APPALTI:
a chi spetta l'onere di dimostrare che le buste delle offerte tecniche sono stati custoditi adeguatamente? (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 6 luglio 2013 n. 528)
Bello l'episodio biblico di Re Salomone e delle due madri che si contendono il bimbo.
Ecco il Consiglio di Stato è il "novello Salomone", solo che con esiti diversi.
Massima
1. Quanto all'omessa verbalizzazione da parte della commissione delle cautele sulla conservazione dei plichi contenenti le offerte, considerate le oscillazioni giurisprudenziali in materia, ritiene il collegio di aderire ai criteri espressi dal Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza n. 145 del 14 gennaio 2013.
2. Tale pronuncia afferma che In presenza del generale obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da presumere che lo stesso sia stato assolto con l'adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei relativi plichi. In tal caso, la generica doglianza, secondo cui le buste contenenti le offerte, non sarebbero state adeguatamente custodite è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto e specifico atto a far ritenere che si possa esser verificata la sottrazione o la sostituzione dei medesimi plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante al fini della regolarità della procedura
Sussiste un preciso obbligo, per la stazione appaltante, di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità dei predetti plichi. Questo, pur in mancanza di precise norme positive al riguardo.
L'indicazione di specifiche misure di tutela della integrità dell'offerte tecniche presentate in astratto non necessita quindi di una puntuale corrispondenza in sede di verbalizzazione delle sedute di gara.
3. È ben consapevole tuttavia il Collegio che la mera affermazione, senza indicazione a verbale d'una qualche misura acconcia a garantire la continuità della conservazione dei plichi, di manomissioni giammai avvenute potrebbe di fatto risolversi in una probatio diabolica, a carico dell'impresa interessata, in ordine alla non genuinità della documentazione esaminata. Invero, lasciare al seggio di gara il mero assunto della perfetta regolarità delle operazioni su documenti intatti, senza ulteriori precisazioni, appare altrettanto nocivo quanto l'astratta asserzione dell'omessa verbalizzazione della custodia, con conseguente ineluttabile declaratoria d'illegittimità dell'intera gara.
4. Pare allora al Collegio che una più cauta e seria linea interpretativa o, meglio, integrativa dell'art. 78 del Dlg 163/2006 serva ad offrire all'interessato non già una sorta d'inversione dell'onere della prova da questi alla stazione appaltante, bensì una più precisa distribuzione di tal onere tra i due soggetti del rapporto procedimentale. Tanto affinché tal integrazione non si risolva nella distorsione dei canoni di logicità e di buon andamento dell'attività amministrativa anche nei casi di evidenza pubblica, se non, addirittura, in un controllo meramente formale della verbalizzazione, più che del riscontro oggettivo dei fatti.
In pratica, la stazione appaltante ha la piena disponibilità e l'integrale responsabilità della conservazione degli atti di gara, cui in corso del procedimento l'interessato non può subito accedere, giusta quanto stabilito dal'art. 13, c. 2 del Dlg 163/2006. Sicché essa ha l'onere di dimostrare, a fronte di una seria e non emulativa allegazione presuntiva dell'interessato circa un effetto di non genuinità degli atti stessi e fermo il diritto d'accesso, di dar idonea contezza dell'efficacia dei metodi di custodia in concreto adoperati, a tal fine dimostrandola non solo con il verbale (che di per sé ha fede privilegiata), ma pure con ogni idoneo mezzo di prova.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2013,
proposto da:
Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., con sede in Casale Monferrato (AL), persona
del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio
Fienga, Marco Trevisan e Amalia Picinelli, con elezione di domicilio come da
procura speciale in atti;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv.
Paola Serra, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
SERIANA 2000 Società Cooperativa Sociale, con sede in
Cesenatico (FC), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Antonio Carullo e Beatrice Belli, con elezione di
domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
- della delibera del Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Sassari n. 788 del 18.12.2012, comunicata con
nota R.U.P. prot.n. PG/2012/34547 del 21.12.2012, con cui l'Azienda Ospedaliera
ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva il servizio di
supporto assistenziale presso i reparti delle Strutture Aziendali dell'AOU di
Sassari ed i servizi accessori e connessi in favore della controinteressata;
- di tutti i verbali della procedura di gara trasmessi
dall'AOU di Sassari con la medesima nota;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e
consequenziali, ivi inclusi - per quanto occorrer possa - la lettera d'invito
alla procedura di gara inoltrata dall'Amministrazione alla ricorrente con nota
prot. PG/2012/13191 del 14.3.2012 e relativi allegati nonché la nota prot. n.
PG/2012/106523 del 26.4.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari e SERIANA 2000 Società Cooperativa
Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio
2013 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede
l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con delibera n. 346 del 7 luglio 2011 il Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari autorizzava
l'espletamento della procedura ristretta di rilievo comunitario per
l'affidamento del "servizio di supporto assistenziale presso i reparti
delle Strutture Aziendali dell'AOU di Sassari e i servizi accessori e
connessi", da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006
ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
All'esito della prequalifica risultavano ammessi alle
successive fasi di gara sei concorrenti tra i quali la ricorrente e la
controinteressata SERIANA 2000.
Con delibera del Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Sassari n. 788 del 18.12.2012, comunicata con
nota R.U.P. prot.n. PG/2012/34547 del 21.12.2012, l'Azienda Ospedaliera ha
approvato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva il servizio di
supporto assistenziale presso i reparti delle Strutture Aziendali dell'AOU di
Sassari ed i servizi accessori e connessi in favore della controinteressata
SERIANA 2000, classificatasi al primo posto con punti 99,22, mentre la
ricorrente si classificava al secondo posto con punti 97,72.
Ritenendo sussistenti plurimi profili di
illegittimità, anche in considerazione dell'esigua differenza di punteggio
(solo 1,5 punti su 100), la parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in
esame, col quale si chiede l'annullamento della delibera del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari n. 788 del 18.12.2012,
comunicata con nota R.U.P. prot.n. PG/2012/34547 del 21.12.2012, con cui
l'Azienda Ospedaliera ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato in via
definitiva il servizio di supporto assistenziale presso i reparti delle
Strutture Aziendali dell'AOU di Sassari ed i servizi accessori e connessi in
favore della controinteressata; di tutti i verbali della procedura di gara
trasmessi dall'AOU di Sassari con la medesima nota; di tutti gli atti connessi,
presupposti e consequenziali, ivi inclusi - per quanto occorrer possa - la
lettera d'invito alla procedura di gara inoltrata dall'Amministrazione alla
ricorrente con nota prot. PG/2012/13191 del 14.3.2012 e relativi allegati
nonché la nota prot. n. PG/2012/106523 del 26.4.2012.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate
censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, che
saranno esaminate nella parte in "diritto" e conclude per
l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione
intimata e la controinteressata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza
nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le
proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013, su richiesta
delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della
delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di
Sassari n. 788 del 18.12.2012, comunicata con nota R.U.P. prot.n. PG/2012/34547
del 21.12.2012, con cui l'Azienda Ospedaliera ha approvato i verbali di gara ed
aggiudicato in via definitiva il servizio di supporto assistenziale presso i
reparti delle Strutture Aziendali dell'AOU di Sassari ed i servizi accessori e
connessi in favore della controinteressata; di tutti i verbali della procedura
di gara trasmessi dall'AOU di Sassari con la medesima nota; di tutti gli atti
connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi - per quanto occorrer possa
- la lettera d'invito alla procedura di gara inoltrata dall'Amministrazione
alla ricorrente con nota prot. PG/2012/13191 del 14.3.2012 e relativi allegati
nonché la nota prot. n. PG/2012/106523 del 26.4.2012.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità dei motivi di ricorso, sollevata dall'amministrazione
resistente e dalla controinteressata, sull'assunto che i motivi dedotti dalla
ricorrente sarebbero volti nella sostanza a censurare nel merito le valutazioni
espresse dalla Commissione di gara.
Per consolidata giurisprudenza, nelle procedure
concorsuali il giudizio della commissione costituisce espressione di
discrezionalità tecnica, soggetto al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta irragionevolezza,
illogicità o travisamento dei presupposti di fatto.
Ciò stante, deve ritenersi che i motivi dedotti dalla
ricorrente siano volti a censurare proprio una ritenuta "manifesta
irragionevolezza e illogicità" delle valutazioni operate dalla
commissione, con conseguente ammissibilità del ricorso e dei motivi medesimi,
salvo verificarne la fondatezza o meno.
Passando all'esame del merito del ricorso, devono
essere esaminate per prime le censure avanzate in via principale dalla
ricorrente, di cui al punto primo del ricorso, di violazione della lex
specialis di gara ed in particolare della lettera di invito; di eccesso di
potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento.
Risultano infondate le censure di cui al punto primo,
relativamente all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio
dell’"organico complessivo".
Come meglio chiarito in sede di discussione alla
pubblica udienza del 22 maggio 2013, con il motivo di ricorso in esame la
ricorrente contesta che, in violazione del criterio stabilito dal bando, la
commissione non abbia tenuto conto dell’"Organico complessivo previsto per
l'erogazione del servizio", nel senso che non sarebbero stati conteggiati
in favore della ricorrente medesima i quattro componenti della c.d. "squadra
flessibile", che, secondo l'assunto della ricorrente, contribuirebbero
comunque a formare l'"organico complessivo" offerto dalla ricorrente
per l'erogazione del servizio.
L'assunto non può essere condiviso.
La citata c.d. "squadra flessibile" è stata
espressamente inserita dalla ricorrente all'interno dei "servizi
aggiuntivi" che sono stati oggetto di autonoma e separata valutazione da
parte della commissione con conseguente attribuzione di ulteriore e distinto
punteggio in favore della ricorrente (punti cinque).
Nessuna "manifesta irragionevolezza e
illogicità" può rinvenirsi - a giudizio del collegio - nell'operato della
commissione che ha ritenuto di non operare una doppia valutazione dell'elemento
in questione, sia come "servizio aggiuntivo" che come componente
dell’"organico complessivo", per cui, una volta valutato l'elemento
in questione ai fini dell'attribuzione dei cinque punti per i "servizi
aggiuntivi", l'elemento medesimo non è stato invece considerato quale
componente dell'"organico complessivo previsto per l'erogazione del
servizio", valutazione che, pertanto, deve ritenersi espressione della
discrezionalità tecnica della commissione.
Alla luce del medesimo criterio sopra espresso deve
ritenersi altresì che non sussista alcuna "manifesta irragionevolezza e
illogicità" nell'operato della commissione che ha ritenuto invece di
considerare all'interno dell'organico complessivo della controinteressata gli
operatori "jolly", che non sono stati invece configurati dalla
controinteressata medesima quale elemento a supporto di ulteriore punteggio per
"servizi aggiuntivi", per cui, alla luce del contenuto dell'offerta
tecnica della controinteressata, prodotta in giudizio, l'organico giornaliero
offerto dalla controinteressata risulta pari a 70 unità e non a 66, come invece
sostenuto dalla ricorrente.
Ciò stante, alla luce dei criteri sopra espressi,
risulta sostanzialmente indifferente il riferimento all'organico
"complessivo" o all'organico "giornaliero" per
l'attribuzione del punteggio in questione, posto che, sempre in forza dei
criteri sopra espressi, l'organico offerto dalla controinteressata risulta
sostanzialmente pari a quello offerto dalla ricorrente, con conseguente
legittimità dell'attribuzione del medesimo massimo punteggio in favore di entrambe
le concorrenti.
Per le medesime considerazioni sopra espresse,
risultano ugualmente infondate le censure di cui al punto primo, relativamente
all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio del "Monte ore
totale".
Anche in questo caso, la differenza di ore invocata
dalla ricorrente attiene alla citata c.d. "squadra flessibile", che -
come sopra evidenziato - è stata espressamente inserita dalla ricorrente
all'interno dei "servizi aggiuntivi" che sono stati oggetto di
autonoma e separata valutazione da parte della commissione con conseguente
attribuzione di ulteriore e distinto punteggio in favore della ricorrente
(punti cinque).
Nessuna "manifesta irragionevolezza e
illogicità" può rinvenirsi - a giudizio del collegio - nell'operato della
commissione che ha ritenuto di non operare una doppia valutazione dell'elemento
in questione, sia come "servizio aggiuntivo" che come componente del
"Monte ore totale", per cui, una volta valutato l'elemento in
questione ai fini dell'attribuzione dei cinque punti per i "servizi
aggiuntivi", l'elemento medesimo non è stato invece considerato quale
componente del "Monte ore totale", valutazione che, pertanto, deve
ritenersi espressione della discrezionalità tecnica della commissione.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al
punto primo, relativamente all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio
"Organizzazione e attivazione del servizio".
A tale proposito è sufficiente rilevare che la
ricorrente, all'interno della propria offerta tecnica, afferma espressamente
che "… la nostra offerta progettuale presenta una serie di elementi
innovativi rispetto al servizio attualmente in essere, che saranno via via
introdotti nell'arco di un anno".
Risulta pertanto che anche l'offerta della ricorrente
prevede un'attivazione del servizio non immediata, ma, relativamente agli
elementi innovativi, progressiva e che si sviluppa "nell'arco di un
anno", in un tempo cioè maggiore rispetto a quello indicato dalla
controinteressata di 6-8 mesi dall'avvio del servizio.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al
punto primo, relativamente all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio
"Coordinamento di servizio".
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente
nella censura in esame, la controinteressata non ha proposto solamente "1
coordinatore e un sostituto sempre reperibile", ma ha altresì offerto
"3 referenti operativi".
Ugualmente inesatto risulta l'assunto secondo cui la
ricorrente avrebbe offerto "1 coordinatore e due vice coordinatori sempre
reperibili", posto che dal progetto della ricorrente (pagina 18) risulta
che la medesima offre: "un supervisore/coordinatore del servizio a tempo
pieno" e "due vice coordinatori a sostituzione del coordinatore del servizio,
uno dei tre sempre reperibile telefonicamente".
Risulta pertanto che l'offerta della ricorrente non
presenta tre soggetti sempre reperibili, né due vice coordinatori sempre
reperibili, ma offre un coordinatore e due vice coordinatori di cui "uno
dei tre sempre reperibile".
Deve pertanto ritenersi, anche per il sottocriterio in
questione, la sostanziale equivalenza delle offerte delle due concorrenti in
questione, con conseguente legittimità dell'attribuzione del medesimo punteggio
ad entrambe.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al
punto primo, relativamente all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio
"Turni e fasi di lavoro".
Risulta dai verbali di gara che la commissione, preso
atto che la cooperativa Seriana 2000 ha presentato "ulteriore documentazione
tecnica rispetto a quanto richiesto in capitolato", ha stabilito di non
tenere conto di tale documentazione ai fini della valutazione, per cui deve
ritenersi che la commissione medesima abbia proceduto, relativamente alla
controinteressata, alla valutazione di tale sottocriterio alla luce delle
articolate indicazioni al riguardo contenute nella relazione illustrativa
all'offerta tecnica (pagina 31 e seguenti), come per tutte le altre
concorrenti.
Premesso che alla ricorrente è stato attribuito il
massimo del punteggio e alla controinteressata invece un punteggio inferiore,
ritiene il collegio che la censura in esame, per i restanti profili censurati
dalla ricorrente, attenga al merito delle valutazioni della commissione, per
cui, non potendo rinvenirsi - a giudizio del collegio - nessuna "manifesta
irragionevolezza e illogicità" nell'operato della commissione, le
valutazioni operate dalla commissione nell'attribuzione dei punteggio in
questione, devono ritenersi espressione della discrezionalità tecnica della
commissione, tenuto conto, in particolare, delle già rilevate articolate
indicazioni al riguardo contenute nella relazione illustrativa all'offerta
tecnica della controinteressata (pagina 31 e seguenti).
Identiche considerazioni devono essere espresse anche
con riferimento alle ulteriori censure di cui al punto primo, relativamente
all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio " Piano di formazione e
aggiornamento", fermo restando che, comunque, l'offerta della
controinteressata si articolo su 50 ore di formazione per il coordinatore, a
fronte delle sole 20 ore offerte dalla ricorrente.
Si evidenzia altresì l'irrilevanza della circostanza
secondo cui nell'offerta della controinteressata non sarebbero stati
specificati i corsi "Accordo Stato Regioni" e il Corso di Primo
Soccorso, trattandosi di corsi di formazione imposti direttamente dalla lettera
di invito che non era necessario ulteriormente ribadire nell'offerta della
concorrente, in quanto non avrebbe potuto comunque essere oggetto di valutazione
e attribuzione di maggior punteggio, essendo stata richiesta in maniera
vincolata dalla stazione appaltante a tutte le concorrenti.
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al
punto primo, relativamente all'attribuzione dei punteggi per il sottocriterio
" Modalità e sistemi di controllo del personale", dovendosi ritenere,
anche in questo caso, che la censura in esame attenga al merito delle
valutazioni della commissione, relativamente all'assunto – genericamente
prospettato dalla ricorrente - in ordine a una ritenuta "indiscutibile
miglior dotazione tecnologica offerta dalla Elleuno in sede di gara".
Premesso che anche in questo caso è stato attribuito
il medesimo punteggio ad entrambe le concorrenti, non può rinvenirsi - a
giudizio del collegio e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente -
nessuna "manifesta illogicità" nell'operato della commissione, con la
conseguenza che le valutazioni operate dalla commissione nell'attribuzione del
punteggio in questione, devono ritenersi espressione della discrezionalità
tecnica della commissione.
Devono essere infine esaminate le censure avanzate
dalla ricorrente in via subordinata, di cui al punto secondo del ricorso, di
violazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica; di
violazione del principio di imparzialità e trasparenza.
La ricorrente lamenta che già nella prima seduta
pubblica del 29 maggio 2012 la commissione, pur verificando la sigillatura dei
plichi rimessi dai concorrenti, non avrebbe tuttavia constatato e dato atto
dell'eventuale sigillatura delle buste "A" e "B" presentate
dai concorrenti e contenenti le rispettive documentazioni amministrative e
offerte tecniche.
La ricorrente lamenta altresì l'omessa verbalizzazione
da parte della commissione delle cautele sulla conservazione dei plichi
contenenti le offerte.
Considerate le oscillazioni giurisprudenziali in
materia, ritiene il collegio di aderire ai criteri espressi dal Consiglio di
Stato, III sezione, con la sentenza n. 145 del 14 gennaio 2013.
Con tale sentenza si accoglie l'appello rivolto contro
il capo della sentenza impugnata "che afferma l'obbligo della stazione
appaltante di dar contezza nei verbali delle concrete misure di volta in volta
adottate per garantire l’integrità del materiale di gara e la sua
conservazione".
In tale sentenza, rilevato che "manca ogni
deduzione del Consorzio Auriga da cui evincere una qualche irregolarità nella
conservazione dei plichi, né tampoco l’indizio di alterazione o di manomissione
del materiale di gara", vengono richiamati i principi già espressi dalla
medesima sezione (cfr. Cons. St., III, 2 agosto 2012 n. 4422; id., 21 settembre
2012 n. 5050) secondo cui, "in presenza del generale obbligo di custodia
dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante, è da
presumere che lo stesso sia stato assolto con l'adozione delle ordinarie
garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la
genuinità ed integrità dei relativi plichi. In tal caso, la generica doglianza,
secondo cui le buste contenenti le offerte, non sarebbero state adeguatamente
custodite è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto
e specifico atto a far ritenere che si possa esser verificata la sottrazione o
la sostituzione dei medesimi plichi, la manomissione delle offerte o un altro
fatto rilevante al fini della regolarità della procedura".
Nella richiamata sentenza si rileva altresì quanto
segue:
"Per altro verso, non nega il Collegio che
sussista un preciso obbligo, per la stazione appaltante, di predisporre
adeguate cautele a tutela dell'integrità dei predetti plichi. Questo, pur in
mancanza di precise norme positive al riguardo, discende necessariamente dalla
stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara ad evidenza
pubblica. Infatti, di per sé l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei
partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza di
queste e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità consacrati dall'art. 97 Cost.
Nondimeno, nella specie, dà atto il TAR che, come
verbalizzato, il RUP ha disposto di "...custodire i plichi contenenti le
offerte tecniche... fino alla individuazione della commissione giudicatrice che
dovrà valutarle, ed alla conseguente trasmissione degli atti di gara alla
stessa...". Inoltre, egli ha dichiarato a verbale di conservare tali
offerte e le buste delle offerte economiche in un armadio chiuso, presso la
sede dell'UOS Politiche approvvigionamenti dell'Azienda. Né basta: dai verbali
delle operazioni s'evince, di volta in volta, l'apertura di plichi intonsi,
nonché la firma apposta sulla prima pagina, da parte d'almeno un componente del
seggio di gara, di tutti i documenti esaminati in seduta riservata. Reputa,
dunque, il Collegio che siffatte operazioni dimostrino, al di là della minore o
maggior solennità nell'indicazione in verbale di quali accorgimenti adoperati
per preservare detti plichi, che di possibili manomissioni non sussistano
indizi di sorta, donde la sufficienza in concreto delle cautele poste in
essere.
È ben consapevole tuttavia il Collegio che la mera
affermazione, senza indicazione a verbale d'una qualche misura acconcia a
garantire la continuità della conservazione dei plichi, di manomissioni giammai
avvenute potrebbe di fatto risolversi in una probatio diabolica, a carico
dell'impresa interessata, in ordine alla non genuinità della documentazione
esaminata. Invero, lasciare al seggio di gara il mero assunto della perfetta
regolarità delle operazioni su documenti intatti, senza ulteriori precisazioni,
appare altrettanto nocivo quanto l'astratta asserzione dell'omessa
verbalizzazione della custodia, con conseguente ineluttabile declaratoria
d'illegittimità dell'intera gara. Nell'un caso, per vero, sarebbe in pratica se
non impossibile, certo molto complesso dimostrare in modo rigoroso tal
manomissione e, quindi, ottenere la corrispondente tutela; nell'altro caso, la
mera allegazione di un qualunque difetto di verbalizzazione, su rigide modalità
di custodia dei plichi, ridondi sempre e senza rimedio in danno alla
trasparenza dell'azione amministrativa, determinando l'annullamento della gara,
al di là d'ogni diversa situazione di fatto.
Pare allora al Collegio che una più cauta e seria
linea interpretativa o, meglio, integrativa dell'art. 78 del Dlg 163/2006 serva
ad offrire all'interessato non già una sorta d'inversione dell'onere della
prova da questi alla stazione appaltante, bensì una più precisa distribuzione
di tal onere tra i due soggetti del rapporto procedimentale. Tanto affinché tal
integrazione non si risolva nella distorsione dei canoni di logicità e di buon
andamento dell'attività amministrativa anche nei casi di evidenza pubblica, se
non, addirittura, in un controllo meramente formale della verbalizzazione, più
che del riscontro oggettivo dei fatti. In pratica, la stazione appaltante ha la
piena disponibilità e l'integrale responsabilità della conservazione degli atti
di gara (arg. ex Cons. St., III, 3 marzo 2011 n. 1368), cui in corso del
procedimento l'interessato non può subito accedere, giusta quanto stabilito
dal'art. 13, c. 2 del Dlg 163/2006. Sicché essa ha l'onere di dimostrare, a
fronte di una seria e non emulativa allegazione presuntiva dell'interessato
circa un effetto di non genuinità degli atti stessi e fermo il diritto
d'accesso, di dar idonea contezza dell'efficacia dei metodi di custodia in
concreto adoperati, a tal fine dimostrandola non solo con il verbale (che di
per sé ha fede privilegiata), ma pure con ogni idoneo mezzo di prova. Nella
specie, l'appellante incidentale non ha dedotto fatti e circostanze
suscettibili di generare un ragionevole dubbio sull'inidoneità della
conservazione dei plichi da parte dell'ASL appellante principale, mentre questa
ha fornito alcuni precisi principi di prova contraria".
Tutto ciò premesso, relativamente al caso in esame,
ritiene il collegio che l'avvenuta verbalizzazione, nella seduta del 29 maggio
2012, della "constatazione della integrità dei sigilli" e della
conseguente "apertura di plichi, presentati dalle Ditte offerenti",
offra sufficiente principio di prova in ordine al controllo della effettiva
sigillatura non solo dei plichi ma anche delle buste "A" e
"B" in questione, tenuto conto, in particolare che alle operazioni in
questione erano presenti anche i rappresentanti delle imprese (tra le quali la
ricorrente), che non hanno rilevato o contestato alcunché al riguardo.
Deve infine ritenersi che la verbalizzazione, nella
seduta del 29 maggio 2012, secondo cui "Si constata altresì l'integrità
dei plichi contenenti le offerte economiche", offra (in considerazione
dell'impiego del termine "altresì") ulteriore principio di prova in
ordine all'avvenuta controllo dell'integrità anche degli altri plichi
contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica.
Deve altresì ritenersi che la mancata indicazione, nei
verbali della commissione in seduta riservata, dell'orario di conclusione di
ciascuna seduta, non costituisca indicazione essenziale ai fini della
legittimità delle operazioni e del verbale di gara.
Considerato altresì che, relativamente ad alcune
sedute di gara (verbale 29 maggio 2012; del 5 luglio 2012; del 21 settembre
2012; del 1 ottobre 2012; del 31 ottobre 2012), risultano correttamente
verbalizzate le modalità di conservazione dei plichi, (non essendo state invece
verbalizzate le medesime predette modalità di conservazione dei plichi
relativamente alle sole sedute riservate successive a quella del 5 luglio
2012), in applicazione dei principi espressi nella citata sentenza del
Consiglio di Stato, ritiene il collegio che, nel caso in esame, la ricorrente
non abbia "dedotto fatti e circostanze suscettibili di generare un
ragionevole dubbio sull'inidoneità della conservazione dei plichi" da
parte dell'amministrazione, mentre, d'altro lato, deve ritenersi che
quest'ultima abbia fornito principi di prova contraria, anche alla luce delle
menzionate verbalizzazioni relative alle altre sedute di gara.
Per quanto concerne infine la censura in merito alla
mancata verbalizzazione della verifica effettuata dalla commissione in ordine
alla corrispondenza dell'importo annuo offerto da ciascun concorrente rispetto
all'importo complessivo per tutta la durata contrattuale di cinque anni, deve
ritenersi la sufficienza di quanto verbalizzato in proposito nel verbale di gara
relativo alla seduta del 1 ottobre 2012, in assenza di specifiche e
circostanziate contestazioni da parte della ricorrente in ordine ai relativi
conteggi.
Ciò stante le censure in esame risultano infondate.
Per le suesposte considerazioni, disattese le
contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l'infondatezza delle
censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate in favore dell'Amministrazione resistente e della controinteressata,
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore
dell'Amministrazione resistente e della controinteressata, delle spese del
giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00),
oltre accessori di legge, in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del
giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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