PROCESSO:
effetti dell'improcedibilità del ricorso principale
sui ricorsi per motivi aggiunti
(T.A.R. Campania, Napoli,
sentenza 25 settembre 2013 n. 4416).
Massima
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso
introduttivo/principale non pregiudica la procedibilità dei ricorsi per motivi
aggiunti successivamente proposti, poiché, essendo questi volti a contrastare
(ai sensi dell’art. 1 L. 205/2000; ed oggi dell’art. 43 C.p.A.) provvedimenti
diversi rispetto a quello dell’impugnativa principale (ancorché con esso
connessi), possono essere comunque considerati costituenti distinti ricorsi,
visto che sono anche muniti di appositi mandati ad litem.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 dell’anno
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore avv. Vincenzo Folino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Dei Mille n° 16;
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore avv. Vincenzo Folino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Dei Mille n° 16;
contro
- Comune di Marigliano, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manfredi, con il quale è elettivamente
domiciliato in Napoli, alla via Veneto n° 288/A, presso lo studio dell’avv.
Salvatore Della Corte;
- Ciccarelli Andrea, non costituito;
- Ciccarelli Andrea, non costituito;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- quanto al ricorso introduttivo, della nota n. 29583
dell’8.10.2010, con la quale si è disposta la sospensione del procedimento di
approvazione del Piano degli interventi per l’anno 2011, presentato dalla Wind
in data 30.9.2010, e, ove necessario, dell’art. 5 del Regolamento comunale
Stazioni Radio Base, nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai primi motivi aggiunti, della nota n. 2784
del 3.02.2011 di diniego dell’autorizzazione per la realizzazione di una
stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data
31.12.2010, e ove occorrente, della nota prot. n° 2779 di pari data, di
comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del programma
delle installazioni per l’anno 2011, presentato dalla Wind in data 30.9.2010;
nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai secondi motivi aggiunti, della nota n.
6351 dell’11.03.2011 di annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi sul
Piano annuale degli interventi per l’anno 2011, presentato dalla Wind in data
30.9.2010, nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai terzi motivi aggiunti, della nota n. 14813
dell’8.06.2011 di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento
dell’autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzatoria
finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via
Miuli cod. NA 274) e presentata in data 31.12.2010, con contestuale sospensione
cautelare degli effetti della stessa; nonché – ove necessario – delle
presupposte disposizioni del regolamento comunale per l’autorizzazione degli
impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione di campi
elettromagnetici sul territorio; nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai quarti motivi aggiunti, della nota prot.
n. 20380 del 2.08.2011 di annullamento in autotutela della autorizzazione
tacita formatasi sulla istanza abilitativa volta alla realizzazione di una
stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data
31.12.2010; nonché per il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso introduttivo e quelli per motivi
aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Marigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013
il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il presente ricorso introduttivo/principale,
notificato il 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 22 dicembre, la Wind
Telecomunicazioni spa, dopo aver richiamato l’esistente contenzioso con il
Comune di Marigliano in ordine alla realizzazione della rete di telefonia
mobile in tale territorio (con le intervenute pronunce giudiziali, sentenza n.
3589/2010, con la quale era stata accertata l’approvazione per
silentium del Piano annuale per le installazioni di telefonia mobile
presentato da essa Wind per l’anno 2010, e ordinanza cautelare n. 2232/2010,
pronunziata nell’ambito del giudizio R.G. n. 5570/2010, di sospensione
dell’efficacia della nota n. 25689 del 6.9.2009, con la quale l’ente
territoriale aveva disposto l’annullamento in autotutela di tale Piano annuale
per l’anno 2010), ha esposto:
- che in forza di dette favorevoli pronunce era in
procinto di presentare le istanze autorizzatorie per poter realizzare le
installazioni previste nel Piano per l’anno 2010;
- che comunque, approssimandosi il termine del
30.9.2010, aveva provveduto a presentare cautelativamente anche il Piano per le
installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011 (non essendo stato possibile,
fino a quel momento, realizzare quelle programmate per l’anno 2010);
- che, tuttavia, anche sul nuovo Piano il Responsabile
del IV Settore del Comune di Marigliano aveva adottato la nota n. 29583/2010
con la quale, in applicazione dell’art. 5 del Regolamento per l’autorizzazione
degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai
campi elettromagnetici sul territorio, aveva disposto la sospensione del
procedimento di approvazione del Piano degli interventi presentato dalla Wind
per l’anno 2011.
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato,
unitamente al presupposto art. 5 del Regolamento comunale, la negativa nota
29583/2010 del Comune di Marigliano, chiedendone l’annullamento per i seguenti
motivi:
1. violazione di legge – violazione e mancata
applicazione dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da
quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di
Marigliano – violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
(preleggi al codice civile) – violazione del D.P.C.M. 8.7.2003 – violazione
degli artt. 4,8 e 16 della Legge Quadro 22.2.2001 n. 36 – eccesso di potere –
difetto di istruttoria – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in
diritto: il procedimento di approvazione del presentato Programma annuale per
l’anno 2011 sarebbe stato inammissibilmente sospesosine die, in palese
violazione dell’obbligo (previsto dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) di
concluderlo nel termine perentorio di gg. 90, pena la formazione di un assenso
silenzioso; pur potendo essere chiesta la presentazione di ulteriore documentazione,
non avrebbe però potuto paralizzarsi, attraverso il blocco del procedimento di
rilascio dei titoli abilitativi, la realizzazione della rete di telefonia
mobile;
2. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione della L. 3.11.1952 n. 1902, modificata con l’art. 4 della L.
21.12.1995 n. 1357 – violazione dell’art. 87 commi 5 e 6 del Decr. Leg.vo
259/2003 e dell’art. 8 della L. 22.2.2001 n. 36 – violazione degli artt. 1 e 2
della L. 241/1990 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento –
sviamento di potere: una sospensione del procedimento sarebbe prevista soltanto
dalla L. 1902/1952 in tema di concessioni edilizie, peraltro soltanto in casi
ben determinati; al di fuori di tali ipotesi, l’istituto della sospensione
dell’iter procedimentale preordinato al rilascio di un titolo abilitativo
sarebbe sconosciuto nel nostro ordinamento; il provvedimento impugnato
concretizzerebbe una indiscriminata moratoria sine die in
attesa della documentazione richiesta e della successiva approvazione della
pianificazione;
3. violazione di legge – violazione del Codice delle
Comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del
Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 –
difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere –
violazione del giusto procedimento: le indicazioni contenute nel Piano
presentato sarebbero del tutto adeguate a consentire un preventivo controllo
urbanistico ed edilizio; il richiamo alle disposizioni della L. Reg. Campania
14/2001 e della normativa nazionale sul catasto elettromagnetico sarebbe del
tutto improprio (non essendo la mancata allegazione della documentazione
pretesa dal Comune a impedire l’aggiornamento dei dati in catasto; il catasto delle
fonti fisse di radiazioni non ionizzanti (tanto quello regionale, quanto quello
nazionale) sarebbe da aggiornare, con i dati di trasmissione e potenza degli
impianti, soltanto dopo la realizzazione delle stazioni radio base; nessuna
specifica correlazione sussisterebbe tra la fase programmatoria e
l’aggiornamento dei dati catastali, atteso che lo strumento pianificatorio, che
potrebbe pur sempre essere bocciato dall’Amministrazione comunale, atterrebbe
ad una preliminare fase conoscitiva, da confermarsi successivamente con la
presentazione dei progetti, la realizzazione degli impianti e la loro
attivazione (previo parere ARPA); non avrebbe senso inserire in catasto i dati
contenuti in un programma, ovvero prima della realizzazione e attivazione degli
impianti in esso indicati; in ogni caso, nel presentato Piano sarebbero
contenuti tutti i dati necessari ed occorrenti all’aggiornamento catastale (con
esclusione della sola indicazione degli specifici siti di impianto, da
individuare in un momento successivo); se avesse svolto diligentemente la
dovuta attività istruttoria, il funzionario comunale operante si sarebbe
avveduto di essere in possesso di gran parte della documentazione richiesta;
volendosi accedere alla prospettazione del Comune di Marigliano, si costringerebbe
la società telefonica ad anticipare alla fase meramente programmatoria
l’acquisizione di tutta la documentazione da allegarsi soltanto in sede di
presentazione delle singole istanze autorizzatorie, o, per quel che concerne i
dati catastali, al momento dell’attivazione; il ragionamento seguito dal
dirigente comunale aggiungerebbe una fase procedimentale all’interno di uno
schema estremamente semplificato, così snaturando lo strumento programmatorio e
il procedimento delineato dal legislatore; se il gestore dovesse effettivamente
depositare tutti gli elaborati richiesti dal Comune di Marigliano, sarebbe
costretto ad eseguire, fin dalla fase programmatoria, una complessa e
dettagliata attività di ricerca/acquisizione/contrattualizzazione (con il rischio
di vederla vanificata qualora in sito individuato non fosse di gradimento del
Comune); in tal modo il Comune di Marigliano avrebbe determinato un evidente
aggravio procedimentale, in contrasto con il comma 9 dell’art. 87 del Decr.
Leg.vo 259/2003, il quale attribuisce agli enti la possibilità di introdurre
soltanto ulteriori forme di semplificazione procedimentale;
4. violazione di legge - violazione del Codice delle
Comunicazioni – violazione dell’art. 4 punto 3 del Codice delle Comunicazioni –
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Comune di
Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – violazione
dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento – difetto
assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del
giusto procedimento: l’atto impugnato sarebbe illegittimo in via derivata a
causa dei vizi riscontrabili nelle previsioni poste dall’art. 5 del Regolamento
comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio; tale
art. 5 sarebbe viziato in quanto non prevederebbe l’istituto del
silenzio-assenso per l’approvazione del Programma, nonché perché subordinerebbe
tale approvazione alla presentazione di una documentazione talmente cospicua e
articolata da snaturare tutto il procedimento e la ratio cui
si ispira la disciplina vigente; l’art. 5, infatti, richiederebbe tutta una
serie di documenti non previsti né dall’art. 87, né dall’Allegato 13 (modelli A
e B) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; il Programma dovrebbe
costituire uno strumento finalizzato a fornire un’indicazione soltanto
approssimativa delle aree suscettibili di essere interessate nel corso
dell’anno dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo
indicazioni specifiche e puntuali; il citato art. 5 del Regolamento comunale
risulterebbe in contrasto anche con altre disposizioni di rango superiore;
risulterebbe altresì violata l’uniformità della disciplina di settore su tutto
il territorio nazionale;
5. segue – illegittimità derivata – violazione di
legge (L. 22.2.2001 n. 36 e Decr. Leg.vo 1.8.2003 n. 259) – illegittimità
derivata da quelle degli artt. 5, 8 e 9 del Regolamento del Comune di Marigliano
– illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento – omessa
istruttoria – sviamento di potere: il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo per aver fatto applicazione di una disciplina incompatibile con la
normativa statale e comunitaria speciale, nonché determinante un chiaro
aggravamento procedimentale; il funzionario comunale, quindi, avrebbe dovuto
disapplicare tale disciplina regolamentare comunale.
Contestualmente, parte ricorrente ha anche chiesto il
risarcimento dei danni derivatile dall’azione amministrativa illegittimamente
svolta nell’occasione, e tanto sia a carico del Comune intimato, sia del
funzionario (Ciccarelli Andrea) che aveva adottato l’atto oggetto di gravame.
Con distinto ricorso per motivi aggiunti, notificato
il 4 aprile 2011 e depositato il successivo 18 aprile, la Wind
Telecomunicazioni spa ha impugnato anche la sopravvenuta nota prot. n. 2784 del
3.02.2011, con cui il Comune di Marigliano ha denegato l’autorizzazione per la
realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA
274) presentata dalla società telefonica in data 31.12.2010 (ovvero dopo
l’intervento della giudiziale sospensione, a mezzo dell’ordinanza n. 2232/2010
di questo T.A.R., dell’efficacia del provvedimento di annullamento del Piano
annuale delle installazioni telefoniche presentato per l’anno 2010), nonché,
ove occorrente, la nota prot. n° 2779 di pari data, di comunicazione dell’avvio
del procedimento per l’annullamento del programma annuale delle installazioni
presentato sempre dalla medesima società per l’anno 2011.
In particolare, parte ricorrente, premesso che il
funzionario comunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza autorizzatoria
riguardasse un impianto inserito soltanto nel Piano annuale per l’anno 2011
(mentre invece tale impianto era già compreso nel Piano annuale per l’anno
2010), ha proposto le seguenti censure:
1. violazione di legge – violazione e mancata
applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L.
15/2005 – eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – violazione e
mancata applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 – erronea valutazione dei
presupposti di fatto e di diritto – difetto assoluto di istruttoria: sarebbe
stata omessa la necessaria comunicazione preventiva dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza; tale omissione avrebbe impedito una
partecipazione procedimentale nell’ambito della quale avrebbero potuto
evidenziarsi più aspetti suscettibili di determinare un diverso esito
dell’azione amministrativa esperita (in particolare, che l’istanza
autorizzatoria oggetto di esame era già inserita nel Programma di installazioni
per l’anno 2010 e non in quello per l’anno 2011; che la detta istanza era stata
presentata solo una volta intervenute pronunce giudiziali che avevano
riconosciuto la validità del Piano annuale degli interventi per l’anno 2010;
che il richiamo alla nota costituente avviso del procedimento di annullamento
del Piano degli interventi per l’anno 2011 era improprio, fondandosi la
presentata istanza sull’analogo Piano relativo all’anno 2010, etc.);
2. violazione di legge – violazione dell’art. 3. L.
241/1990 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere
– travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto – violazione del
giusto procedimento – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 Decr.
Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli
artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile): la
motivazione utilizzata per negare il rilascio della chiesta autorizzazione
sarebbe frutto di un macroscopico difetto di istruttoria, non avendo il
dirigente verificato che la relativa istanza avrebbe avuto fondamento nel Piano
degli interventi per l’anno 2010 e non certo in quello per il 2011, presentato
solo prudenzialmente e tuzioristicamente; la richiesta autorizzatoria
riguarderebbe un sito (codice NA 274 – via Miuli) già inserito nel Piano
annuale Wind per il 2010, non sospeso nell’efficacia, e la stessa non avrebbe
potuto essere presentata prima, per essere stato il Piano illegittimamente
bloccato dall’Amministrazione comunale per due volte (e con l’ultimo
provvedimento sospeso nell’efficacia con ordinanza del TAR n. 2272 del
22.11.2010); sussisterebbe, quindi, un chiaro vizio della motivazione
utilizzata nell’occasione; il Comune manterrebbe un atteggiamento ostativo
frutto di preconcetti;
3. violazione di legge – violazione dell’art. 3 L.241/1990
– difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere –
travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto – violazione del
giusto procedimento – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 Decr.
Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli
artt. 5, 6 e 8 del regolamento del Comune di Marigliano – violazione dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile): la
società Wind Telecomunicazioni spa non avrebbe negato l’obbligo di presentare
annualmente un Piano delle installazioni di telefonia mobile nel territorio
comunale, per cui non si sarebbe posto alcun problema di disapplicazione di
norme regolamentari, come invece affermato nel diniego di autorizzazione, il
diniego di autorizzazione presenterebbe quindi una chiara illegittimità,
laddove verrebbe fatto riferimento all’istituto della disapplicazione di norme
regolamentari e all’insussistenza di un tale obbligo di disapplicazione;
4. segue – illegittimità derivata – violazione di
legge (L. 22.2.2001 n. 36; Decr. Leg.vo 1.8.2003 n. 259) illegittimità derivata
da quelle degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano –
illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria
– sviamento di potere: qualora l’istanza autorizzatoria denegata fosse
riconducibile al Piano delle installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011
(sospeso amministrativamente con la nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010), il
dirigente avrebbe dovuto disapplicare in parte qua la disposizione dell’art. 5
del Regolamento comunale di settore; il Piano annuale delle installazioni di
telefonia mobile dovrebbe essere finalizzato non ad individuare siti puntuali,
ma solo i criteri di massima e le linee guida per stabilire le aree ove
procedere alle installazioni delle SRB; le prescrizioni regolamentari che
impongono i medesimi oneri documentali di dettaglio prescritti per le DIA o le
singole istanze autorizzatorie risulterebbero incompatibili con le caratteristiche
programmatorie del Piano; in ogni caso, la società WIND avrebbe presentato
tutta la documentazione richiesta, anche per il sito codice NA 274 – via Miuli
in questione; il procedimento autorizzatorio potrebbe essere semplificato, ma
non certo aggravato con richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli
richiesti dalla normativa statale; l’art. 5 del Regolamento comunale
risulterebbe in contrasto con altre disposizioni di rango superiore;
5. violazione di legge – violazione del Decr. Leg.vo
1.8.2003 n. 259 – violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e
consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di pubblico interesse –
sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione del principio
dell’affidamento in buona fede – istruttoria carente e insufficiente: il
funzionario del Comune di Marigliano avrebbe utilizzato, per denegare la
presentata istanza, argomenti già disattesi in sede giurisdizionale (in
particolare con l’ordinanza TAR n. 2232/2010); come desumibile anche da accadimenti
precedenti, l’organo comunale avrebbe posto in essere una attività sviata, in
quanto finalizzata a frapporre comunque ostacoli alla realizzazione di
strutture di telefonia mobile nel territorio di Marigliano;
6. violazione di legge – violazione e mancata
applicazione dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da
quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di
Marigliano - violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
(preleggi al codice civile) – violazione del D.P.C.M. 8.7.2003 – violazione
degli artt. 4, 8 e 16 della legge quadro 36/2001 – eccesso di potere – difetto
di istruttoria – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto:
qualora l’istanza autorizzatoria denegata fosse riconducibile al Piano delle
installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011 (sospeso amministrativamente
con la nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010), il negativo provvedimento sarebbe
illegittimo in via derivata per i medesimi vizi inficianti la nota presupposta;
7. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione della L. 3.11.1952 n. 1902, modificata con l’art. 4 della L.
21.12.1995 n. 1357 – violazione dell’art. 87 commi 5 e 6 del Decr. Leg.vo
259/2003 e dell’art. 8 della L. 22.2.2001 n. 36 – violazione degli artt. 1 e 2
della L. 241/1990 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento –
sviamento di potere: il Comune di Marigliano avrebbe posto una indiscriminata
moratoria nell’esame del Programma per il 2011, bloccando tutte le procedure
abilitative di impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, ivi
compresa quelle finalizzata a realizzare la SRB di via Miuli; sarebbe stata
presa una misura soprassessoria non consentita dalla normativa di settore; il
procedimento in oggetto avrebbe dovuto essere comunque concluso con un
provvedimento espresso;
8. violazione di legge - violazione del Codice delle
Comunicazioni – violazione dell’art. 4 punto 3 del Codice delle Comunicazioni –
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Comune di
Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – difetto
assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del
giusto procedimento: l’atto impugnato sarebbe illegittimo oltre che per ragioni
proprie, anche in via derivata, a causa della infondatezza/illegittimità delle
ragioni poste a suo fondamento, nonché per un grave vizio di istruttoria
riguardante il procedimento; il richiamato art. 5 del Regolamento comunale per
l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio sarebbe viziato
perché subordinerebbe l’approvazione del Programma annuale delle installazioni
di telefonia mobile alla presentazione di una documentazione talmente cospicua
e articolata, da snaturare tutto il procedimento e la ratio cui
si ispira la disciplina vigente; il richiamo alle disposizioni della L.
Reg.Campania 14/2001 e della normativa nazionale sul catasto elettromagnetico
sarebbe del tutto improprio (non essendo l’allegazione della documentazione
pretesa dal Comune a impedire l’aggiornamento dei dati in catasto; il catasto
delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti (tanto quello regionale, quanto
quello nazionale) sarebbe da aggiornare, con i dati di trasmissione e potenza
degli impianti, soltanto dopo la realizzazione delle stazioni radio base;
nessuna specifica correlazione sussisterebbe tra la fase programmatoria e
l’aggiornamento dei dati catastali, atteso che lo strumento pianificatorio, che
potrebbe pur sempre essere bocciato dall’Amministrazione comunale, atterrebbe
ad una preliminare fase conoscitiva, da confermarsi successivamente con la
presentazione dei progetti, la realizzazione degli impianti e la loro
attivazione (previo parere ARPA); non avrebbe senso inserire in catasto i dati
contenuti in un programma, ovvero prima della realizzazione e attivazione degli
impianti in esso indicati; in ogni caso, nel presentato Piano sarebbero
contenuti tutti i dati necessari ed occorrenti all’aggiornamento catastale (con
esclusione della sola indicazione degli specifici siti di impianto, da
individuare in un momento successivo); se avesse svolto diligentemente la
dovuta attività istruttoria, il funzionario comunale si sarebbe avveduto di
essere in possesso di gran parte della documentazione richiesta; volendosi
accedere alla prospettazione del Comune di Marigliano, si costringerebbe la
società telefonica ad anticipare alla fase meramente programmatoria tutta la
documentazione da allegarsi soltanto in sede di presentazione delle singole
istanze autorizzatorie, o, per quel che concerne i dati catastali, al momento
dell’attivazione; il ragionamento seguito dal dirigente comunale aggiungerebbe
una fase procedimentale all’interno di una schema estremamente semplificato,
così snaturando lo strumento programmatorio e il procedimento delineato dal
legislatore; se il gestore dovesse effettivamente depositare tutti gli
elaborati richiesti dal Comune di Marigliano, sarebbe costretto ad eseguire, fin
dalla fase programmatoria, una complessa e dettagliata attività di
ricerca/acquisizione/contrattualizzazione (con il rischio di vederla vanificata
qualora in sito individuato non fosse di gradimento del Comune); in tal modo il
Comune di Marigliano avrebbe introdotto un evidente aggravio procedimentale, in
contrasto con il comma 9 dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003, il quale
attribuisce agli enti la possibilità di introdurre soltanto ulteriori forme di
semplificazione procedimentale.
Contestualmente, parte ricorrente ha, anche in questa
circostanza, chiesto il risarcimento dei danni derivatile dall’azione
amministrativa illegittimamente svolta nell’occasione, e tanto sia a carico del
Comune intimato, sia del funzionario (Ciccarelli Andrea) firmatario dell’atto
oggetto dell’ulteriore gravame proposto.
Con altro atto per motivi aggiunti, notificato il 10
maggio 2011 e depositato il successivo 16 maggio, la Wind Telecomunicazioni spa
ha interposto gravame avverso la sopravvenuta nota prot. n. 6351
dell’11.3.2011, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune
di Marigliano aveva proceduto all’annullamento dell’autorizzazione tacita
(formatasi per silentium) relativamente al Piano annuale per gli
interventi di telefonia mobile per l’anno 2011 (prodotto dalla società Wind con
nota prot. n. 28461 del 30.9.2010).
Nell’occasione, parte ricorrente, dopo aver ripercorso
i punti salienti della vicenda amministrativa che l’aveva vista contrapposta al
Comune di Marigliano, ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 – violazione dell’art. 11
della L. 47/1985 (oggi art. 38 DPR 380/2001) – eccesso di potere per violazione
dei principi del buon andamento della P.A., del giusto procedimento e della
conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur): il
dirigente del Comune di Marigliano, prima di procedere all’annullamento del
Piano delle installazioni di telefonia mobile presentato dalla Wind per l’anno
2011, avrebbe dovuto superare le notazioni contenute nell’ordinanza del TAR
Campania-Napoli n. 2232/2010, e non limitarsi a riproporre le argomentazioni
poste a base di un analogo provvedimento di annullamento (però sospeso
nell’efficacia appunto dal TAR); l’annullamento in parola non risulterebbe
affatto strumentale alla cura dell’interesse pubblico, né potrebbe essere
giustificato dal solo fine di ripristinare la legalità violata; l’atto
amministrativo invalido, infatti, può, ma non deve, essere annullato; lo
strumento programmatorio in questione, per definizione non potrebbe essere
strumento analitico e di dettaglio per individuare i siti da utilizzare per la
realizzazione della rete di telefonia mobile; la presentazione del Piano
dovrebbe, comunque, assicurare la libertà progettuale al gestore telefonico
trattandosi di utilizzare tecnologia in continua evoluzione; il Programma
dovrebbe costituire uno strumento finalizzato a fornire una indicazione
soltanto approssimativa delle aree interessate nel corso dell’anno
dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo indicazioni
specifiche e puntuali; la motivazione del provvedimento impugnato non darebbe
conto dell’avvenuta comparazione dei contrastanti interessi coinvolti; in ogni
caso sarebbe stata presentata documentazione analitica in relazione ad almeno
tre siti individuati;
2. violazione di legge – violazione dell’art. 3 co. 8
della L. 205/2000, come sostitutivo dell’art. 21 co. 7 della L. 1034/1971 –
inottemperanza ed elusione dell’ordine della magistratura – violazione
dell’art. 2909 cod. civ. – violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990 –
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – violazione del giusto
procedimento – sviamento di potere: il provvedimento di annullamento
confermerebbe atti già vagliati dal TAR e da questo sospesi nell’efficacia
(come da ordinanza cautelare n. 2232/2010), riproponendo le medesime
motivazioni; sarebbe solo nella fase successiva alla pianificazione che il
Comune potrebbe pretendere la produzione di puntuale documentazione in ordine
ai siti prescelti per l’installazione di impianti di telefonia mobile; il
funzionario comunale sarebbe incorso in una palese violazione del giudicato
cautelare formatosi sull’ordinanza n. 2232/2010 del TAR Campania-Napoli;
3. illegittimità derivata – violazione di legge (L.
36/2001 e Decr. Lg.vo 259/2003) – illegittimità derivata da quelle degli artt.
3, 8 e 9 del regolamento del Comune di Marigliano – illogicità –
irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento – omessa istruttoria –
sviamento di potere: il funzionario del Comune di Marigliano avrebbe senz’altro
dovuto disapplicare in parte qua la disposizione dell’art. 5 del regolamento
comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio; il
Piano annuale delle installazioni di telefonia mobile sarebbe uno strumento
destinato a descrivere la programmazione di massima progettata dalla società
telefonica, salvo sopravvenute esigenze tecnologiche, per la realizzazione
della rete di telefonia mobile nel territorio comunale; si tratterebbe di uno
strumento posto a disposizione della comunità locale onde temperare la
necessità tecnica di assicurare il funzionamento tecnologico di una rete
infrastrutturale (che ha bisogno di svilupparsi con criterio e gradualità), con
l’altrettanto meritevole esigenza di controllare un’aggressione al territorio
comunale; la presentazione del Piano dovrebbe, comunque, assicurare la libertà
progettuale al gestore telefonico trattandosi di utilizzare tecnologia in
continua evoluzione; il Programma dovrebbe costituire uno strumento finalizzato
a fornire una indicazione soltanto approssimativa delle aree interessate nel
corso dell’anno dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo
indicazioni specifiche e puntuali; le prescrizioni regolamentari che impongono
i medesimi oneri documentali di dettaglio prescritti per le DIA o le singole
istanze autorizzatorie, risulterebbero incompatibili con le caratteristiche
programmatorie del Piano; comunque sarebbero stati presentati tutti i documenti
richiesti, almeno in relazione a tre siti, incluso quello cod. NA 274 – via
Miuli; l’art. 5 del regolamento in parola richiederebbe una serie di attività
proprie, invece, del procedimento volto al rilascio dei singoli titoli
abilitativi previsti dall’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003; il procedimento
autorizzatorio potrebbe essere semplificato, ma non certo aggravato con
richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa
statale; l’art. 5 del Regolamento comunale risulterebbe in contrasto con altre
disposizioni di rango superiore; anche in sede amministrativa sussisterebbe
l’obbligo di disapplicare le disposizioni regolamentari illegittime;
4. violazione di legge – violazione del Decr. Leg.vo
259/2003 – violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, e
consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di pubblico interesse –
sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione del principio
dell’affidamento in buona fede – istruttoria carene e insufficiente: l’azione
amministrativa posta in essere dal funzionario del Comune di Marigliano sarebbe
con evidenza sviata, in quanto finalizzata esclusivamente a frapporre ostacoli
(nuovi o mediante riproposizione di argomenti già “bocciati” in sede
giudiziaria) alla realizzazione della rete di telefonia mobile nel territorio
comunale;
5. violazione di legge – violazione del codice delle
comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento del
Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 –
difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere –
violazione del giusto procedimento: il provvedimento impugnato sarebbe viziato,
oltre che in via propria, anche in via derivata, poiché l’art. 5 del
regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e
la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio
imporrebbe inammissibilmente l’allegazione di una copiosa documentazione invece
necessaria (secondo la normativa nazionale di rango legislativo) solo al
momento della presentazione delle istanze autorizzatorie per i singoli siti;
risulterebbe maggiormente semplificato un procedimento in cui i gestori possano
presentare un atto pianificatorio contenente una generica indicazione delle
zone di interesse ove localizzare le SRB, per presentare solo in un momento
successivo (in presenza della concreta esigenza di realizzazione dell’impianto programmato)
documentazione più specifica; l’impostazione data al procedimento de quo dal
funzionario del Comune di Margliano costringerebbe il gestore telefonico ad
anticipare alla fase programmatoria tutta la documentazione invece necessaria
solo per la presentazione di una DIA o di una istanza autorizatoria ex art. 87
Decr. Leg.vo 259/2003; la dettagliata documentazione richiesta dal Comune
risulterebbe in contrasto con le finalità meramente programmatorie del Piano
annuale.
In data 6 giugno 2011 si è costituito in giudizio il
Comune di Marigliano, contestando la fondatezza degli avversi assunti e
concludendo per la reiezione delle proposte domande.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato
il 14 luglio 2011 e depositato il successivo 19 luglio, sempre la Wind
Telecomunicazioni spa ha impugnato la nota prot. n. 14813 dell’8.06.2011, con
la quale il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marigliano, dopo
aver annullato in autotutela la precedente nota prot. n. 2784 del 3.2.2011, le
aveva dato comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’annullamento
dell’autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzatoria
finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via
Miuli cod. NA 274) e presentata in data 31.12.2010, con contestuale sospensione
cautelare degli effetti della stessa, nonché, nel contempo, precisando che la
competenza al rilascio del titolo abilitativo in questione sarebbe stata – ai
sensi dell’art. 3 co. 1 L.Reg. Campania 14/2001 - del Presidente
dell’Amministrazione provinciale di Napoli.
Anche in questa occasione la società ricorrente ha
ripercorso le tappe salienti del contenzioso amministrativo che l’aveva vista
contrapposta al Comune di Marigliano, articolando, quindi, i seguenti motivi di
ricorso:
1. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato
con Decr. Leg.vo 259/2003 – falsa applicazione dell’art. 3 della L. Reg.
14/2001 – violazione della delibera di G.R. n. 3864 del 30.12.2003 – difetto
assoluto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –
eccesso di potere – carenza di potere – violazione del giusto procedimento:
anche ove la potenza dell’impianto fosse superiore ai 100 watt, la competenza
alla relativa autorizzazione spetterebbe comunque all’Amministrazione comunale,
in ragione del fatto che la diposizione dell’art. 3 co. 1 L. Reg. 14/2001
(richiamata nell’atto gravato) sarebbe stata superata dal Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, e perciò da disapplicare; peraltro, il criterio
della sommatoria della potenza delle singole antenne, assunto a fondamento
dell’atto impugnato, sarebbe illogico e non esatto dal punto di vista tecnico
(posto che il dettato legislativo fa riferimento alla potenza di ogni singola
antenna, e che nessuna sommatoria di potenza sarebbe possibile tra antenne
riconducibili a sistemi diversi tra loro, eroganti potenze non sovrapponibili e
non incidenti simultaneamente, come del resto evidenziato dalla relazione ARPAC
e da istruttorie in proposito effettuate in altri giudizi);
2. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato
con Decr. Leg.vo 259/2003 – falsa applicazione dell’art. 3 della L. Reg.
14/2001 – violazione della delibera di G.R. n. 3864 del 30.12.2003 – difetto
assoluto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto –
eccesso di potere – carenza di potere – violazione del giusto procedimento: il
funzionario comunale riproporrebbe la questione della competenza comunale o
provinciale, assumendo un parametro (potenza totale dell’impianto) sconosciuto
alla sopravvenuta normativa introdotta dal T.U. delle Comunicazioni
Elettroniche; la questione circa le competenze degli enti locali sarebbe stata
risolta in via definitiva dalla Corte Costituzionale, che nella sent. 336/2005
avrebbe affermato che “i relativi procedimenti autorizzatori devono essere
necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto
il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi”;
il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di
telecomunicazione sarebbe tendenzialmente destinato ad assorbire ogni altro
procedimento, anche di natura edilizia; ogni questione sarebbe stata superata,
oltre che dal sopravvenire dell’art. 87 co. 2 e 3 Decr. Leg.vo 259/2003, anche
dalle dichiarazioni di incompetenza frapposte dalle amministrazioni provinciali
campane; l’ente locale competente in tema di atti abilitativi per le
infrastrutture di telecomunicazione andrebbe individuato nell’entità
esponenziale più prossima ai cittadini; in presenza di antinomie tra legge
regionale previgente e legge statale successiva, la prima risulterebbe
abrogata; la Giunta Regionale, con delibera n. 3862 del 30.12.2003, avrebbe “individuato
nel Comune l’Ente abilitato al rilascio della autorizzazione…relativamente
all’installazione di infrastrutture per…stazioni radio base per reti di
comunicazione elettroniche mobile GSM/UMTS”, e tale disposto avrebbe anche
resistito al vagli giurisdizionale (come da ordinanza n. 3053 del 26.5.2004 del
TAR Campania-Napoli);
3. violazione di legge – violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 L. 241/1990 – violazione del Codice delle
Comunicazioni – violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi
– travisamento dei presupposti in fatto e in diritto: sarebbe sconosciuto
all’ordinamento, mancando una norma che attribuisca un tale potere, l’ordine di
sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione tacitamente rilasciata;
4. segue – violazione di legge – violazione dell’art.
3 L. 241/1990 – difetto assoluto di istruttoria – falsa applicazione dell’art.
11 del regolamento comunale approvato con delibera di Cons. Com. n. 11 del
20.6.2006 e modificato con delibera di Cons. Com. n. 113 del 20.12.2007 –
travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – violazione e falsa
applicazione del Decr. Leg.vo n. 259/2003 – eccesso di potere – incompetenza
del Comune di Marigliano – violazione degli artt. 42 e 48 Decr. Leg.vo 267/2000
– violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – difetto assoluto di
istruttoria – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto –
sviamento: l’edificio scolastico preso in considerazione per la sua vicinanza
non sarebbe esattamente individuato, e comunque il dato della sua vicinanza al
sito dell’impianto sarebbe irrilevante, in quanto l’art. 11 del regolamento
comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio non imporrebbe
l’osservanza di alcuna distanza minima degli impianti telefonici dai recettori
sensibili; la motivazione dell’atto sul punto sarebbe, peraltro, carente; in
ogni caso la P.A. avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per segnalare
eventuali incompatibilità, e non agire in autotutela dopo il formarsi del
titolo silenzioso;
5. segue – violazione di legge – violazione e falsa
applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 eccessi di potere – incompetenza del
Comune di Marigliano - violazione degli artt. 42 e 48 Decr. Leg.vo 267/2000 –
illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del Decr. Leg.vo 259/2003 -
violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – difetto assoluto di
istruttoria – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto –
sviamento: anche qualora a base del disposto annullamento fosse l’art. 8 del
regolamento comunale (che impone, quale criterio localizzativo, quello di
ricercare la maggiore distanza possibile da abitazioni e recettori sensibili),
non sarebbe ravvisabile alcuna violazione, stante l’assenza di indicazioni
precise sulla distanza da dover rispettare; nel caso di specie il disposto
dell’art. 8 cit. sarebbe stato rispettato, visto anche il parere favorevole
dell’ARPAC sull’impianto; non competerebbe all’organo comunale contestare la
regolarità o meno delle misurazioni operate dall’ARPAC; l’ufficio tecnico del
Comune di Marigliano si sarebbe nell’occasione arrogato competenze sanitarie
non spettantigli;
6. violazione di legge – violazione dell’art. 86 del
Decr. Leg.vo 259/2003 e delle disposizioni comunitarie in materia – violazione
- illegittimità derivate da quelle degli artt. 8, 9 e 11 del regolamento
approvato con delibera di Cons. Com. n. 11 del 20.6.2006 e s.m.i. – eccesso di
potere, sviamento – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti di fatto e
diritto – omessa disapplicazione di disposizioni regolamentari illegittime:
qualora l’art. 8 del regolamento cit. imponesse effettivamente il rispetto di
specifiche distanze all’installazione di SRB, esso sarebbe illegittimo, non
potendosi porre divieti generalizzati in proposito, impeditivi della
realizzazione della rete di telefonia mobile; ogni competenza in materia
tecnico-sanitaria spetterebbe all’ARPA, e non al Comune;
7. violazioni di legge – violazione del Decr. Leg.vo
259/2003 e delle disposizioni comunitarie in materia – mancata disapplicazione
della illegittima disposizione di regolamento – illegittimità derivata da
quelle dell’art. 8 del regolamento adottato con delibera di Cons. Com. n.
11/2006 e s.m.i. – eccesso di potere, sviamento – difetto di istruttoria –
carenza dei presupposti di fatto e diritto: il sito prescelto sarebbe idoneo in
quanto rientrante tra quelli individuati nel Programma annuale di istallazione
degli impianti di telefonia mobile per l’anno 2010, assentito per
silentium; in ogni caso, l’imposizione di una previa verifica di
disponibilità di aree o edifici pubblici idonei all’installazione della SRB
risulterebbe in contrasto con l’art. 86 del Codice delle Comunicazioni, laddove
tali impianti sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, e perciò
compatibili con l’ubicazione in qualsiasi luogo (tanto pubblico, quanto
privato); la disposizione regolamentare in parola avrebbe dovuto quindi essere
disapplicata anche in sede amministrativa; peraltro, ben avrebbe potuto essere
il Comune ad indicare un’area ad esso appartenente idonea all’installazione.
Analogamente a quanto già fatto in precedenza, parte
ricorrente ha poi anche chiesto il risarcimento dei danni derivatile
dall’azione amministrativa illegittimamente svolta nell’occasione, e tanto sia
a carico del Comune intimato, sia del funzionario (Ciccarelli Andrea) che aveva
adottato l’atto oggetto di gravame.
Con decreto presidenziale n. 1238/2011 del 27.7.2011,
è stata accolta l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche avanzata
dalla società ricorrente, e il provvedimento di sospensione degli effetti
dell’autorizzazione tacitamente formatasi è stato a sua volta sospeso “limitatamente
alla esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto denominato via Miuli
cod. NA 274”, in tal modo venendo consentita la prosecuzione della
costruzione dell’impianto.
Con altro ricorso per motivi aggiunti, notificato tra
il 25 e il 25 agosto 2011 e depositato il successivo 29 agosto, la Wind
Telecomunicazioni spa ha impugnato l’ulteriore nota prot. n. 20380 del
2.08.2011, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di
Marigliano ha annullato in autotutela l’autorizzazione tacita formatasi sulla
istanza della società telefonica volta alla realizzazione di una stazione radio
base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010,
contestualmente declinando la competenza comunale al rilascio del titolo
abilitativo in questione.
Nell’occasione, la ricorrente, oltre a proporre motivi
di censura del tutto analoghi a quelli articolati con il ricorso per motivi
aggiunti depositato il 19 luglio 2011, si è anche doluto
- della circostanza che l’organo comunale non avrebbe
tenuto presente il contenuto del decreto cautelare n. 1283/2011, in tal modo
violandone il disposto;
- che sarebbe stato omessa ogni confutazione degli
argomenti esposti in sede giudiziaria per dimostrare l’assentibilità
dell’intervento in questione;
- non sarebbe stato dato conto dell’interesse pubblico
al disposto annullamento, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo
alla legalità violata;
- avrebbero dovuto essere meglio ponderati i
contrastanti interessi coinvolti nella vicenda.
Con decreto presidenziale n. 1394/2011 del 31.8.2011,
è stato poi ribadito quanto già disposto con il precedente provvedimento
monocratico (ovvero la possibilità di proseguire i lavori di realizzazione
dell’impianto di via Miuli).
E’ intervenuta, quindi, la nota prot. n. 24317 del 26
settembre 2011, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune
di Marigliano, dopo la ricezione (in data 23 settembre 2011) della
comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione della SRB di via Miuli
(e tanto in esecuzione del decreto cautelare presidenziale n. 1394/2011,
notificato alla P.A. in data 21.settembre 2011) ha ritenuto – adducendo la
sussistenza di “evidenti motivi di interesse pubblico alla sospensione dei
lavori in oggetto fino alla definizione della misura cautelare che interverrà
alla prossima udienza del 29.9.2011” – di diffidare la società Wind
telecomunicazioni a non iniziare i suddetti lavori fino al giorno 1 ottobre
2011.
In data 27 settembre 2011 il Comune di Marigliano si è
costituito per resistere anche ai terzi e ai quarti motivi aggiunti,
contestando la fondatezza delle avverse tesi.
Con ordinanza n. 1568/2011 del 29 settembre 2011,
questo Tribunale, accogliendo la domanda cautelare della società ricorrente ha
sospeso l’efficacia delle note prot. n. 6531 dell’11.3.2011 e prot. n. 20380
del 2.8.2011 del Comune di Marigliano
Il 23 aprile 2012 parte ricorrente ha depositato una
memoria.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013, infine, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia che ha dato origine al presente
giudizio si inserisce in un risalente e annoso contenzioso che vede
contrapposti la Wind Telecomunicazioni spa e il Comune di Marigliano sul tema
della installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio di detto
Comune.
In particolare, va sottolineato che tra tali parti
sono già intervenute più sentenze di questo TAR, e, segnatamente, la n.
3081/2010 (con cui è stata riconosciuta la legittimità della disposizione
regolamentare comunale che, alle società che gestiscono servizi di telefonia
mobile, impone la presentazione, annualmente, di un programma destinato rendere
noti all’ente territoriale quali sono gli impianti di cui è prevista
l’installazione); la n. 16408/2010 (con la quale è stata accertata l’avvenuta
approvazione, per silentium, del programma annuale presentato in
data 30.9.2009 dalla Wind Telecomunicazioni spa, in relazione agli impianti di
telefonia mobile da installare nell’anno 2010); la n. 3096/2011 (con cui è
stato annullato tanto il provvedimento del Comune di Marigliano di annullamento
del programma annuale presentato dalla Wind Telecomunicazioni per l’anno 2010;
quanto la presupposta – rispetto appunto a tale provvedimento amministrativo di
annullamento – disposizione di cui all’art. 5 del regolamento stazioni radio
base del Comune di Marigliano, ancorché “nella sola parte in cui stabilisce
quale sia la documentazione di cui è necessaria l’allegazione in sede di
presentazione del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia
mobile nel territorio comunale”).
In questa sede sono invece in discussione, il
programma degli impianti di telefonia mobile previsti per l’anno 2011,
presentato dalla Wind Telecomunicazioni in data 30.9.2010 (e in tale ambito è
stato di nuovo contestato il dettato dell’art. 5 del regolamento comunale per
le stazioni radio base); nonché l’autorizzazione alla realizzazione di una
specifica SRB (da ubicarsi nel sito di via Miuli – cod. NA 274).
Specificamente, per quanto riguarda il programma
annuale delle installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011, come detto
presentato dalla Wind Telecomunicazioni spa in data 30.9.2010, va evidenziato
che su di esso il Comune di Marigliano è intervenuto, dapprima sospendendone
l’iter di approvazione (con nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010, sull’assunto
della inadeguatezza della documentazione allegata, assumendola non conforme a
quella all’uopo richiesta dall’art. 5 del regolamento stazioni radio base); e
quindi, dopo aver dato avviso di avvio del relativo procedimento (con nota n.
279 del 3.2.2011), adottando la nota n. 6351 dell’11.3.2011, con la quale (sul
presupposto che la precedente sospensione del Programma annuale per il 2011 non
fosse stata seguita da altra determina con i provvedimenti definitivi, così da
essersi sostanziato un assenso silenzioso sul presentato programma) ha
annullato in autotutela l’atto abilitativo tacito in tal modo formatosi. E tale
annullamento è stato motivato, per un verso con il permanere delle ragioni che
avevano già indotto alla sospensione dell’atto; e, per altro verso,
riprendendo in toto le argomentazioni che nel passato avevano
indotto l’ente territoriale ad annullare l’analogo Programma presentato dalla
Wind per l’anno 2010.
Su queste premesse, è allora indiscutibile che il
provvedimento di sospensione del Programma annuale per il 2011 sia stato
superato dal successivo assenso su quest’ultimo, che lo stesso Comune ha
riconosciuto essersi sostanziato per silentium, e su cui l’ente si
è determinato ad intervenire con un annullamento in autotutela: di conseguenza,
il ricorso introduttivo – diretto a censurare proprio la detta sospensione – è
divenuto ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non potendo
parte ricorrente ricavare alcuna ulteriore utilità da un eventuale accoglimento
del gravame).
E’ pur vero che, con il ricorso introduttivo, vengono
anche sollevate censure avverso l’art. 5 del regolamento comunale per le
stazioni radio base, e che indubbiamente permane un interesse della Wind
Telecomunicazioni spa ad avere una giudiziale pronunzia sulla sua legittimità
delle disposizioni di tale articolo, atteso che sul suo testo si è fondato
anche il successivo provvedimento di annullamento dell’autorizzazione tacita
sul programma; ma va detto che le censure sul punto devono dirsi riprese – e
quindi riproposte – nel contesto dei secondi motivi aggiunti (depositati in data
16 maggio 2011), per cui la loro valutazione potrà avvenire in tale ambito.
A questo punto, va chiarito che la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso introduttivo/principale non pregiudica la
procedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti, poiché,
essendo questi volti a contrastare (ai sensi dell’art. 1 L. 205/2000; ed oggi
dell’art. 43 cpa) provvedimenti diversi rispetto a quello dell’impugnativa
principale (ancorché con esso connessi), possono essere comunque considerati
costituenti distinti ricorsi, visto che sono anche muniti di appositi
mandati ad litem (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 6959 del
22.10.2004; TAR Campania-Napoli n. 1122 del 26.2.2013; TAR Toscana n. 1586 del
6.11.2009; TAR Molise n. 120 del 9.4.2009; TAR Abruzzo-Pescara n. 387 del
9.4.2008; TAR Lombardia-Milano n. 1183 del 10.5.2006; TAR Valle d’Aosta n. 89
dell’11.7.2007; TAR Campania-Salerno n. 2716 dell’1.12.2004).
Circa, allora il primo ricorso per motivi aggiunti
(depositato in data 18.4.2011), esso va dichiarato inammissibile per carenza di
interesse, in relazione alla parte diretta all’impugnazione – ancorché posta
come soltanto eventuale – della nota prot. n. 2779 del 3.2.2011, con la quale
il Comune di Marigliano ha dato alla società Wind avviso di avvio del
procedimento volto all’annullamento del provvedimento formatosi per
silentium sul programma delle installazioni di telefonia mobile
presentato per l’anno 2011: trattasi, infatti, di atto meramente
endoprocedimentale, privo di valenza dispositiva, e, perciò, di autonoma
lesività.
Quanto, invece, al gravame di cui ai secondi motivi aggiunti
(depositato in data 16.5.2011), proposto avverso il provvedimento di
annullamento dell’assenso silenzioso intervenuto sul programma delle
installazioni Wind previste per l’anno 2011 (e, presupponente la presenza di
vizi anche nel dettato dell’art. 5 del regolamento comunale per le stazioni
radio base), va detto che tale atto gravato risulta illegittimo e va annullato.
Invero, atteso che le ragioni del disposto
annullamento sono le medesime utilizzate per annullare l’analogo programma
presentato dalla Wind Telecomunicazioni spa per l’anno 2010, e censurate da
questo Tribunale con la sentenza n. 3096/2011, non possono che ribadirsi anche
in questa sede i medesimi concetti affermati con tale pronunzia, e,
specificamente:
- che la pratica della società telefonica era munita
di allegazioni documentali sufficienti a renderla esaminabile, in quanto
presentata in conformità a quanto previsto dall’art. 87 e dall’allegato 13 del
Decr. Leg.vo 259/2003;
- che la documentazione ulteriore richiesta dall’art.
5 del regolamento comunale per le stazioni radio base risulta in contrasto con
il carattere meramente programmatorio del Piano delle installazioni di
telefonia mobile, la cui presentazione annualmente è richiesta ai gestori di
tale servizio; ed altresì che quanto ulteriormente richiesto viene a porsi in
netto contrasto con i principi di fondo cui sono improntate le norme dettate
dal Codice delle comunicazioni elettroniche nella materia delle
telecomunicazioni, che la giurisprudenza (cfr. Corte Cost. n° 129 del 28.3.2006;
Cons. di Stato se. VI, n° 4910 dell’8.10 2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889
del 28.2.2006; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 100 del 21.1.2005; T.A.R.
Campania-Napoli n° 2750 del 24.7.2008; T.A.R. Veneto n° 3601 del 28.9.2005) ha
riconosciuto desumibili dai criteri di delega contenuti nell’art. 41 della L.
166/2002 (ovvero previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e
trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e
ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei
medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di
autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in
conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241) e ancor prima
nelle direttive comunitarie da recepire, e che hanno portato alla previsione
del procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 87 citato;
- che l’applicazione dell’art. 5 citato comporterebbe
l’imposizione di un onere eccessivo a carico del gestore, per cui non è
condivisibile l’assunto di parte resistente che si tratterebbe, in effetti,
soltanto di una anticipazione della documentazione da dover comunque fornire in
un secondo momento (ovvero all’atto della presentazione delle istanze
autorizzatorie o delle DIA per i singoli impianti previsti);
- che tanto è spiegabile anche con il fatto che
l’installazione delle SRB previste nel programma è comunque eventuale e non
certa;
- che eventuali ragioni ostative all’installazione di
singoli impianti previsti nel piano annuale ben possono essere oggetto di
idonea verifica in sede di presentazione delle richieste autorizzatorie degli
stessi.
A tanto, va, altresì, aggiunto che, in ogni caso,
l’art. 5 del regolamento del Comune di Marigliano per le stazioni radio base
risulta già annullato (quanto meno nella parte che in questa sede interessa, e
con effetti erga omnes) dalla ricordata sentenza n. 3096/2011 di
questo TAR, per cui su di esso non avrebbe potuto fondarsi il provvedimento di
annullamento qui in esame; e che, peraltro, in quest’ultimo non appaiono
esplicitati i motivi di pubblico interesse atti a giustificare il disposto
ritiro, la cui sussistenza è necessaria (alla stregua dell’art. 21 nonies L.
241/1990 – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 4770 del 10.8.2011; TAR Piemonte n.
905 del 23.7.2013; TAR Campania-Napoli n. 1123 del 26.2.2013; TAR
Abruzzo-Pescara n. 100 del 7.2.2013; TAR Campania-Napoli n. 239 del 10.1.2013;
TAR Campania-Napoli n. 4412 del 6.11.2012; TAR Puglia-Lecce n. 1505 del
12.9.2012) a prescindere dal mero interesse al ripristino della legalità
violata.
A questo punto, può passarsi ad esaminare le questioni
riguardanti la singola stazione radio base di via Miuli – cod. Na 274, per la
realizzazione della quale la Wind Telecomunicazioni spa ha presentato apposita
istanza autorizzatoria in data 31.12.2010; e, in proposito, può essere ribadito
quanto già esposto nell’ordinanza cautelare n. 1568/2011 di questo Tribunale.
In particolare, va posto in risalto come il diniego
inizialmente opposto all’istanza ampliativa dal Comune di Marigliano (con la
nota prot. n. 2784 del 3.2.2011) sia stato dallo stesso annullato in autotutela
con la successiva nota prot. n. 14813 dell’8.6.2011, con la quale,
contestualmente, l’organo amministrativo ha anche riconosciuto l’avvenuto
accoglimento della richiesta per intervenuto silenzio-assenso sulla stessa (ai
sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003): perciò, il primo ricorso per motivi
aggiunti articolato (depositato il 18.4.2011) risulta improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui è volto ad impugnare
appunto l’iniziale diniego (ormai non più efficace).
Parallelamente, poi, il terzo ricorso per motivi
aggiunti (depositato il 19.7.2011) risulta in parte inammissibile per carenza
di interesse (ovvero quanto alla parte finalizzata a censurare l’avviso dato
alla società Wind dell’avvio del procedimento per l’annullamento
dell’autorizzazione formatasi per silentium), essendo tale avviso
un atto meramente endoprocedimentale, privo di valenza dispositiva e di
autonoma lesività; e per la restante parte (cioè laddove destinato
all’impugnazione dell’ordine, adottato ai sensi dell’art. 7 co. 2 L. 241/1990,
di sospensione cautelare dell’efficacia dell’autorizzazione tacitamente
formatasi) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto
superato dal provvedimento prot. n. 20380 del 2.8.2011, di definitivo
annullamento dell’autorizzazione in parola.
Ecco, quindi, che l’interesse della società Wind
rimane attualmente incentrato esclusivamente sul gravame interposto, a mezzo
dei quarti motivi aggiunti (depositati il 29.8.2011), avverso la testé
ricordata nota prot. n. 20380 del 2.8.2011, con la quale l’annullamento dell’autorizzazione
è stato giustificato per più ragioni, e con la quale è stata altresì affermata
l’incompetenza dell’ente comunale a provvedere sull’istanza in questione.
Orbene, in ordine a tale provvedimento negativo
ritiene il Collegio di condividere tutte le doglianze articolate dalla
ricorrente, per cui esso va annullato.
Specificamente, va in primis detto che, alla stregua
di quanto affermato in subiecta materia dal Consiglio di Stato
sez. VI con la decisione n° 3792 del 28.6.2007, devono dirsi attribuite, ai
sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 (da leggersi alla luce dell’art. 118
Cost.), ai Comuni tutte le funzioni amministrative riguardanti il rilascio dei
titoli autorizzatori necessari per la realizzazione di impianti radioelettrici
(e, in tale ottica, l’art. 3 co. 1 L. Reg. Campania 14/2001, invocato dal
Comune di Marigliano per fondare una residuale competenza della Provincia,
risulta abrogato, in applicazione dell’art. 10 L. 10.2.1953 n° 62, per
incompatibilità appunto con la sopravvenuta disciplina posta dagli artt. 86 e
87 Decr. Leg.vo 259/2003).
Circa, poi, le altre argomentazioni utilizzate
dall’organo comunale per giustificare il disposto annullamento, parimenti da
condividere, in quanto precise ed esaurienti, appaiono le controdeduzioni fatte
in proposito dalla società telefonica (e non contrastate dalla difesa dell’ente
territoriale in sede di giudizio), e cioè:
- che l’edificio scolastico preso in considerazione
per la sua vicinanza alla stazione radio base non risulta esattamente
individuato, e comunque l’eventuale sua vicinanza al sito dell’impianto sarebbe
irrilevante, in quanto l’art. 11 del regolamento comunale per l’autorizzazione
degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai
campi elettromagnetici sul territorio non impone l’osservanza di una distanza
minima degli impianti telefonici dai recettori sensibili, per cui la
motivazione dell’atto sul punto appare carente;
- che, in ogni caso, la P.A. avrebbe dovuto
tempestivamente attivarsi per segnalare eventuali incompatibilità, e non agire
in autotutela dopo il formarsi del titolo silenzioso, tanto più che il sito
prescelto risultava tra quelli già individuati nel Programma annuale di
istallazione degli impianti di telefonia mobile per l’anno 2010,
assentito per silentium;
- che l’imposizione di una previa verifica di
disponibilità di aree o edifici pubblici idonei all’installazione della SRB
risulta in contrasto con l’art. 86 del Codice delle Comunicazioni, laddove tali
impianti sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, e perciò
compatibili con l’ubicazione in qualsiasi luogo (tanto pubblico, quanto
privato);
- che anche a voler richiamare il disposto dell’art. 8
del regolamento comunale (che impone, quale criterio localizzativo, quello di
ricercare la maggiore distanza possibile da abitazioni e recettori sensibili),
nella specie non può ravvisarsi alcuna violazione di tale norma, stante
l’assenza di indicazioni precise sulla distanza da dover rispettare;
- che, peraltro, nel caso di specie il disposto
dell’art. 8 cit. appare rispettato, visto anche il parere favorevole dell’ARPAC
sull’impianto, e visto che non compete all’organo comunale contestare la
regolarità o meno delle misurazioni operate dall’ARPAC;
- che il Comune non può imporre divieti generalizzati
di localizzazione delle stazione radio base, impeditivi della realizzazione
della rete di telefonia mobile;
- che ogni competenza in materia tecnico-sanitaria
spetta all’ARPA, e non al Comune;
- che non è stato dato conto della sussistenza di uno
specifico interesse pubblico al disposto annullamento, non essendo all’uopo
sufficiente il mero richiamo all’esigenza di ripristino della legalità violata.
Peraltro, va soggiunto che il complessivo svolgimento
della vicenda amministrativa oggetto del presente, articolato, giudizio (il
quale, come già detto si inserisce in un più ampio contesto, comprendente anche
i giudizi RG 1201/2010 e RG n° 5570/2010, definiti, rispettivamente con le
sentenze n° 16408/2010 e n° 3096/2011, recanti statuizioni favorevoli alla
ricorrente) evidenzia uno sviato esercizio dell’azione amministrativa, poiché
nella sostanza tendente, mediante la frapposizione di reiterati e pretestuosi
ostacoli burocratico-amministrativi, ad impedire la realizzazione – ovvero il
completamento - della rete di telefonia mobile della Wind Telecomunicazioni spa
nel territorio del Comune di Marigliano; e tale aspetto risulta da ultimo
confermato dall’intervento dell’abnorme provvedimento dirigenziale,
soprassessorio e temporaneo, prot. n° 24317 del 26.9.2011, destinato
inammissibilmente ad incidere sulle statuizioni cautelari di cui al decreto
Presidenziale n° 1394/2011 di questo T.A.R..
Pertanto, il provvedimento di ritiro in questione va
annullato.
Rimangono da esaminare le domande che la Wind
Telecomunicazioni spa ha avanzato per conseguire il risarcimento dei danni che
assume di aver subito in dipendenza dell’azione amministrativa posta in essere
a mezzo degli atti oggetto di gravame in questa sede; domande proposte tanto
nei confronti del Comune di Marigliano, quanto nei confronti del funzionario
responsabile del Settore IV – Urbanistica di detto Comune, che ha firmato gli
atti lesivi.
Può prescindersi dall’affrontare la pur sussistente
problematica circa la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio nei
confronti del funzionario suddetto (stante la sua mancata costituzione in
giudizio e l’omissione dell’allegazione degli originali degli avvisi di
ricevimento delle notifiche a lui effettuate a mezzo posta – cfr. Cass. Civ. n.
8717 del 10.4.2013; Cass. Civ. n. 19387 dell’8.11.2012; Cons. di Stato sez. VI,
n. 6564 del 29.11.2002; Cons. di Stato sez. V, n. 1877 del 4.4.2002; Cons. di
Stato sez. V, n. 927 del 12.6.1998; TAR Campania-Napoli n. 17290 del 3.9.2010;
TAR Lazio-Roma n. 3409 del 6.5.2005), per essere tali domande infondate nel
merito.
In proposito, va evidenziato che a sostegno delle
articolate domande la società ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di
parte, volta a chiarire la portata dei danni verificatisi e a fornire elementi
per la loro quantificazione (anche se va detto che tale consulenza è stata
redatta in relazione al diverso giudizio RG 5570/2010, poi definito con la
sentenza n. 3096/2011, con la quale questo Tribunale ha disatteso la domanda
risarcitoria nel suo ambito proposta).
Comunque, anche nel presente giudizio vengono lamentati
pregiudizi riconducibili al tardivo completamento della rete di telefonia
mobile Wind nel territorio di Marigliano, e si assume che essi sarebbero
diretta conseguenza di “ostacoli” burocratici determinati dall’azione
amministrativa posta in essere dal Comune; pregiudizi individuati come danni
emergenti (ovvero spese giudiziarie, esborsi per la locazione dei siti, etc.),
danni da lucro cessante (ovvero il mancato guadagno ricavabile dall’attivazione
delle ulteriori stazioni radio base), nonché come danno all’immagine che la
Wind Telecomunicazioni avrebbe accusato a seguito della situazione
verificatasi.
Come già detto, tuttavia, i danni da valutare sono
solo quelli connessi alle impugnazioni proposte in questo giudizio (essendosi
il Tribunale, con la ricordata sentenza n. 3096/2011, già pronunciato
negativamente su analoghe precedenti pretese), ovvero quelli ricollegabili ai
provvedimenti che, per un verso hanno avuto una negativa incidenza sul
programma annuale delle installazioni di telefonia mobile presentato dalla
società Wind per l’anno 2011, e per altro verso hanno, sempre negativamente,
influito sulla realizzazione dell’unico impianto (sito cod. NA 274 – via
Miuli), per il quale la società interessata ha presentato una istanza
autorizzatoria ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 in data 31.12.2010.
Ecco, allora, che anche in questa sede non può che
ribadirsi quanto già affermato nella sentenza n. 3096/2011, e cioè che non
appare ipotizzabile che un pregiudizio al completamento della rete di telefonia
mobile sia derivato dall’essere la P.A. intervenuta sul piano annuale delle
installazioni (nella specie annullando l’autorizzazione formatasi per
silentium su di esso, ancorché dopo che in precedenza era stata
disposta una sospensione del procedimento di sua approvazione), e ciò perché,
stante il contenuto meramente programmatico del Piano, le installazioni in
questo prese in considerazione possono, ma non necessariamente devono, essere
realizzate; e perché, comunque, è sempre poi necessario ottenere l’autorizzazione
ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 per le singole SRB ritenute necessarie (anche
eventualmente per quelle non già inserite nel piano, ma della realizzazione
delle quali sia insorta una impellente necessità): pertanto, ogni aspetto di
danno, in questa sede, non potrà che essere valutato in collegamento con la
rilevanza rivestita, nell’ambito dell’esistente rete di telefonia mobile Wind
nel territorio di Marigliano, della sola SRB cod. 274 - via Miuli (ovvero
dell’unica SRB per la quale la Wind Telecomunicazioni spa risulta aver poi
presentato specifica domanda autorizzatoria).
Ebbene, la prodotta consulenza di parte, sebbene
fornisca ampie spiegazioni su come sia organizzata in astratto una rete di
telefonia mobile, non dà però conto di quale peculiare rilevanza avrebbe avuto
in concreto la SRB in commento, ed anzi, laddove spiega che a carenze di
installazioni è possibile sopperire con specifici accorgimenti tecnici, lascia
desumere che al pregiudizio eventualmente verificatosi si sia in sostanza posto
tempestivo riparo (tanto più che si è trattato della mancanza di una unica SRB,
peraltro da inserirsi in un secondo momento nell’ambito di una regolarmente
funzionante già da tempo): quindi deve escludersi che vi si stato un mancato
guadagno derivante dall’omessa attivazione di detta ulteriore SRB, posto che
deve presumersi che la rete di telefonia mobile abbia comunque continuato a
funzionare, così come avvenuto in precedenza, su tutto il territorio comunale
(né, in contrario, è stata fornita alcuna prova).
Parimenti assoluta carenza probatoria vi è circa le
voci qualificate come danno emergente: se pure in consulenza viene fatto
riferimento a canoni locativi pagati per l’utilizzo del sito, nonché ad altri
esborsi avvenuti per più ragioni di tipo diverso, in realtà, però, nessun
elemento atto a dar concretamente conto di tali affermazioni è stato prodotto,
in tal modo non assolvendosi all’onere probatorio incombente sulla richiedente.
E analoghe considerazioni vanno fatte anche in
riferimento al dedotto danno all’immagine, che la società ricorrente pure
assume esserle derivato nell’occasione: non solo l’interessata affronta la
problematica in modo del tutto generico (cioè senza dare analitico conto di
quali siano stati gli effettivi aspetti pregiudizievoli sofferti), ma neppure
fornisce elementi concreti atti a dimostrare il verificarsi di aspetti
pregiudizievoli (ad es. notizie giornalistiche circa notevoli o reiterati
disservizi dipendenti dalla cattiva copertura del territorio con il segnale,
etc.).
A tanto, va poi soggiunto che il verificarsi di
effettivi e sostanziali danni a carico della società Wind appare essere
escludibile in conseguenza del fatto che alla stessa è stata sempre assicurata
una immediata tutela cautelare (anche monocratica), nelle varie occasioni in
cui la stessa è stata richiesta.
Pertanto, le domande risarcitorie proposte in questo
giudizio vanno respinte.
L’accoglimento soltanto parziale delle domande
azionate (e, in particolare tenuto conto della reiezione di quelle
risarcitorie), induce a compensare le spese di giudizio tra le parti
costituite, mentre nulla va disposto in riferimento al non costituito Ciccarelli
Andrea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato
da motivi aggiunti e proposto dalla Wind Telecomunicazioni spa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso
introduttivo/principale quanto alle formulate domande annullatorie;
2) dichiara, quanto alle proposte domande
annullatorie, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 18.4.2011, in parte
inammissibile e in parte improcedibile;
3) in accoglimento della domanda annullatoria proposta
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.5.2011, annulla la nota
prot. n. 6351 dell’11.3.2011 a firma del responsabile del Settore IV –
Urbanistica del Comune di Marigliano, nonché, per la parte d’interesse, il
presupposto art. 5 del regolamento del Comune di Marigliano per
l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio;
4) dichiara, quanto alle proposte domande
annullatorie, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19.7.2011, in parte
inammissibile e in parte improcedibile;
5) in accoglimento della domanda annullatoria proposta
con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.8.2011, annulla la nota
prot. n. 20380 del 2.8.2011 a firma del responsabile del Settore IV –
Urbanistica del Comune di Marigliano;
6) respinge tutte formulate le domande risarcitorie;
7) compensa le spese di giudizio tra le parti
costituite, mentre nulla dispone in proposito in riferimento al non costituito
Ciccarelli Andrea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei
giorni 7 marzo 2013, 23 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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