lunedì 14 ottobre 2013

PROCESSO: effetti dell'improcedibilità del ricorso principale sui ricorsi per motivi aggiunti (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 25 settembre 2013 n. 4416).


PROCESSO:
 effetti dell'improcedibilità del ricorso principale 
sui ricorsi per motivi aggiunti 
(T.A.R. Campania, Napoli, 
sentenza 25 settembre 2013 n. 4416).


Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo/principale non pregiudica la procedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti, poiché, essendo questi volti a contrastare (ai sensi dell’art. 1 L. 205/2000; ed oggi dell’art. 43 C.p.A.) provvedimenti diversi rispetto a quello dell’impugnativa principale (ancorché con esso connessi), possono essere comunque considerati costituenti distinti ricorsi, visto che sono anche muniti di appositi mandati ad litem.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7194 dell’anno 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore avv. Vincenzo Folino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Dei Mille n° 16;
contro
- Comune di Marigliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Manfredi, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Veneto n° 288/A, presso lo studio dell’avv. Salvatore Della Corte;
- Ciccarelli Andrea, non costituito;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- quanto al ricorso introduttivo, della nota n. 29583 dell’8.10.2010, con la quale si è disposta la sospensione del procedimento di approvazione del Piano degli interventi per l’anno 2011, presentato dalla Wind in data 30.9.2010, e, ove necessario, dell’art. 5 del Regolamento comunale Stazioni Radio Base, nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai primi motivi aggiunti, della nota n. 2784 del 3.02.2011 di diniego dell’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010, e ove occorrente, della nota prot. n° 2779 di pari data, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del programma delle installazioni per l’anno 2011, presentato dalla Wind in data 30.9.2010; nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai secondi motivi aggiunti, della nota n. 6351 dell’11.03.2011 di annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi sul Piano annuale degli interventi per l’anno 2011, presentato dalla Wind in data 30.9.2010, nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai terzi motivi aggiunti, della nota n. 14813 dell’8.06.2011 di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzatoria finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) e presentata in data 31.12.2010, con contestuale sospensione cautelare degli effetti della stessa; nonché – ove necessario – delle presupposte disposizioni del regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione di campi elettromagnetici sul territorio; nonché per il risarcimento del danno subito;
- quanto ai quarti motivi aggiunti, della nota prot. n. 20380 del 2.08.2011 di annullamento in autotutela della autorizzazione tacita formatasi sulla istanza abilitativa volta alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010; nonché per il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il presente ricorso introduttivo/principale, notificato il 9 dicembre 2010 e depositato il successivo 22 dicembre, la Wind Telecomunicazioni spa, dopo aver richiamato l’esistente contenzioso con il Comune di Marigliano in ordine alla realizzazione della rete di telefonia mobile in tale territorio (con le intervenute pronunce giudiziali, sentenza n. 3589/2010, con la quale era stata accertata l’approvazione per silentium del Piano annuale per le installazioni di telefonia mobile presentato da essa Wind per l’anno 2010, e ordinanza cautelare n. 2232/2010, pronunziata nell’ambito del giudizio R.G. n. 5570/2010, di sospensione dell’efficacia della nota n. 25689 del 6.9.2009, con la quale l’ente territoriale aveva disposto l’annullamento in autotutela di tale Piano annuale per l’anno 2010), ha esposto:
- che in forza di dette favorevoli pronunce era in procinto di presentare le istanze autorizzatorie per poter realizzare le installazioni previste nel Piano per l’anno 2010;
- che comunque, approssimandosi il termine del 30.9.2010, aveva provveduto a presentare cautelativamente anche il Piano per le installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011 (non essendo stato possibile, fino a quel momento, realizzare quelle programmate per l’anno 2010);
- che, tuttavia, anche sul nuovo Piano il Responsabile del IV Settore del Comune di Marigliano aveva adottato la nota n. 29583/2010 con la quale, in applicazione dell’art. 5 del Regolamento per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio, aveva disposto la sospensione del procedimento di approvazione del Piano degli interventi presentato dalla Wind per l’anno 2011.
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato, unitamente al presupposto art. 5 del Regolamento comunale, la negativa nota 29583/2010 del Comune di Marigliano, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile) – violazione del D.P.C.M. 8.7.2003 – violazione degli artt. 4,8 e 16 della Legge Quadro 22.2.2001 n. 36 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto: il procedimento di approvazione del presentato Programma annuale per l’anno 2011 sarebbe stato inammissibilmente sospesosine die, in palese violazione dell’obbligo (previsto dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) di concluderlo nel termine perentorio di gg. 90, pena la formazione di un assenso silenzioso; pur potendo essere chiesta la presentazione di ulteriore documentazione, non avrebbe però potuto paralizzarsi, attraverso il blocco del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, la realizzazione della rete di telefonia mobile;
2. violazione di legge – violazione e falsa applicazione della L. 3.11.1952 n. 1902, modificata con l’art. 4 della L. 21.12.1995 n. 1357 – violazione dell’art. 87 commi 5 e 6 del Decr. Leg.vo 259/2003 e dell’art. 8 della L. 22.2.2001 n. 36 – violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – sviamento di potere: una sospensione del procedimento sarebbe prevista soltanto dalla L. 1902/1952 in tema di concessioni edilizie, peraltro soltanto in casi ben determinati; al di fuori di tali ipotesi, l’istituto della sospensione dell’iter procedimentale preordinato al rilascio di un titolo abilitativo sarebbe sconosciuto nel nostro ordinamento; il provvedimento impugnato concretizzerebbe una indiscriminata moratoria sine die in attesa della documentazione richiesta e della successiva approvazione della pianificazione;
3. violazione di legge – violazione del Codice delle Comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento: le indicazioni contenute nel Piano presentato sarebbero del tutto adeguate a consentire un preventivo controllo urbanistico ed edilizio; il richiamo alle disposizioni della L. Reg. Campania 14/2001 e della normativa nazionale sul catasto elettromagnetico sarebbe del tutto improprio (non essendo la mancata allegazione della documentazione pretesa dal Comune a impedire l’aggiornamento dei dati in catasto; il catasto delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti (tanto quello regionale, quanto quello nazionale) sarebbe da aggiornare, con i dati di trasmissione e potenza degli impianti, soltanto dopo la realizzazione delle stazioni radio base; nessuna specifica correlazione sussisterebbe tra la fase programmatoria e l’aggiornamento dei dati catastali, atteso che lo strumento pianificatorio, che potrebbe pur sempre essere bocciato dall’Amministrazione comunale, atterrebbe ad una preliminare fase conoscitiva, da confermarsi successivamente con la presentazione dei progetti, la realizzazione degli impianti e la loro attivazione (previo parere ARPA); non avrebbe senso inserire in catasto i dati contenuti in un programma, ovvero prima della realizzazione e attivazione degli impianti in esso indicati; in ogni caso, nel presentato Piano sarebbero contenuti tutti i dati necessari ed occorrenti all’aggiornamento catastale (con esclusione della sola indicazione degli specifici siti di impianto, da individuare in un momento successivo); se avesse svolto diligentemente la dovuta attività istruttoria, il funzionario comunale operante si sarebbe avveduto di essere in possesso di gran parte della documentazione richiesta; volendosi accedere alla prospettazione del Comune di Marigliano, si costringerebbe la società telefonica ad anticipare alla fase meramente programmatoria l’acquisizione di tutta la documentazione da allegarsi soltanto in sede di presentazione delle singole istanze autorizzatorie, o, per quel che concerne i dati catastali, al momento dell’attivazione; il ragionamento seguito dal dirigente comunale aggiungerebbe una fase procedimentale all’interno di uno schema estremamente semplificato, così snaturando lo strumento programmatorio e il procedimento delineato dal legislatore; se il gestore dovesse effettivamente depositare tutti gli elaborati richiesti dal Comune di Marigliano, sarebbe costretto ad eseguire, fin dalla fase programmatoria, una complessa e dettagliata attività di ricerca/acquisizione/contrattualizzazione (con il rischio di vederla vanificata qualora in sito individuato non fosse di gradimento del Comune); in tal modo il Comune di Marigliano avrebbe determinato un evidente aggravio procedimentale, in contrasto con il comma 9 dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003, il quale attribuisce agli enti la possibilità di introdurre soltanto ulteriori forme di semplificazione procedimentale;
4. violazione di legge - violazione del Codice delle Comunicazioni – violazione dell’art. 4 punto 3 del Codice delle Comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento: l’atto impugnato sarebbe illegittimo in via derivata a causa dei vizi riscontrabili nelle previsioni poste dall’art. 5 del Regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio; tale art. 5 sarebbe viziato in quanto non prevederebbe l’istituto del silenzio-assenso per l’approvazione del Programma, nonché perché subordinerebbe tale approvazione alla presentazione di una documentazione talmente cospicua e articolata da snaturare tutto il procedimento e la ratio cui si ispira la disciplina vigente; l’art. 5, infatti, richiederebbe tutta una serie di documenti non previsti né dall’art. 87, né dall’Allegato 13 (modelli A e B) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; il Programma dovrebbe costituire uno strumento finalizzato a fornire un’indicazione soltanto approssimativa delle aree suscettibili di essere interessate nel corso dell’anno dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo indicazioni specifiche e puntuali; il citato art. 5 del Regolamento comunale risulterebbe in contrasto anche con altre disposizioni di rango superiore; risulterebbe altresì violata l’uniformità della disciplina di settore su tutto il territorio nazionale;
5. segue – illegittimità derivata – violazione di legge (L. 22.2.2001 n. 36 e Decr. Leg.vo 1.8.2003 n. 259) – illegittimità derivata da quelle degli artt. 5, 8 e 9 del Regolamento del Comune di Marigliano – illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento – omessa istruttoria – sviamento di potere: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per aver fatto applicazione di una disciplina incompatibile con la normativa statale e comunitaria speciale, nonché determinante un chiaro aggravamento procedimentale; il funzionario comunale, quindi, avrebbe dovuto disapplicare tale disciplina regolamentare comunale.
Contestualmente, parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivatile dall’azione amministrativa illegittimamente svolta nell’occasione, e tanto sia a carico del Comune intimato, sia del funzionario (Ciccarelli Andrea) che aveva adottato l’atto oggetto di gravame.
Con distinto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2011 e depositato il successivo 18 aprile, la Wind Telecomunicazioni spa ha impugnato anche la sopravvenuta nota prot. n. 2784 del 3.02.2011, con cui il Comune di Marigliano ha denegato l’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata dalla società telefonica in data 31.12.2010 (ovvero dopo l’intervento della giudiziale sospensione, a mezzo dell’ordinanza n. 2232/2010 di questo T.A.R., dell’efficacia del provvedimento di annullamento del Piano annuale delle installazioni telefoniche presentato per l’anno 2010), nonché, ove occorrente, la nota prot. n° 2779 di pari data, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del programma annuale delle installazioni presentato sempre dalla medesima società per l’anno 2011.
In particolare, parte ricorrente, premesso che il funzionario comunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza autorizzatoria riguardasse un impianto inserito soltanto nel Piano annuale per l’anno 2011 (mentre invece tale impianto era già compreso nel Piano annuale per l’anno 2010), ha proposto le seguenti censure:
1. violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 15/2005 – eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – violazione e mancata applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – difetto assoluto di istruttoria: sarebbe stata omessa la necessaria comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; tale omissione avrebbe impedito una partecipazione procedimentale nell’ambito della quale avrebbero potuto evidenziarsi più aspetti suscettibili di determinare un diverso esito dell’azione amministrativa esperita (in particolare, che l’istanza autorizzatoria oggetto di esame era già inserita nel Programma di installazioni per l’anno 2010 e non in quello per l’anno 2011; che la detta istanza era stata presentata solo una volta intervenute pronunce giudiziali che avevano riconosciuto la validità del Piano annuale degli interventi per l’anno 2010; che il richiamo alla nota costituente avviso del procedimento di annullamento del Piano degli interventi per l’anno 2011 era improprio, fondandosi la presentata istanza sull’analogo Piano relativo all’anno 2010, etc.);
2. violazione di legge – violazione dell’art. 3. L. 241/1990 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto – violazione del giusto procedimento – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile): la motivazione utilizzata per negare il rilascio della chiesta autorizzazione sarebbe frutto di un macroscopico difetto di istruttoria, non avendo il dirigente verificato che la relativa istanza avrebbe avuto fondamento nel Piano degli interventi per l’anno 2010 e non certo in quello per il 2011, presentato solo prudenzialmente e tuzioristicamente; la richiesta autorizzatoria riguarderebbe un sito (codice NA 274 – via Miuli) già inserito nel Piano annuale Wind per il 2010, non sospeso nell’efficacia, e la stessa non avrebbe potuto essere presentata prima, per essere stato il Piano illegittimamente bloccato dall’Amministrazione comunale per due volte (e con l’ultimo provvedimento sospeso nell’efficacia con ordinanza del TAR n. 2272 del 22.11.2010); sussisterebbe, quindi, un chiaro vizio della motivazione utilizzata nell’occasione; il Comune manterrebbe un atteggiamento ostativo frutto di preconcetti;
3. violazione di legge – violazione dell’art. 3 L.241/1990 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto – violazione del giusto procedimento – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del regolamento del Comune di Marigliano – violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile): la società Wind Telecomunicazioni spa non avrebbe negato l’obbligo di presentare annualmente un Piano delle installazioni di telefonia mobile nel territorio comunale, per cui non si sarebbe posto alcun problema di disapplicazione di norme regolamentari, come invece affermato nel diniego di autorizzazione, il diniego di autorizzazione presenterebbe quindi una chiara illegittimità, laddove verrebbe fatto riferimento all’istituto della disapplicazione di norme regolamentari e all’insussistenza di un tale obbligo di disapplicazione;
4. segue – illegittimità derivata – violazione di legge (L. 22.2.2001 n. 36; Decr. Leg.vo 1.8.2003 n. 259) illegittimità derivata da quelle degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano – illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria – sviamento di potere: qualora l’istanza autorizzatoria denegata fosse riconducibile al Piano delle installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011 (sospeso amministrativamente con la nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010), il dirigente avrebbe dovuto disapplicare in parte qua la disposizione dell’art. 5 del Regolamento comunale di settore; il Piano annuale delle installazioni di telefonia mobile dovrebbe essere finalizzato non ad individuare siti puntuali, ma solo i criteri di massima e le linee guida per stabilire le aree ove procedere alle installazioni delle SRB; le prescrizioni regolamentari che impongono i medesimi oneri documentali di dettaglio prescritti per le DIA o le singole istanze autorizzatorie risulterebbero incompatibili con le caratteristiche programmatorie del Piano; in ogni caso, la società WIND avrebbe presentato tutta la documentazione richiesta, anche per il sito codice NA 274 – via Miuli in questione; il procedimento autorizzatorio potrebbe essere semplificato, ma non certo aggravato con richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa statale; l’art. 5 del Regolamento comunale risulterebbe in contrasto con altre disposizioni di rango superiore;
5. violazione di legge – violazione del Decr. Leg.vo 1.8.2003 n. 259 – violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di pubblico interesse – sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione del principio dell’affidamento in buona fede – istruttoria carente e insufficiente: il funzionario del Comune di Marigliano avrebbe utilizzato, per denegare la presentata istanza, argomenti già disattesi in sede giurisdizionale (in particolare con l’ordinanza TAR n. 2232/2010); come desumibile anche da accadimenti precedenti, l’organo comunale avrebbe posto in essere una attività sviata, in quanto finalizzata a frapporre comunque ostacoli alla realizzazione di strutture di telefonia mobile nel territorio di Marigliano;
6. violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003 – illegittimità derivata da quelle delle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 del Regolamento del Comune di Marigliano - violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi al codice civile) – violazione del D.P.C.M. 8.7.2003 – violazione degli artt. 4, 8 e 16 della legge quadro 36/2001 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento assoluto dei presupposti in fatto e in diritto: qualora l’istanza autorizzatoria denegata fosse riconducibile al Piano delle installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011 (sospeso amministrativamente con la nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010), il negativo provvedimento sarebbe illegittimo in via derivata per i medesimi vizi inficianti la nota presupposta;
7. violazione di legge – violazione e falsa applicazione della L. 3.11.1952 n. 1902, modificata con l’art. 4 della L. 21.12.1995 n. 1357 – violazione dell’art. 87 commi 5 e 6 del Decr. Leg.vo 259/2003 e dell’art. 8 della L. 22.2.2001 n. 36 – violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – sviamento di potere: il Comune di Marigliano avrebbe posto una indiscriminata moratoria nell’esame del Programma per il 2011, bloccando tutte le procedure abilitative di impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, ivi compresa quelle finalizzata a realizzare la SRB di via Miuli; sarebbe stata presa una misura soprassessoria non consentita dalla normativa di settore; il procedimento in oggetto avrebbe dovuto essere comunque concluso con un provvedimento espresso;
8. violazione di legge - violazione del Codice delle Comunicazioni – violazione dell’art. 4 punto 3 del Codice delle Comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento del Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento: l’atto impugnato sarebbe illegittimo oltre che per ragioni proprie, anche in via derivata, a causa della infondatezza/illegittimità delle ragioni poste a suo fondamento, nonché per un grave vizio di istruttoria riguardante il procedimento; il richiamato art. 5 del Regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio sarebbe viziato perché subordinerebbe l’approvazione del Programma annuale delle installazioni di telefonia mobile alla presentazione di una documentazione talmente cospicua e articolata, da snaturare tutto il procedimento e la ratio cui si ispira la disciplina vigente; il richiamo alle disposizioni della L. Reg.Campania 14/2001 e della normativa nazionale sul catasto elettromagnetico sarebbe del tutto improprio (non essendo l’allegazione della documentazione pretesa dal Comune a impedire l’aggiornamento dei dati in catasto; il catasto delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti (tanto quello regionale, quanto quello nazionale) sarebbe da aggiornare, con i dati di trasmissione e potenza degli impianti, soltanto dopo la realizzazione delle stazioni radio base; nessuna specifica correlazione sussisterebbe tra la fase programmatoria e l’aggiornamento dei dati catastali, atteso che lo strumento pianificatorio, che potrebbe pur sempre essere bocciato dall’Amministrazione comunale, atterrebbe ad una preliminare fase conoscitiva, da confermarsi successivamente con la presentazione dei progetti, la realizzazione degli impianti e la loro attivazione (previo parere ARPA); non avrebbe senso inserire in catasto i dati contenuti in un programma, ovvero prima della realizzazione e attivazione degli impianti in esso indicati; in ogni caso, nel presentato Piano sarebbero contenuti tutti i dati necessari ed occorrenti all’aggiornamento catastale (con esclusione della sola indicazione degli specifici siti di impianto, da individuare in un momento successivo); se avesse svolto diligentemente la dovuta attività istruttoria, il funzionario comunale si sarebbe avveduto di essere in possesso di gran parte della documentazione richiesta; volendosi accedere alla prospettazione del Comune di Marigliano, si costringerebbe la società telefonica ad anticipare alla fase meramente programmatoria tutta la documentazione da allegarsi soltanto in sede di presentazione delle singole istanze autorizzatorie, o, per quel che concerne i dati catastali, al momento dell’attivazione; il ragionamento seguito dal dirigente comunale aggiungerebbe una fase procedimentale all’interno di una schema estremamente semplificato, così snaturando lo strumento programmatorio e il procedimento delineato dal legislatore; se il gestore dovesse effettivamente depositare tutti gli elaborati richiesti dal Comune di Marigliano, sarebbe costretto ad eseguire, fin dalla fase programmatoria, una complessa e dettagliata attività di ricerca/acquisizione/contrattualizzazione (con il rischio di vederla vanificata qualora in sito individuato non fosse di gradimento del Comune); in tal modo il Comune di Marigliano avrebbe introdotto un evidente aggravio procedimentale, in contrasto con il comma 9 dell’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003, il quale attribuisce agli enti la possibilità di introdurre soltanto ulteriori forme di semplificazione procedimentale.
Contestualmente, parte ricorrente ha, anche in questa circostanza, chiesto il risarcimento dei danni derivatile dall’azione amministrativa illegittimamente svolta nell’occasione, e tanto sia a carico del Comune intimato, sia del funzionario (Ciccarelli Andrea) firmatario dell’atto oggetto dell’ulteriore gravame proposto.
Con altro atto per motivi aggiunti, notificato il 10 maggio 2011 e depositato il successivo 16 maggio, la Wind Telecomunicazioni spa ha interposto gravame avverso la sopravvenuta nota prot. n. 6351 dell’11.3.2011, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marigliano aveva proceduto all’annullamento dell’autorizzazione tacita (formatasi per silentium) relativamente al Piano annuale per gli interventi di telefonia mobile per l’anno 2011 (prodotto dalla società Wind con nota prot. n. 28461 del 30.9.2010).
Nell’occasione, parte ricorrente, dopo aver ripercorso i punti salienti della vicenda amministrativa che l’aveva vista contrapposta al Comune di Marigliano, ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1. violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 – violazione dell’art. 11 della L. 47/1985 (oggi art. 38 DPR 380/2001) – eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento della P.A., del giusto procedimento e della conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non vitiatur): il dirigente del Comune di Marigliano, prima di procedere all’annullamento del Piano delle installazioni di telefonia mobile presentato dalla Wind per l’anno 2011, avrebbe dovuto superare le notazioni contenute nell’ordinanza del TAR Campania-Napoli n. 2232/2010, e non limitarsi a riproporre le argomentazioni poste a base di un analogo provvedimento di annullamento (però sospeso nell’efficacia appunto dal TAR); l’annullamento in parola non risulterebbe affatto strumentale alla cura dell’interesse pubblico, né potrebbe essere giustificato dal solo fine di ripristinare la legalità violata; l’atto amministrativo invalido, infatti, può, ma non deve, essere annullato; lo strumento programmatorio in questione, per definizione non potrebbe essere strumento analitico e di dettaglio per individuare i siti da utilizzare per la realizzazione della rete di telefonia mobile; la presentazione del Piano dovrebbe, comunque, assicurare la libertà progettuale al gestore telefonico trattandosi di utilizzare tecnologia in continua evoluzione; il Programma dovrebbe costituire uno strumento finalizzato a fornire una indicazione soltanto approssimativa delle aree interessate nel corso dell’anno dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo indicazioni specifiche e puntuali; la motivazione del provvedimento impugnato non darebbe conto dell’avvenuta comparazione dei contrastanti interessi coinvolti; in ogni caso sarebbe stata presentata documentazione analitica in relazione ad almeno tre siti individuati;
2. violazione di legge – violazione dell’art. 3 co. 8 della L. 205/2000, come sostitutivo dell’art. 21 co. 7 della L. 1034/1971 – inottemperanza ed elusione dell’ordine della magistratura – violazione dell’art. 2909 cod. civ. – violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990 – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – violazione del giusto procedimento – sviamento di potere: il provvedimento di annullamento confermerebbe atti già vagliati dal TAR e da questo sospesi nell’efficacia (come da ordinanza cautelare n. 2232/2010), riproponendo le medesime motivazioni; sarebbe solo nella fase successiva alla pianificazione che il Comune potrebbe pretendere la produzione di puntuale documentazione in ordine ai siti prescelti per l’installazione di impianti di telefonia mobile; il funzionario comunale sarebbe incorso in una palese violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza n. 2232/2010 del TAR Campania-Napoli;
3. illegittimità derivata – violazione di legge (L. 36/2001 e Decr. Lg.vo 259/2003) – illegittimità derivata da quelle degli artt. 3, 8 e 9 del regolamento del Comune di Marigliano – illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento – omessa istruttoria – sviamento di potere: il funzionario del Comune di Marigliano avrebbe senz’altro dovuto disapplicare in parte qua la disposizione dell’art. 5 del regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio; il Piano annuale delle installazioni di telefonia mobile sarebbe uno strumento destinato a descrivere la programmazione di massima progettata dalla società telefonica, salvo sopravvenute esigenze tecnologiche, per la realizzazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale; si tratterebbe di uno strumento posto a disposizione della comunità locale onde temperare la necessità tecnica di assicurare il funzionamento tecnologico di una rete infrastrutturale (che ha bisogno di svilupparsi con criterio e gradualità), con l’altrettanto meritevole esigenza di controllare un’aggressione al territorio comunale; la presentazione del Piano dovrebbe, comunque, assicurare la libertà progettuale al gestore telefonico trattandosi di utilizzare tecnologia in continua evoluzione; il Programma dovrebbe costituire uno strumento finalizzato a fornire una indicazione soltanto approssimativa delle aree interessate nel corso dell’anno dall’installazione di impianti di telefonia mobile, e non certo indicazioni specifiche e puntuali; le prescrizioni regolamentari che impongono i medesimi oneri documentali di dettaglio prescritti per le DIA o le singole istanze autorizzatorie, risulterebbero incompatibili con le caratteristiche programmatorie del Piano; comunque sarebbero stati presentati tutti i documenti richiesti, almeno in relazione a tre siti, incluso quello cod. NA 274 – via Miuli; l’art. 5 del regolamento in parola richiederebbe una serie di attività proprie, invece, del procedimento volto al rilascio dei singoli titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del Decr. Leg.vo 259/2003; il procedimento autorizzatorio potrebbe essere semplificato, ma non certo aggravato con richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla normativa statale; l’art. 5 del Regolamento comunale risulterebbe in contrasto con altre disposizioni di rango superiore; anche in sede amministrativa sussisterebbe l’obbligo di disapplicare le disposizioni regolamentari illegittime;
4. violazione di legge – violazione del Decr. Leg.vo 259/2003 – violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, e consequenzialità dell’azione amministrativa – carenza di pubblico interesse – sviamento – violazione del giusto procedimento – violazione del principio dell’affidamento in buona fede – istruttoria carene e insufficiente: l’azione amministrativa posta in essere dal funzionario del Comune di Marigliano sarebbe con evidenza sviata, in quanto finalizzata esclusivamente a frapporre ostacoli (nuovi o mediante riproposizione di argomenti già “bocciati” in sede giudiziaria) alla realizzazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale;
5. violazione di legge – violazione del codice delle comunicazioni – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento del Comune di Marigliano – violazione e falsa applicazione della L. Reg. 14/2001 – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento: il provvedimento impugnato sarebbe viziato, oltre che in via propria, anche in via derivata, poiché l’art. 5 del regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio imporrebbe inammissibilmente l’allegazione di una copiosa documentazione invece necessaria (secondo la normativa nazionale di rango legislativo) solo al momento della presentazione delle istanze autorizzatorie per i singoli siti; risulterebbe maggiormente semplificato un procedimento in cui i gestori possano presentare un atto pianificatorio contenente una generica indicazione delle zone di interesse ove localizzare le SRB, per presentare solo in un momento successivo (in presenza della concreta esigenza di realizzazione dell’impianto programmato) documentazione più specifica; l’impostazione data al procedimento de quo dal funzionario del Comune di Margliano costringerebbe il gestore telefonico ad anticipare alla fase programmatoria tutta la documentazione invece necessaria solo per la presentazione di una DIA o di una istanza autorizatoria ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003; la dettagliata documentazione richiesta dal Comune risulterebbe in contrasto con le finalità meramente programmatorie del Piano annuale.
In data 6 giugno 2011 si è costituito in giudizio il Comune di Marigliano, contestando la fondatezza degli avversi assunti e concludendo per la reiezione delle proposte domande.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 14 luglio 2011 e depositato il successivo 19 luglio, sempre la Wind Telecomunicazioni spa ha impugnato la nota prot. n. 14813 dell’8.06.2011, con la quale il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marigliano, dopo aver annullato in autotutela la precedente nota prot. n. 2784 del 3.2.2011, le aveva dato comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi sulla istanza di autorizzatoria finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) e presentata in data 31.12.2010, con contestuale sospensione cautelare degli effetti della stessa, nonché, nel contempo, precisando che la competenza al rilascio del titolo abilitativo in questione sarebbe stata – ai sensi dell’art. 3 co. 1 L.Reg. Campania 14/2001 - del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Napoli.
Anche in questa occasione la società ricorrente ha ripercorso le tappe salienti del contenzioso amministrativo che l’aveva vista contrapposta al Comune di Marigliano, articolando, quindi, i seguenti motivi di ricorso:
1. violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con Decr. Leg.vo 259/2003 – falsa applicazione dell’art. 3 della L. Reg. 14/2001 – violazione della delibera di G.R. n. 3864 del 30.12.2003 – difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere – carenza di potere – violazione del giusto procedimento: anche ove la potenza dell’impianto fosse superiore ai 100 watt, la competenza alla relativa autorizzazione spetterebbe comunque all’Amministrazione comunale, in ragione del fatto che la diposizione dell’art. 3 co. 1 L. Reg. 14/2001 (richiamata nell’atto gravato) sarebbe stata superata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e perciò da disapplicare; peraltro, il criterio della sommatoria della potenza delle singole antenne, assunto a fondamento dell’atto impugnato, sarebbe illogico e non esatto dal punto di vista tecnico (posto che il dettato legislativo fa riferimento alla potenza di ogni singola antenna, e che nessuna sommatoria di potenza sarebbe possibile tra antenne riconducibili a sistemi diversi tra loro, eroganti potenze non sovrapponibili e non incidenti simultaneamente, come del resto evidenziato dalla relazione ARPAC e da istruttorie in proposito effettuate in altri giudizi);
2. violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con Decr. Leg.vo 259/2003 – falsa applicazione dell’art. 3 della L. Reg. 14/2001 – violazione della delibera di G.R. n. 3864 del 30.12.2003 – difetto assoluto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere – carenza di potere – violazione del giusto procedimento: il funzionario comunale riproporrebbe la questione della competenza comunale o provinciale, assumendo un parametro (potenza totale dell’impianto) sconosciuto alla sopravvenuta normativa introdotta dal T.U. delle Comunicazioni Elettroniche; la questione circa le competenze degli enti locali sarebbe stata risolta in via definitiva dalla Corte Costituzionale, che nella sent. 336/2005 avrebbe affermato che “i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi”; il procedimento autorizzatorio relativo alle infrastrutture di telecomunicazione sarebbe tendenzialmente destinato ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia; ogni questione sarebbe stata superata, oltre che dal sopravvenire dell’art. 87 co. 2 e 3 Decr. Leg.vo 259/2003, anche dalle dichiarazioni di incompetenza frapposte dalle amministrazioni provinciali campane; l’ente locale competente in tema di atti abilitativi per le infrastrutture di telecomunicazione andrebbe individuato nell’entità esponenziale più prossima ai cittadini; in presenza di antinomie tra legge regionale previgente e legge statale successiva, la prima risulterebbe abrogata; la Giunta Regionale, con delibera n. 3862 del 30.12.2003, avrebbe “individuato nel Comune l’Ente abilitato al rilascio della autorizzazione…relativamente all’installazione di infrastrutture per…stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobile GSM/UMTS”, e tale disposto avrebbe anche resistito al vagli giurisdizionale (come da ordinanza n. 3053 del 26.5.2004 del TAR Campania-Napoli);
3. violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/1990 – violazione del Codice delle Comunicazioni – violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – travisamento dei presupposti in fatto e in diritto: sarebbe sconosciuto all’ordinamento, mancando una norma che attribuisca un tale potere, l’ordine di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione tacitamente rilasciata;
4. segue – violazione di legge – violazione dell’art. 3 L. 241/1990 – difetto assoluto di istruttoria – falsa applicazione dell’art. 11 del regolamento comunale approvato con delibera di Cons. Com. n. 11 del 20.6.2006 e modificato con delibera di Cons. Com. n. 113 del 20.12.2007 – travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo n. 259/2003 – eccesso di potere – incompetenza del Comune di Marigliano – violazione degli artt. 42 e 48 Decr. Leg.vo 267/2000 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – difetto assoluto di istruttoria – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – sviamento: l’edificio scolastico preso in considerazione per la sua vicinanza non sarebbe esattamente individuato, e comunque il dato della sua vicinanza al sito dell’impianto sarebbe irrilevante, in quanto l’art. 11 del regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio non imporrebbe l’osservanza di alcuna distanza minima degli impianti telefonici dai recettori sensibili; la motivazione dell’atto sul punto sarebbe, peraltro, carente; in ogni caso la P.A. avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per segnalare eventuali incompatibilità, e non agire in autotutela dopo il formarsi del titolo silenzioso;
5. segue – violazione di legge – violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 eccessi di potere – incompetenza del Comune di Marigliano - violazione degli artt. 42 e 48 Decr. Leg.vo 267/2000 – illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del Decr. Leg.vo 259/2003 - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – difetto assoluto di istruttoria – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – sviamento: anche qualora a base del disposto annullamento fosse l’art. 8 del regolamento comunale (che impone, quale criterio localizzativo, quello di ricercare la maggiore distanza possibile da abitazioni e recettori sensibili), non sarebbe ravvisabile alcuna violazione, stante l’assenza di indicazioni precise sulla distanza da dover rispettare; nel caso di specie il disposto dell’art. 8 cit. sarebbe stato rispettato, visto anche il parere favorevole dell’ARPAC sull’impianto; non competerebbe all’organo comunale contestare la regolarità o meno delle misurazioni operate dall’ARPAC; l’ufficio tecnico del Comune di Marigliano si sarebbe nell’occasione arrogato competenze sanitarie non spettantigli;
6. violazione di legge – violazione dell’art. 86 del Decr. Leg.vo 259/2003 e delle disposizioni comunitarie in materia – violazione - illegittimità derivate da quelle degli artt. 8, 9 e 11 del regolamento approvato con delibera di Cons. Com. n. 11 del 20.6.2006 e s.m.i. – eccesso di potere, sviamento – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti di fatto e diritto – omessa disapplicazione di disposizioni regolamentari illegittime: qualora l’art. 8 del regolamento cit. imponesse effettivamente il rispetto di specifiche distanze all’installazione di SRB, esso sarebbe illegittimo, non potendosi porre divieti generalizzati in proposito, impeditivi della realizzazione della rete di telefonia mobile; ogni competenza in materia tecnico-sanitaria spetterebbe all’ARPA, e non al Comune;
7. violazioni di legge – violazione del Decr. Leg.vo 259/2003 e delle disposizioni comunitarie in materia – mancata disapplicazione della illegittima disposizione di regolamento – illegittimità derivata da quelle dell’art. 8 del regolamento adottato con delibera di Cons. Com. n. 11/2006 e s.m.i. – eccesso di potere, sviamento – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti di fatto e diritto: il sito prescelto sarebbe idoneo in quanto rientrante tra quelli individuati nel Programma annuale di istallazione degli impianti di telefonia mobile per l’anno 2010, assentito per silentium; in ogni caso, l’imposizione di una previa verifica di disponibilità di aree o edifici pubblici idonei all’installazione della SRB risulterebbe in contrasto con l’art. 86 del Codice delle Comunicazioni, laddove tali impianti sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, e perciò compatibili con l’ubicazione in qualsiasi luogo (tanto pubblico, quanto privato); la disposizione regolamentare in parola avrebbe dovuto quindi essere disapplicata anche in sede amministrativa; peraltro, ben avrebbe potuto essere il Comune ad indicare un’area ad esso appartenente idonea all’installazione.
Analogamente a quanto già fatto in precedenza, parte ricorrente ha poi anche chiesto il risarcimento dei danni derivatile dall’azione amministrativa illegittimamente svolta nell’occasione, e tanto sia a carico del Comune intimato, sia del funzionario (Ciccarelli Andrea) che aveva adottato l’atto oggetto di gravame.
Con decreto presidenziale n. 1238/2011 del 27.7.2011, è stata accolta l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche avanzata dalla società ricorrente, e il provvedimento di sospensione degli effetti dell’autorizzazione tacitamente formatasi è stato a sua volta sospeso “limitatamente alla esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto denominato via Miuli cod. NA 274”, in tal modo venendo consentita la prosecuzione della costruzione dell’impianto.
Con altro ricorso per motivi aggiunti, notificato tra il 25 e il 25 agosto 2011 e depositato il successivo 29 agosto, la Wind Telecomunicazioni spa ha impugnato l’ulteriore nota prot. n. 20380 del 2.08.2011, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marigliano ha annullato in autotutela l’autorizzazione tacita formatasi sulla istanza della società telefonica volta alla realizzazione di una stazione radio base (sito denominato Via Miuli cod. NA 274) presentata in data 31.12.2010, contestualmente declinando la competenza comunale al rilascio del titolo abilitativo in questione.
Nell’occasione, la ricorrente, oltre a proporre motivi di censura del tutto analoghi a quelli articolati con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 luglio 2011, si è anche doluto
- della circostanza che l’organo comunale non avrebbe tenuto presente il contenuto del decreto cautelare n. 1283/2011, in tal modo violandone il disposto;
- che sarebbe stato omessa ogni confutazione degli argomenti esposti in sede giudiziaria per dimostrare l’assentibilità dell’intervento in questione;
- non sarebbe stato dato conto dell’interesse pubblico al disposto annullamento, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo alla legalità violata;
- avrebbero dovuto essere meglio ponderati i contrastanti interessi coinvolti nella vicenda.
Con decreto presidenziale n. 1394/2011 del 31.8.2011, è stato poi ribadito quanto già disposto con il precedente provvedimento monocratico (ovvero la possibilità di proseguire i lavori di realizzazione dell’impianto di via Miuli).
E’ intervenuta, quindi, la nota prot. n. 24317 del 26 settembre 2011, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marigliano, dopo la ricezione (in data 23 settembre 2011) della comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione della SRB di via Miuli (e tanto in esecuzione del decreto cautelare presidenziale n. 1394/2011, notificato alla P.A. in data 21.settembre 2011) ha ritenuto – adducendo la sussistenza di “evidenti motivi di interesse pubblico alla sospensione dei lavori in oggetto fino alla definizione della misura cautelare che interverrà alla prossima udienza del 29.9.2011” – di diffidare la società Wind telecomunicazioni a non iniziare i suddetti lavori fino al giorno 1 ottobre 2011.
In data 27 settembre 2011 il Comune di Marigliano si è costituito per resistere anche ai terzi e ai quarti motivi aggiunti, contestando la fondatezza delle avverse tesi.
Con ordinanza n. 1568/2011 del 29 settembre 2011, questo Tribunale, accogliendo la domanda cautelare della società ricorrente ha sospeso l’efficacia delle note prot. n. 6531 dell’11.3.2011 e prot. n. 20380 del 2.8.2011 del Comune di Marigliano
Il 23 aprile 2012 parte ricorrente ha depositato una memoria.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2013, infine, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
La controversia che ha dato origine al presente giudizio si inserisce in un risalente e annoso contenzioso che vede contrapposti la Wind Telecomunicazioni spa e il Comune di Marigliano sul tema della installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio di detto Comune.
In particolare, va sottolineato che tra tali parti sono già intervenute più sentenze di questo TAR, e, segnatamente, la n. 3081/2010 (con cui è stata riconosciuta la legittimità della disposizione regolamentare comunale che, alle società che gestiscono servizi di telefonia mobile, impone la presentazione, annualmente, di un programma destinato rendere noti all’ente territoriale quali sono gli impianti di cui è prevista l’installazione); la n. 16408/2010 (con la quale è stata accertata l’avvenuta approvazione, per silentium, del programma annuale presentato in data 30.9.2009 dalla Wind Telecomunicazioni spa, in relazione agli impianti di telefonia mobile da installare nell’anno 2010); la n. 3096/2011 (con cui è stato annullato tanto il provvedimento del Comune di Marigliano di annullamento del programma annuale presentato dalla Wind Telecomunicazioni per l’anno 2010; quanto la presupposta – rispetto appunto a tale provvedimento amministrativo di annullamento – disposizione di cui all’art. 5 del regolamento stazioni radio base del Comune di Marigliano, ancorché “nella sola parte in cui stabilisce quale sia la documentazione di cui è necessaria l’allegazione in sede di presentazione del programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile nel territorio comunale”).
In questa sede sono invece in discussione, il programma degli impianti di telefonia mobile previsti per l’anno 2011, presentato dalla Wind Telecomunicazioni in data 30.9.2010 (e in tale ambito è stato di nuovo contestato il dettato dell’art. 5 del regolamento comunale per le stazioni radio base); nonché l’autorizzazione alla realizzazione di una specifica SRB (da ubicarsi nel sito di via Miuli – cod. NA 274).
Specificamente, per quanto riguarda il programma annuale delle installazioni di telefonia mobile per l’anno 2011, come detto presentato dalla Wind Telecomunicazioni spa in data 30.9.2010, va evidenziato che su di esso il Comune di Marigliano è intervenuto, dapprima sospendendone l’iter di approvazione (con nota prot. n. 29583 dell’8.10.2010, sull’assunto della inadeguatezza della documentazione allegata, assumendola non conforme a quella all’uopo richiesta dall’art. 5 del regolamento stazioni radio base); e quindi, dopo aver dato avviso di avvio del relativo procedimento (con nota n. 279 del 3.2.2011), adottando la nota n. 6351 dell’11.3.2011, con la quale (sul presupposto che la precedente sospensione del Programma annuale per il 2011 non fosse stata seguita da altra determina con i provvedimenti definitivi, così da essersi sostanziato un assenso silenzioso sul presentato programma) ha annullato in autotutela l’atto abilitativo tacito in tal modo formatosi. E tale annullamento è stato motivato, per un verso con il permanere delle ragioni che avevano già indotto alla sospensione dell’atto; e, per altro verso, riprendendo in toto le argomentazioni che nel passato avevano indotto l’ente territoriale ad annullare l’analogo Programma presentato dalla Wind per l’anno 2010.
Su queste premesse, è allora indiscutibile che il provvedimento di sospensione del Programma annuale per il 2011 sia stato superato dal successivo assenso su quest’ultimo, che lo stesso Comune ha riconosciuto essersi sostanziato per silentium, e su cui l’ente si è determinato ad intervenire con un annullamento in autotutela: di conseguenza, il ricorso introduttivo – diretto a censurare proprio la detta sospensione – è divenuto ormai improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non potendo parte ricorrente ricavare alcuna ulteriore utilità da un eventuale accoglimento del gravame).
E’ pur vero che, con il ricorso introduttivo, vengono anche sollevate censure avverso l’art. 5 del regolamento comunale per le stazioni radio base, e che indubbiamente permane un interesse della Wind Telecomunicazioni spa ad avere una giudiziale pronunzia sulla sua legittimità delle disposizioni di tale articolo, atteso che sul suo testo si è fondato anche il successivo provvedimento di annullamento dell’autorizzazione tacita sul programma; ma va detto che le censure sul punto devono dirsi riprese – e quindi riproposte – nel contesto dei secondi motivi aggiunti (depositati in data 16 maggio 2011), per cui la loro valutazione potrà avvenire in tale ambito.
A questo punto, va chiarito che la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo/principale non pregiudica la procedibilità dei ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti, poiché, essendo questi volti a contrastare (ai sensi dell’art. 1 L. 205/2000; ed oggi dell’art. 43 cpa) provvedimenti diversi rispetto a quello dell’impugnativa principale (ancorché con esso connessi), possono essere comunque considerati costituenti distinti ricorsi, visto che sono anche muniti di appositi mandati ad litem (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 6959 del 22.10.2004; TAR Campania-Napoli n. 1122 del 26.2.2013; TAR Toscana n. 1586 del 6.11.2009; TAR Molise n. 120 del 9.4.2009; TAR Abruzzo-Pescara n. 387 del 9.4.2008; TAR Lombardia-Milano n. 1183 del 10.5.2006; TAR Valle d’Aosta n. 89 dell’11.7.2007; TAR Campania-Salerno n. 2716 dell’1.12.2004).
Circa, allora il primo ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 18.4.2011), esso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in relazione alla parte diretta all’impugnazione – ancorché posta come soltanto eventuale – della nota prot. n. 2779 del 3.2.2011, con la quale il Comune di Marigliano ha dato alla società Wind avviso di avvio del procedimento volto all’annullamento del provvedimento formatosi per silentium sul programma delle installazioni di telefonia mobile presentato per l’anno 2011: trattasi, infatti, di atto meramente endoprocedimentale, privo di valenza dispositiva, e, perciò, di autonoma lesività.
Quanto, invece, al gravame di cui ai secondi motivi aggiunti (depositato in data 16.5.2011), proposto avverso il provvedimento di annullamento dell’assenso silenzioso intervenuto sul programma delle installazioni Wind previste per l’anno 2011 (e, presupponente la presenza di vizi anche nel dettato dell’art. 5 del regolamento comunale per le stazioni radio base), va detto che tale atto gravato risulta illegittimo e va annullato.
Invero, atteso che le ragioni del disposto annullamento sono le medesime utilizzate per annullare l’analogo programma presentato dalla Wind Telecomunicazioni spa per l’anno 2010, e censurate da questo Tribunale con la sentenza n. 3096/2011, non possono che ribadirsi anche in questa sede i medesimi concetti affermati con tale pronunzia, e, specificamente:
- che la pratica della società telefonica era munita di allegazioni documentali sufficienti a renderla esaminabile, in quanto presentata in conformità a quanto previsto dall’art. 87 e dall’allegato 13 del Decr. Leg.vo 259/2003;
- che la documentazione ulteriore richiesta dall’art. 5 del regolamento comunale per le stazioni radio base risulta in contrasto con il carattere meramente programmatorio del Piano delle installazioni di telefonia mobile, la cui presentazione annualmente è richiesta ai gestori di tale servizio; ed altresì che quanto ulteriormente richiesto viene a porsi in netto contrasto con i principi di fondo cui sono improntate le norme dettate dal Codice delle comunicazioni elettroniche nella materia delle telecomunicazioni, che la giurisprudenza (cfr. Corte Cost. n° 129 del 28.3.2006; Cons. di Stato se. VI, n° 4910 dell’8.10 2008; Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 100 del 21.1.2005; T.A.R. Campania-Napoli n° 2750 del 24.7.2008; T.A.R. Veneto n° 3601 del 28.9.2005) ha riconosciuto desumibili dai criteri di delega contenuti nell’art. 41 della L. 166/2002 (ovvero previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241) e ancor prima nelle direttive comunitarie da recepire, e che hanno portato alla previsione del procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 87 citato;
- che l’applicazione dell’art. 5 citato comporterebbe l’imposizione di un onere eccessivo a carico del gestore, per cui non è condivisibile l’assunto di parte resistente che si tratterebbe, in effetti, soltanto di una anticipazione della documentazione da dover comunque fornire in un secondo momento (ovvero all’atto della presentazione delle istanze autorizzatorie o delle DIA per i singoli impianti previsti);
- che tanto è spiegabile anche con il fatto che l’installazione delle SRB previste nel programma è comunque eventuale e non certa;
- che eventuali ragioni ostative all’installazione di singoli impianti previsti nel piano annuale ben possono essere oggetto di idonea verifica in sede di presentazione delle richieste autorizzatorie degli stessi.
A tanto, va, altresì, aggiunto che, in ogni caso, l’art. 5 del regolamento del Comune di Marigliano per le stazioni radio base risulta già annullato (quanto meno nella parte che in questa sede interessa, e con effetti erga omnes) dalla ricordata sentenza n. 3096/2011 di questo TAR, per cui su di esso non avrebbe potuto fondarsi il provvedimento di annullamento qui in esame; e che, peraltro, in quest’ultimo non appaiono esplicitati i motivi di pubblico interesse atti a giustificare il disposto ritiro, la cui sussistenza è necessaria (alla stregua dell’art. 21 nonies L. 241/1990 – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 4770 del 10.8.2011; TAR Piemonte n. 905 del 23.7.2013; TAR Campania-Napoli n. 1123 del 26.2.2013; TAR Abruzzo-Pescara n. 100 del 7.2.2013; TAR Campania-Napoli n. 239 del 10.1.2013; TAR Campania-Napoli n. 4412 del 6.11.2012; TAR Puglia-Lecce n. 1505 del 12.9.2012) a prescindere dal mero interesse al ripristino della legalità violata.
A questo punto, può passarsi ad esaminare le questioni riguardanti la singola stazione radio base di via Miuli – cod. Na 274, per la realizzazione della quale la Wind Telecomunicazioni spa ha presentato apposita istanza autorizzatoria in data 31.12.2010; e, in proposito, può essere ribadito quanto già esposto nell’ordinanza cautelare n. 1568/2011 di questo Tribunale.
In particolare, va posto in risalto come il diniego inizialmente opposto all’istanza ampliativa dal Comune di Marigliano (con la nota prot. n. 2784 del 3.2.2011) sia stato dallo stesso annullato in autotutela con la successiva nota prot. n. 14813 dell’8.6.2011, con la quale, contestualmente, l’organo amministrativo ha anche riconosciuto l’avvenuto accoglimento della richiesta per intervenuto silenzio-assenso sulla stessa (ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003): perciò, il primo ricorso per motivi aggiunti articolato (depositato il 18.4.2011) risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui è volto ad impugnare appunto l’iniziale diniego (ormai non più efficace).
Parallelamente, poi, il terzo ricorso per motivi aggiunti (depositato il 19.7.2011) risulta in parte inammissibile per carenza di interesse (ovvero quanto alla parte finalizzata a censurare l’avviso dato alla società Wind dell’avvio del procedimento per l’annullamento dell’autorizzazione formatasi per silentium), essendo tale avviso un atto meramente endoprocedimentale, privo di valenza dispositiva e di autonoma lesività; e per la restante parte (cioè laddove destinato all’impugnazione dell’ordine, adottato ai sensi dell’art. 7 co. 2 L. 241/1990, di sospensione cautelare dell’efficacia dell’autorizzazione tacitamente formatasi) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto superato dal provvedimento prot. n. 20380 del 2.8.2011, di definitivo annullamento dell’autorizzazione in parola.
Ecco, quindi, che l’interesse della società Wind rimane attualmente incentrato esclusivamente sul gravame interposto, a mezzo dei quarti motivi aggiunti (depositati il 29.8.2011), avverso la testé ricordata nota prot. n. 20380 del 2.8.2011, con la quale l’annullamento dell’autorizzazione è stato giustificato per più ragioni, e con la quale è stata altresì affermata l’incompetenza dell’ente comunale a provvedere sull’istanza in questione.
Orbene, in ordine a tale provvedimento negativo ritiene il Collegio di condividere tutte le doglianze articolate dalla ricorrente, per cui esso va annullato.
Specificamente, va in primis detto che, alla stregua di quanto affermato in subiecta materia dal Consiglio di Stato sez. VI con la decisione n° 3792 del 28.6.2007, devono dirsi attribuite, ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 (da leggersi alla luce dell’art. 118 Cost.), ai Comuni tutte le funzioni amministrative riguardanti il rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione di impianti radioelettrici (e, in tale ottica, l’art. 3 co. 1 L. Reg. Campania 14/2001, invocato dal Comune di Marigliano per fondare una residuale competenza della Provincia, risulta abrogato, in applicazione dell’art. 10 L. 10.2.1953 n° 62, per incompatibilità appunto con la sopravvenuta disciplina posta dagli artt. 86 e 87 Decr. Leg.vo 259/2003).
Circa, poi, le altre argomentazioni utilizzate dall’organo comunale per giustificare il disposto annullamento, parimenti da condividere, in quanto precise ed esaurienti, appaiono le controdeduzioni fatte in proposito dalla società telefonica (e non contrastate dalla difesa dell’ente territoriale in sede di giudizio), e cioè:
- che l’edificio scolastico preso in considerazione per la sua vicinanza alla stazione radio base non risulta esattamente individuato, e comunque l’eventuale sua vicinanza al sito dell’impianto sarebbe irrilevante, in quanto l’art. 11 del regolamento comunale per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio non impone l’osservanza di una distanza minima degli impianti telefonici dai recettori sensibili, per cui la motivazione dell’atto sul punto appare carente;
- che, in ogni caso, la P.A. avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per segnalare eventuali incompatibilità, e non agire in autotutela dopo il formarsi del titolo silenzioso, tanto più che il sito prescelto risultava tra quelli già individuati nel Programma annuale di istallazione degli impianti di telefonia mobile per l’anno 2010, assentito per silentium;
- che l’imposizione di una previa verifica di disponibilità di aree o edifici pubblici idonei all’installazione della SRB risulta in contrasto con l’art. 86 del Codice delle Comunicazioni, laddove tali impianti sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria, e perciò compatibili con l’ubicazione in qualsiasi luogo (tanto pubblico, quanto privato);
- che anche a voler richiamare il disposto dell’art. 8 del regolamento comunale (che impone, quale criterio localizzativo, quello di ricercare la maggiore distanza possibile da abitazioni e recettori sensibili), nella specie non può ravvisarsi alcuna violazione di tale norma, stante l’assenza di indicazioni precise sulla distanza da dover rispettare;
- che, peraltro, nel caso di specie il disposto dell’art. 8 cit. appare rispettato, visto anche il parere favorevole dell’ARPAC sull’impianto, e visto che non compete all’organo comunale contestare la regolarità o meno delle misurazioni operate dall’ARPAC;
- che il Comune non può imporre divieti generalizzati di localizzazione delle stazione radio base, impeditivi della realizzazione della rete di telefonia mobile;
- che ogni competenza in materia tecnico-sanitaria spetta all’ARPA, e non al Comune;
- che non è stato dato conto della sussistenza di uno specifico interesse pubblico al disposto annullamento, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo all’esigenza di ripristino della legalità violata.
Peraltro, va soggiunto che il complessivo svolgimento della vicenda amministrativa oggetto del presente, articolato, giudizio (il quale, come già detto si inserisce in un più ampio contesto, comprendente anche i giudizi RG 1201/2010 e RG n° 5570/2010, definiti, rispettivamente con le sentenze n° 16408/2010 e n° 3096/2011, recanti statuizioni favorevoli alla ricorrente) evidenzia uno sviato esercizio dell’azione amministrativa, poiché nella sostanza tendente, mediante la frapposizione di reiterati e pretestuosi ostacoli burocratico-amministrativi, ad impedire la realizzazione – ovvero il completamento - della rete di telefonia mobile della Wind Telecomunicazioni spa nel territorio del Comune di Marigliano; e tale aspetto risulta da ultimo confermato dall’intervento dell’abnorme provvedimento dirigenziale, soprassessorio e temporaneo, prot. n° 24317 del 26.9.2011, destinato inammissibilmente ad incidere sulle statuizioni cautelari di cui al decreto Presidenziale n° 1394/2011 di questo T.A.R..
Pertanto, il provvedimento di ritiro in questione va annullato.
Rimangono da esaminare le domande che la Wind Telecomunicazioni spa ha avanzato per conseguire il risarcimento dei danni che assume di aver subito in dipendenza dell’azione amministrativa posta in essere a mezzo degli atti oggetto di gravame in questa sede; domande proposte tanto nei confronti del Comune di Marigliano, quanto nei confronti del funzionario responsabile del Settore IV – Urbanistica di detto Comune, che ha firmato gli atti lesivi.
Può prescindersi dall’affrontare la pur sussistente problematica circa la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti del funzionario suddetto (stante la sua mancata costituzione in giudizio e l’omissione dell’allegazione degli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche a lui effettuate a mezzo posta – cfr. Cass. Civ. n. 8717 del 10.4.2013; Cass. Civ. n. 19387 dell’8.11.2012; Cons. di Stato sez. VI, n. 6564 del 29.11.2002; Cons. di Stato sez. V, n. 1877 del 4.4.2002; Cons. di Stato sez. V, n. 927 del 12.6.1998; TAR Campania-Napoli n. 17290 del 3.9.2010; TAR Lazio-Roma n. 3409 del 6.5.2005), per essere tali domande infondate nel merito.
In proposito, va evidenziato che a sostegno delle articolate domande la società ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di parte, volta a chiarire la portata dei danni verificatisi e a fornire elementi per la loro quantificazione (anche se va detto che tale consulenza è stata redatta in relazione al diverso giudizio RG 5570/2010, poi definito con la sentenza n. 3096/2011, con la quale questo Tribunale ha disatteso la domanda risarcitoria nel suo ambito proposta).
Comunque, anche nel presente giudizio vengono lamentati pregiudizi riconducibili al tardivo completamento della rete di telefonia mobile Wind nel territorio di Marigliano, e si assume che essi sarebbero diretta conseguenza di “ostacoli” burocratici determinati dall’azione amministrativa posta in essere dal Comune; pregiudizi individuati come danni emergenti (ovvero spese giudiziarie, esborsi per la locazione dei siti, etc.), danni da lucro cessante (ovvero il mancato guadagno ricavabile dall’attivazione delle ulteriori stazioni radio base), nonché come danno all’immagine che la Wind Telecomunicazioni avrebbe accusato a seguito della situazione verificatasi.
Come già detto, tuttavia, i danni da valutare sono solo quelli connessi alle impugnazioni proposte in questo giudizio (essendosi il Tribunale, con la ricordata sentenza n. 3096/2011, già pronunciato negativamente su analoghe precedenti pretese), ovvero quelli ricollegabili ai provvedimenti che, per un verso hanno avuto una negativa incidenza sul programma annuale delle installazioni di telefonia mobile presentato dalla società Wind per l’anno 2011, e per altro verso hanno, sempre negativamente, influito sulla realizzazione dell’unico impianto (sito cod. NA 274 – via Miuli), per il quale la società interessata ha presentato una istanza autorizzatoria ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 in data 31.12.2010.
Ecco, allora, che anche in questa sede non può che ribadirsi quanto già affermato nella sentenza n. 3096/2011, e cioè che non appare ipotizzabile che un pregiudizio al completamento della rete di telefonia mobile sia derivato dall’essere la P.A. intervenuta sul piano annuale delle installazioni (nella specie annullando l’autorizzazione formatasi per silentium su di esso, ancorché dopo che in precedenza era stata disposta una sospensione del procedimento di sua approvazione), e ciò perché, stante il contenuto meramente programmatico del Piano, le installazioni in questo prese in considerazione possono, ma non necessariamente devono, essere realizzate; e perché, comunque, è sempre poi necessario ottenere l’autorizzazione ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 per le singole SRB ritenute necessarie (anche eventualmente per quelle non già inserite nel piano, ma della realizzazione delle quali sia insorta una impellente necessità): pertanto, ogni aspetto di danno, in questa sede, non potrà che essere valutato in collegamento con la rilevanza rivestita, nell’ambito dell’esistente rete di telefonia mobile Wind nel territorio di Marigliano, della sola SRB cod. 274 - via Miuli (ovvero dell’unica SRB per la quale la Wind Telecomunicazioni spa risulta aver poi presentato specifica domanda autorizzatoria).
Ebbene, la prodotta consulenza di parte, sebbene fornisca ampie spiegazioni su come sia organizzata in astratto una rete di telefonia mobile, non dà però conto di quale peculiare rilevanza avrebbe avuto in concreto la SRB in commento, ed anzi, laddove spiega che a carenze di installazioni è possibile sopperire con specifici accorgimenti tecnici, lascia desumere che al pregiudizio eventualmente verificatosi si sia in sostanza posto tempestivo riparo (tanto più che si è trattato della mancanza di una unica SRB, peraltro da inserirsi in un secondo momento nell’ambito di una regolarmente funzionante già da tempo): quindi deve escludersi che vi si stato un mancato guadagno derivante dall’omessa attivazione di detta ulteriore SRB, posto che deve presumersi che la rete di telefonia mobile abbia comunque continuato a funzionare, così come avvenuto in precedenza, su tutto il territorio comunale (né, in contrario, è stata fornita alcuna prova).
Parimenti assoluta carenza probatoria vi è circa le voci qualificate come danno emergente: se pure in consulenza viene fatto riferimento a canoni locativi pagati per l’utilizzo del sito, nonché ad altri esborsi avvenuti per più ragioni di tipo diverso, in realtà, però, nessun elemento atto a dar concretamente conto di tali affermazioni è stato prodotto, in tal modo non assolvendosi all’onere probatorio incombente sulla richiedente.
E analoghe considerazioni vanno fatte anche in riferimento al dedotto danno all’immagine, che la società ricorrente pure assume esserle derivato nell’occasione: non solo l’interessata affronta la problematica in modo del tutto generico (cioè senza dare analitico conto di quali siano stati gli effettivi aspetti pregiudizievoli sofferti), ma neppure fornisce elementi concreti atti a dimostrare il verificarsi di aspetti pregiudizievoli (ad es. notizie giornalistiche circa notevoli o reiterati disservizi dipendenti dalla cattiva copertura del territorio con il segnale, etc.).
A tanto, va poi soggiunto che il verificarsi di effettivi e sostanziali danni a carico della società Wind appare essere escludibile in conseguenza del fatto che alla stessa è stata sempre assicurata una immediata tutela cautelare (anche monocratica), nelle varie occasioni in cui la stessa è stata richiesta.
Pertanto, le domande risarcitorie proposte in questo giudizio vanno respinte.
L’accoglimento soltanto parziale delle domande azionate (e, in particolare tenuto conto della reiezione di quelle risarcitorie), induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in riferimento al non costituito Ciccarelli Andrea.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti e proposto dalla Wind Telecomunicazioni spa, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo/principale quanto alle formulate domande annullatorie;
2) dichiara, quanto alle proposte domande annullatorie, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 18.4.2011, in parte inammissibile e in parte improcedibile;
3) in accoglimento della domanda annullatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.5.2011, annulla la nota prot. n. 6351 dell’11.3.2011 a firma del responsabile del Settore IV – Urbanistica del Comune di Marigliano, nonché, per la parte d’interesse, il presupposto art. 5 del regolamento del Comune di Marigliano per l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio;
4) dichiara, quanto alle proposte domande annullatorie, il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19.7.2011, in parte inammissibile e in parte improcedibile;
5) in accoglimento della domanda annullatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.8.2011, annulla la nota prot. n. 20380 del 2.8.2011 a firma del responsabile del Settore IV – Urbanistica del Comune di Marigliano;
6) respinge tutte formulate le domande risarcitorie;
7) compensa le spese di giudizio tra le parti costituite, mentre nulla dispone in proposito in riferimento al non costituito Ciccarelli Andrea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 7 marzo 2013, 23 maggio 2013, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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