APPALTI:
il concorrente sleale va estromesso a prescindere
dal principio di tassatività delle cause d'esclusione
(T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, Sez. I,
sentenza 29 maggio 2013 n. 199)
Beh, che dire?
Un po' di sostanzialismo giurisdizionale di matrice comunitaria non guasta certe volte...
Massima
Il
concorrente non deve aggravare inutilmente il procedimento di valutazione. Chi
non osserva la prescrizione - in presenza di una offerta non coincidente con la
scheda tecnica -, ingannando o barando, non solo viola l'obbligo di
cooperazione, ma si pone anche ingiustamente in una posizione migliore rispetto
agli altri concorrenti che rispettano il dovere di correttezza comportamentale.
Non fa molta differenza se l'inganno sia riuscito o sia rimasto allo stato del
semplice tentativo, essendo stato scoperto dalla commissione tecnica. Il
concorrente sleale, in altre parole, viola la buona fede e va escluso dalla
gara, dovendosi ritenere che l'art. 46 comma 1-bis codice degli appalti, nel
tipizzare le cause di esclusione, sia sufficientemente elastico, per consentire
l'esclusione di colui che, barando o tentando di barare, contravviene ai
principi basilari appena esposti.
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