nel
ricorso per cassazione si apprende che i verbali detti non avevano evidenziato
l'intento delle cessionarie di gestire un'azienda agricola, sebbene quello di
acquisire giustappunto il terreno, poichè - si dice - questo "si può
sfruttare per l'estrazione di materiali inerti, essendo destinato alla
realizzazione di una cassa di espansione per il fiume (OMISSIS)".
3. - In rapporto alle riferite
emergenze, appare del tutto inconferente la surriferita sbrigativa affermazione
con la quale la commissione tributaria regionale ha liquidato il punto
controverso.
In base al D.P.R. n. 131 del 1986,
art. 20, l' imposta di registro "è applicata secondo la
intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".
E questa corte ha più volte chiarito
(v. in particolare Sez. 5^ n. 14900/01; n. 2713/02) che la prevalenza della
natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro
titolo e sulla loro forma apparente vincola l'interprete a privilegiare,
nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la
sostanza sulla forma; id est, il dato giuridico reale conseguente alla natura
intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che
formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti. Con la
conseguenza di doversi riferire l'imposizione al risultato di un comportamento
sostanzialmente unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una
molteplicità di comportamenti formali.
A questa interpretazione (v. da
ultimo Sez. 6^ - 5 n. 4086/12) si è giunti, nella giurisprudenza della corte,
tenendo conto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione
patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa (avente come oggetto
l'atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una determinata
quantità di denaro da riscuotere, in corrispettivo del servizio di
registrazione), a quello dell' imposta (avente come oggetto la
manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza
economica).
Sicchè, inserendosi nell'ambito di
una simile evoluzione, il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20, vanno
interpretati nell'univoco senso che oggetto dell' imposta di
registro, per quanto genericamente e formalmente individuata nel riferimento
dell'art. 1, agli atti soggetti a registrazione o volontariamente presentati
per la registrazione, è, nella sostanza, costituito dagli effetti giuridici di
tali atti.
In questo senso si spiega la
condivisibile affermazione secondo la quale l'art. 20 - a differenza di quanto
ancora nella sostanza obiettato dagli attuali controricorrenti - non è soltanto
una norma interpretativa degli atti registrati, ma una disposizione intesa a
identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che
"è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti
giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li
compiono" (v. Sez. 5^ n. 2713/02).
4. - Può quindi osservarsi che in
senso ostativo non rileva il riferimento dell'impugnata sentenza all'istituto
dell'autonomìa privata, perchè l'assunzione, non degli atti registrati in sè,
ma dei loro effetti giuridici come oggetto dell' imposta di registro,
non ne determina lesione alcuna. Se è vero che i contraenti restano liberi di
perseguire l'assetto di interessi giuridici e patrimoniali sulla base di libere
scelte - nella gamma dei poteri negoziali messi a loro disposizione
dall'ordinamento - resta però che, ai fini dell' imposta di registro,
pur sempre rilevano, per una sola e costante qualificazione formulata dal
legislatore tributario, gli effetti giuridici finali, ancorchè conseguenti alla
parcellizzazione di singoli atti.
5. - Nè può seguirsi l'ulteriore
obiezione di cui al controricorso, diretta a sostenere che l'avversa censura
sarebbe in verità destinata a riaprire in sede di legittimità una legittima
valutazione di merito operata dal giudice tributario.
A mezzo dei due connessi motivi
l'amministrazione, difatti, chiede - come certamente si può fare nel giudizio
di cassazione - se la fattispecie complessa, costituita dai citati negozi
succedutisi in rapida sequenza, sia fiscalmente sussumibile, o meno, nel
precetto dettato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.
Pone cioè una questione di
sussunzione, presupponente una qualificazione dell'oggetto della norma, non una
critica della valutazione di merito.
6. - In conclusione l'impugnata
sentenza, in quanto affetta dai ripetuti errori di diritto e motivazionali, va
cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa
sezione.
Codesta rinnoverà l'interpretazione
dei dati concreti uniformandosi al seguente principio di diritto: "In tema
di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20,
attribuisce prevalenza, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati,
alla natura intrinseca e agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e
sulla loro forma apparente; e in tal senso vincola l'interprete a privilegiare
il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche
frazionatamente - in uno o più atti. Pertanto una pluralità di operazioni
societarie e/o di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di
produrre un unico effetto giuridico finale costituito dal trasferimento della
proprietà di beni immobili, vanno considerati, ai fini
dell' imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in
conformità al principio costituzionale di capacità contributiva".
Il giudice di rinvio provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa
l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 5
giugno 2013
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