martedì 2 luglio 2013

APPALTI: il concorrente sleale va estromesso a prescindere dal principio di tassatività delle cause d'esclusione (T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, Sez. I, sentenza 29 maggio 2013 n. 199).


APPALTI:
 il concorrente sleale va estromesso a prescindere 
dal principio di tassatività delle cause d'esclusione 
(T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, Sez. I,
 sentenza 29 maggio 2013 n. 199)


Beh, che dire? 
Un po' di sostanzialismo giurisdizionale di matrice comunitaria non guasta certe volte...

Massima

Il concorrente non deve aggravare inutilmente il procedimento di valutazione. Chi non osserva la prescrizione - in presenza di una offerta non coincidente con la scheda tecnica -, ingannando o barando, non solo viola l'obbligo di cooperazione, ma si pone anche ingiustamente in una posizione migliore rispetto agli altri concorrenti che rispettano il dovere di correttezza comportamentale. Non fa molta differenza se l'inganno sia riuscito o sia rimasto allo stato del semplice tentativo, essendo stato scoperto dalla commissione tecnica. Il concorrente sleale, in altre parole, viola la buona fede e va escluso dalla gara, dovendosi ritenere che l'art. 46 comma 1-bis codice degli appalti, nel tipizzare le cause di esclusione, sia sufficientemente elastico, per consentire l'esclusione di colui che, barando o tentando di barare, contravviene ai principi basilari appena esposti.

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