TRIBUTARIO:
operazione antieconomiche dell'imprenditore
e poteri del fisco
(Cass. Civ., Sez. Trib.,
sentenza 14 giugno 2013 n. 14941)
Massima
Una
volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un'operazione posta in essere
dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del
contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e
il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la
regolarità cartacea.
Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi
complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della
ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del comportamento del
contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni
dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi
parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a
carico del contribuente. Dunque, una volta specificati gli indici dì non
attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta
idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null'altro il fisco
è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle
risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la
regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla
contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare
l'apparente regolarità contrattuale e contabile, perché proprio una tale
condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni dì valore di
gran lunga eccedente quello effettivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. In ipotesi di sovrafatturazione per la fornitura di
notevoli quantitativi di latte da parte dell'azienda agricola "Cascina
Belvedere di Croce Angelo", rilevata dalla Guardia di finanza per l'anno
d'imposta 2003, il fisco emetteva avviso di accertamento nei confronti della
ditta acquirente "Caseificio Croce Luigi", ai fini dell'IVA e delle
imposte dirette. L'ufficio contestava al "Caseificio Croce Luigi"
l'inverosimiglianza di acquisti evidentemente antieconomici fatti a prezzi
completamente fuori mercato e per di più dall'azienda agricola del figlio.
B. Il ricorso al giudice tributario di C.L., che
sosteneva il fondamento puramente congetturale dell'atto impositivo, era
accolto in prime cure con sentenza poi confermata in secondo grado dalla
CTR-Lombardia il 14 dicembre 2007. Il giudice d'appello motivava la sua
decisione ritenendo che il punto nodale della vicenda fosse costituito dai
parametri di mercato adoperati per rilevare lo scostamento dei prezzi del latte
praticati dal figlio, titolare di azienda agricola soggetta a mera imposizione
fondiaria (redditi agrario e dominicale), al padre. Evidenziava che gli
asseriti indici rivelatori della presunta antieconomicità della fornitura non
erano sorretti da adeguato valore indiziante, poichè il riferimento al
contratto Eurolat riguardava altro comprensorio territoriale (Campania) e
diverse annualità (2004/2005), al pari del contratto collettivo per la Centrale
del latte di Salerno, mentre i questionari inviati a concorrenti del caseificio
"Croce Luigi" non erano stati prodotti per "...non nuocere ai
rapporti di mercato". Inoltre, i dati rilevati dalla Camera di commercio
di Lodi non erano comparabili, perchè riferiti a forniture "spot" e
non a "contratto che prevede continuità ed esclusività". Infine, i
rilievi contenuti nella perizia tecnica di parte non erano i stati
analiticamente confutati dall'ufficio ma solo genericamente opposti. Pertanto,
stante la carenza probatoria sul dato decisivo del prezzo di mercato, l'appello
dell'Agenzia andava respinto.
C. Propone ricorso per cassazione, affidato a unico
mezzo, l'Agenzia delle entrate; il contribuente resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D. Con unico motivo, l'agenzia denuncia vizi
motivazionali su fatti controversi e decisivi, ritualmente esposti, ossia: a)
il legame di parentela tra il padre acquirente ( C.L.) e il figlio venditore (
C.A.); b) la mancata spiegazione dell'approvvigionamento del latte a costi
esorbitanti (rispetto ai prezziari mercato richiamati nella proposta di
adesione), c) la mancanza di una clausola di "garanzia di qualità"
nel contratto di somministrazione; d) la registrazione del contratto successiva
alla contestazione di altre irregolarità fiscali per altri anni d'imposta, e)
la rilevazione di analoga situazione per altro anno d'imposta definito mediante
accertamento per adesione.
E. I rilievi sono fondati. Per la sufficienza della
motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di
prova, limitarsi a enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione,
perchè questo è il solo contenuto finale della complessa dichiarazione motivazionale,
ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il
quale è passato dalla sua situazione d'iniziale dibattito sui fatti alla
situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario
contenuto valutativo della motivazione stessa (Sez.5, Sentenza
n.1236 del 23/01/2006, Rv.590221). Nulla di quanto necessario
risulta dalla sentenza impugnata, avendo il giudice di appello trascurato
l'esame prima e il vaglio critico poi dei fatti storici, primari e secondari,
sopra riassunti sub lett. D), così risultando del tutto viziato l'ordine logico
della decisione e sostanzialmente omessi gli snodi essenziali della
ricostruzione della vicenda.
F. Invero, numerosi sono i dati di riferimento oggetto
del dibattito processuale, cioè (a) il prezzo di circa 0,43 Euro/litro
praticato nel 2003 dal figlio al padre ("200 lire in più del latte di media
qualità"); (b) il prezzo corrente 0,355 Euro/litro riportato dal listino
camerale 2003 maggiorabile di 0,02 Euro/litro (sino a complessivi 0,375
Euro/litro) per qualità superiore; (c) i prezzi di 0,365 Euro/litro e 0,333
Euro/litro praticati rispettivamente dai consorzi dei produttori di latte di
Milano e del lodigiano; (e) la sicura presenza di una pregressa contabilità
parallela con il reale valore del latte in anni precedenti.
G. La CTR non spiega adeguatamente le ragioni per le
quali, anche sulla scorta di tali specifici elementi, non ritiene l'anomala
antieconomicità del comportamento del contribuente e perchè tale condotta non
sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Sez.5, Sentenza
n.14428 del 08/07/2005, Rv. 582304), nè spiega l'asserita differenza
di prezzo tra c.d. contratti SPOT, non meglio specificati, e forniture
continuative di latte. La CTR, inoltre, richiama genericamente in sentenza la
perizia stragiudiziale versata in atti dal contribuente a riprova della
particolare produttività casearia del latte dell'azienda agricola "Cascina
Belvedere di Croce Angelo". In effetti, anche la perizia di parte può
costituire fonte di convincimento del giudice tributario, che può sì elevarla a
fondamento della decisione, ma a condizione che spieghi le ragioni per le quali
la ritenga attendibile, corretta e convincente (Sez.6-5, Ordinanza n.26550 del
12/12/2011, Rv. 620855;
Sez.5, Sentenza
n.8890 del 13/04/2007, Rv. 597209), il che nella specie non è
avvenuto.
H. Dunque, in sintesi, il giudice ha omesso (1)
d'indagare i reali rapporti padre/figlio, (2) di vagliare criticamente la
perizia stragiudiziale, (3) d'indagare in concreto sulla formazione dei prezzi
medi camerali e su quelli praticati da altri produttori della zona, (4) di
valutare i rapporti logici tra dati fattuali di obiettiva antieconomicità e
onere della prova.
I. In ordine a quest'ultimo aspetto, si osserva che,
una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un'operazione posta in
essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del
contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e
il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la
regolarità cartacea (Sez.5,Sentenze
n.11599 del 18/05/2007, Rv. 598578). Infatti, qualora la contabilità
stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto.' contrastante
con i criteri della ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del
comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità
delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni
semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento
dell'onere della prova a carico del contribuente (Sez.5, Sentenza
n.7871 del 18/05/2012, Rv.622907). Dunque, una volta specificati gli
indici di non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la
loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva,
null'altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento
logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere
di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in
relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa
invocare l'apparente regolarità contrattuale e contabile, perchè proprio una
tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni di
valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Sez.5, Sentenza
n.951 del 16/01/2009, Rv.606420).
J. Invece, va disatteso l'ulteriore rilievo della
ricorrente sulla tutela della privacy di terzi, riguardo taluni questionari
inviati dal fisco e non prodotti in giudizio, che non è questione di fatto ma
di diritto (D.Lgs. n. 196
del 2003, artt. 3 e 15) e, dunque, esorbita dal vizio motivazionale
che, per sua natura, non può cogliere mere questioni o punti, dovendosi
configurare in senso storico il fatto controverso e decisivo per il giudizio,
di cui all'art. 360
c.p.c., n. 5 (Sez.5, Sentenza
n.16655 del 29/07/2011, Rv. 619467).
K. Tutto quanto esposto comporta la cassazione della
difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della
fattispecie concreta e adeguata motivazione sui rilievo sopra enunciati sub
par. D), F), G, H) - alla commissione regionale competente, che, in diversa
composizione, liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
CTR- Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2013
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