lunedì 1 luglio 2013

TRIBUTARIO: operazione antieconomiche dell'imprenditore e poteri del fisco (Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 14 giugno 2013 n. 14941).


TRIBUTARIO: 
operazione antieconomiche dell'imprenditore 
e poteri del fisco 
(Cass. Civ., Sez. Trib., 
sentenza 14 giugno 2013 n. 14941)

Massima

Una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un'operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea. 
Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. Dunque, una volta specificati gli indici dì non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null'altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare l'apparente regolarità contrattuale e contabile, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni dì valore di gran lunga eccedente quello effettivo.


Sentenza per esteso 

[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. In ipotesi di sovrafatturazione per la fornitura di notevoli quantitativi di latte da parte dell'azienda agricola "Cascina Belvedere di Croce Angelo", rilevata dalla Guardia di finanza per l'anno d'imposta 2003, il fisco emetteva avviso di accertamento nei confronti della ditta acquirente "Caseificio Croce Luigi", ai fini dell'IVA e delle imposte dirette. L'ufficio contestava al "Caseificio Croce Luigi" l'inverosimiglianza di acquisti evidentemente antieconomici fatti a prezzi completamente fuori mercato e per di più dall'azienda agricola del figlio.
B. Il ricorso al giudice tributario di C.L., che sosteneva il fondamento puramente congetturale dell'atto impositivo, era accolto in prime cure con sentenza poi confermata in secondo grado dalla CTR-Lombardia il 14 dicembre 2007. Il giudice d'appello motivava la sua decisione ritenendo che il punto nodale della vicenda fosse costituito dai parametri di mercato adoperati per rilevare lo scostamento dei prezzi del latte praticati dal figlio, titolare di azienda agricola soggetta a mera imposizione fondiaria (redditi agrario e dominicale), al padre. Evidenziava che gli asseriti indici rivelatori della presunta antieconomicità della fornitura non erano sorretti da adeguato valore indiziante, poichè il riferimento al contratto Eurolat riguardava altro comprensorio territoriale (Campania) e diverse annualità (2004/2005), al pari del contratto collettivo per la Centrale del latte di Salerno, mentre i questionari inviati a concorrenti del caseificio "Croce Luigi" non erano stati prodotti per "...non nuocere ai rapporti di mercato". Inoltre, i dati rilevati dalla Camera di commercio di Lodi non erano comparabili, perchè riferiti a forniture "spot" e non a "contratto che prevede continuità ed esclusività". Infine, i rilievi contenuti nella perizia tecnica di parte non erano i stati analiticamente confutati dall'ufficio ma solo genericamente opposti. Pertanto, stante la carenza probatoria sul dato decisivo del prezzo di mercato, l'appello dell'Agenzia andava respinto.
C. Propone ricorso per cassazione, affidato a unico mezzo, l'Agenzia delle entrate; il contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
D. Con unico motivo, l'agenzia denuncia vizi motivazionali su fatti controversi e decisivi, ritualmente esposti, ossia: a) il legame di parentela tra il padre acquirente ( C.L.) e il figlio venditore ( C.A.); b) la mancata spiegazione dell'approvvigionamento del latte a costi esorbitanti (rispetto ai prezziari mercato richiamati nella proposta di adesione), c) la mancanza di una clausola di "garanzia di qualità" nel contratto di somministrazione; d) la registrazione del contratto successiva alla contestazione di altre irregolarità fiscali per altri anni d'imposta, e) la rilevazione di analoga situazione per altro anno d'imposta definito mediante accertamento per adesione.
E. I rilievi sono fondati. Per la sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto finale della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale dibattito sui fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto valutativo della motivazione stessa (Sez.5, Sentenza n.1236 del 23/01/2006, Rv.590221). Nulla di quanto necessario risulta dalla sentenza impugnata, avendo il giudice di appello trascurato l'esame prima e il vaglio critico poi dei fatti storici, primari e secondari, sopra riassunti sub lett. D), così risultando del tutto viziato l'ordine logico della decisione e sostanzialmente omessi gli snodi essenziali della ricostruzione della vicenda.
F. Invero, numerosi sono i dati di riferimento oggetto del dibattito processuale, cioè (a) il prezzo di circa 0,43 Euro/litro praticato nel 2003 dal figlio al padre ("200 lire in più del latte di media qualità"); (b) il prezzo corrente 0,355 Euro/litro riportato dal listino camerale 2003 maggiorabile di 0,02 Euro/litro (sino a complessivi 0,375 Euro/litro) per qualità superiore; (c) i prezzi di 0,365 Euro/litro e 0,333 Euro/litro praticati rispettivamente dai consorzi dei produttori di latte di Milano e del lodigiano; (e) la sicura presenza di una pregressa contabilità parallela con il reale valore del latte in anni precedenti.
G. La CTR non spiega adeguatamente le ragioni per le quali, anche sulla scorta di tali specifici elementi, non ritiene l'anomala antieconomicità del comportamento del contribuente e perchè tale condotta non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Sez.5, Sentenza n.14428 del 08/07/2005, Rv. 582304), nè spiega l'asserita differenza di prezzo tra c.d. contratti SPOT, non meglio specificati, e forniture continuative di latte. La CTR, inoltre, richiama genericamente in sentenza la perizia stragiudiziale versata in atti dal contribuente a riprova della particolare produttività casearia del latte dell'azienda agricola "Cascina Belvedere di Croce Angelo". In effetti, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice tributario, che può sì elevarla a fondamento della decisione, ma a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga attendibile, corretta e convincente (Sez.6-5, Ordinanza n.26550 del 12/12/2011, Rv. 620855;
Sez.5, Sentenza n.8890 del 13/04/2007, Rv. 597209), il che nella specie non è avvenuto.
H. Dunque, in sintesi, il giudice ha omesso (1) d'indagare i reali rapporti padre/figlio, (2) di vagliare criticamente la perizia stragiudiziale, (3) d'indagare in concreto sulla formazione dei prezzi medi camerali e su quelli praticati da altri produttori della zona, (4) di valutare i rapporti logici tra dati fattuali di obiettiva antieconomicità e onere della prova.
I. In ordine a quest'ultimo aspetto, si osserva che, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un'operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea (Sez.5,Sentenze n.11599 del 18/05/2007, Rv. 598578). Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto.' contrastante con i criteri della ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Sez.5, Sentenza n.7871 del 18/05/2012, Rv.622907). Dunque, una volta specificati gli indici di non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null'altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare l'apparente regolarità contrattuale e contabile, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Sez.5, Sentenza n.951 del 16/01/2009, Rv.606420).
J. Invece, va disatteso l'ulteriore rilievo della ricorrente sulla tutela della privacy di terzi, riguardo taluni questionari inviati dal fisco e non prodotti in giudizio, che non è questione di fatto ma di diritto (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 3 e 15) e, dunque, esorbita dal vizio motivazionale che, per sua natura, non può cogliere mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico il fatto controverso e decisivo per il giudizio, di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez.5, Sentenza n.16655 del 29/07/2011, Rv. 619467).
K. Tutto quanto esposto comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta e adeguata motivazione sui rilievo sopra enunciati sub par. D), F), G, H) - alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR- Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2013


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