ORDINE PUBBLICO:
la licenza a aportare le armi può esser negata
anche in assenza di condanna per specifici reati
se manca "l'affidabilità" del soggetto
(Cons. St., Sez. III, sentenza 29 luglio 2013 n. 3979)
Massima
1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), la licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
2. Ai fini di tale giudizio di affidabilità l’Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato ( o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale ) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi; ed invero, possibili, cattivi, usi dell’arma, di per sé incidenti sulla valutazione di affidabilità che l’Autorità è chiamata a compiere, ben possono temersi da un soggetto, che, come appunto accade nel caso di specie, non risulta indenne da mende e non ha osservato, nel passato anche recente, una condotta di vita improntata alla osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 1101del 2007, proposto da
- Ministero dell’Interno,
in persona del Ministro p.t.;
- QUESTURA di CAGLIARI – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO,
in persona del Questore p.t.,
ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
- Ministero dell’Interno,
in persona del Ministro p.t.;
- QUESTURA di CAGLIARI – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO,
in persona del Questore p.t.,
ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
CRASTUS Mario,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Locci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alberto Martelli, in Roma, piazza Borghese, 3,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Locci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alberto Martelli, in Roma, piazza Borghese, 3,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I n.
00031/2006, resa tra le parti, concernente rinnovo licenza di fucile per uso
caccia.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 14 giugno
2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Udito, alla stessa udienza, l’avv. Paola Saulino dello
Stato per gli appellanti, nessuno essendo ivi comparso per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento n. 6F/Decreti/P.A.S./2005 in data 14
ottobre 2005, il Questore di Cagliari ha respinto l’istanza presentata
dall’odierno appellato per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso
di caccia.
Avverso tale atto l’interessato ha proposto ricorso
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, che lo ha
accolto, affermando l’illegittimità del diniego basato su fatti del tutto
estranei all’uso delle armi, dai quali non sarebbe possibile trarre elementi in
ordine alla affidabilità dell’interessato riguardo alla gestione dell’arma.
Avverso detta sentenza hanno interposto gravame il
Ministero dell’Interno e la Questura di Cagliari, confutando le affermazioni
espresse dal Giudice di primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere,
l’originario ricorrente.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione
alla udienza pubblica del 14 giugno 2013.
Il presente giudizio ha ad oggetto il rigetto
dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia
presentata dall’odierno appellato, per essere stato questi, dopo che in passato
era già stato condannato per commercio colposo di sostanze alimentari nonché
dichiarato fallito, destinatario di un decreto penale di condanna per il reato
di abusiva occupazione di spazio demaniale e sottoposto altresì a procedimento
penale in ordine ai reati di cui agli artt. 314, 323, 479, 81 del c.p.
Ritiene il Collegio che il ricorso di primo grado sia
infondato e che l’appello dell’Amministrazione vada dunque accolto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 ( T.U.L.P.S. ), la
licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di sentenza di
condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta,
sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
Ai fini di tale giudizio di affidabilità l’Autorità
amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato
( o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano
rilevanza penale ) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o,
comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche
quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso
delle armi; ed invero, possibili, cattivi, usi dell’arma, di per sé incidenti
sulla valutazione di affidabilità che l’Autorità è chiamata a compiere, ben
possono temersi da un soggetto, che, come appunto accade nel caso di specie,
non risulta indenne da mende e non ha osservato, nel passato anche recente, una
condotta di vita improntata alla osservanza delle norme penali e di tutela
dell’ordine pubblico.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il controverso
giudizio di inaffidabilità formulato dal Questore di Cagliari sia, a differenza
di quanto opinato dal T.A.R., del tutto ragionevole ed immune da vizii logici,
in quanto è congruamente correlato con precedenti comportamenti
dell’interessato, rispetto ai quali il giudizio di inaffidabilità espresso
dalla Questura non risulta né inconferente, né manifestamente sproporzionato.
Per i motivi sopra esposti l’appello deve trovare
accoglimento, con conseguente reiezione, in riforma dell’impugnata sentenza,
del ricorso di primo grado.
La particolarità della vicenda induce il Collegio a
disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 giugno 2013, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera
di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
scusate tanto potete spiegarmi come mai la persona sopra citata in questa condanna tutt'oggi continua ad esercitare la coccia con armi al seguito?.
RispondiEliminaIl consiglio di stato ordina che la seguente decisione sia eseguita dall'Autorita amministrativa .Hanno detto a perdonare non possiamo .PERCHE?
RispondiElimina