PROCEDIMENTO:
ancora sulla discrezionalità tecnica...
(T.A.R. Veneto, sentenza 4 marzo 2013 n. 321)
a cura del Dott. Massimo Mazzola
Breve commento
Il sindacato sulla
discrezionalità tecnica, o per dirla come preferisce il Supremo Consesso,
"sulle valutazioni tecniche", secondo la sentenza in esame rimane debole.
E' dunque accertamento intrinseco di fatti
complessi, ma che non giunge a sindacare la bontà della scelta
dell'amministrazione, quanto la correttezza procedimentale dal punto di vista
logico, tecnico e giuridico, nonché la congruità dei risultati cui questa
conduce, alla stregua dei paramentri appena citati.
Massima
1. Il giudizio espresso
dalla commissione giudicatrice attiene e riguarda la discrezionalità tecnica
che necessariamente presiede il giudizio delle diverse offerte e che, in quanto
tale, può essere oggetto solo di un sindacato “ debole” da parte del Tribunale,
ossia limitato agli aspetti di palese ed univoca contraddittorietà, illogicità
manifesta ovvero di un chiaro travisamento dei fatti, aspetti non provati dalla
parte ricorrente che, invece, si è limitata a segnalare la priorità valoriale
del proprio progetto rispetto a quello avversario.
2. E’ di tutta evidenza che tale giudizio pertiene
alla esclusiva valutazione del seggio di gara proprio perché attiene ad una
valutazione oggettivamente opinabile, il cui esito dipende da una pluralità di
fattori, tutti scelti ed individuati dalla stessa commissione, in uno con la
legge di gara, sicché una diversa ed antitetica opzione costituirebbe non già
uno scrutinio di legittimità dell’atto contestato, bensì una nuova e
sostitutiva valutazione operata, sine titulo, dal Tribunale.
Sentenza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2011,
proposto da:
Azalea Cooperativa Sociale Arl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfiero Farinea, Alessia Zennaro, con domicilio eletto presso Alfiero Farinea in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, 55/A;
Azalea Cooperativa Sociale Arl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfiero Farinea, Alessia Zennaro, con domicilio eletto presso Alfiero Farinea in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, 55/A;
contro
Comune di Fumane, rappresentato e difeso dagli avv.
Alvise Cecchinato, Stefania Emanuela Cona, con domicilio eletto presso Alvise
Cecchinato in Venezia, S. Marco, 1642;
nei confronti di
La Faedina Cooperativa Sociale;
per l'annullamento
dei verbali di gara relativi all'appalto ad oggetto il
servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e famiglie in
stato di disagio sociale e/o sanitario, di servizio di recapito dei pasti a
domicilio per anziani, il servizio di lavanderia da realizzare presso il
territorio del Comune di Fumane, bandito dal Comune stesso per il quadriennio
2011 – 2014; dei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione, del
punteggio, pari a punti 15, attribuito alla controinteressata a titolo di
"eventuali progetti specifici" e della proposta di affidamento del
servizio alla controitneressata; della determinazione n. 348 dd. 21.12.2010 di
aggiudicazione provvisoria; di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Fumane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre
2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso già scrutinato negativamente da
questo Tribunale e dal Consiglio di Stato è oggi sottoposto ad una compiuta
valutazione nel merito.
Il ricorrente contesta l’aggiudicazione, alla
controinteressata, del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani,
disabili e famiglie in stato di disagio sociale e/o sanitario, del servizio di
recapito pasti a domicilio per anziani, nonché il servizio di lavanderia da
realizzare presso il territorio del comune di Fiumane nel quadriennio
2011/2014.
Il ricorso è affidato a cinque censure.
Con il primo motivo la parte ricorrente rilevava che
il capitolato speciale d’appalto prevedeva, nell’art. 6, i servizi opzionali ed
accessori, tra cui la consegna di pasti ad utenti extra assistenza domiciliare,
che potevano essere richiesti dal comune all’aggiudicario, sempre al medesimo
costo orario previsto nell’appalto; mentre l’art. 7, punto due, prevedeva
l’attribuzione, fino a 15 punti, per i progetti che introducono elementi
migliorativi per il mantenimento degli utenti nel proprio domicilio a salvaguardia
della sua autonomia.
Tra i servizi opzionali non era prevista la fornitura,
ma solo la consegna dei pasti.
I progetti opzionali non riguardavano eventuali
progetti specifici volti ad introdurre elementi migliorativi degli utenti nel
proprio domicilio.
Quindi, sostiene il ricorrente, gli eventuali progetti
specifici dovevano riguardare solo gli utenti nel proprio domicilio e non
quelli extra assistenza domiciliare, così, sempre il ricorrente rileva, che non
vi può essere commistione tra servizi opzionali ed i progetti specifici.
In ogni caso tra i servizi opzionali non poteva essere
ricompresa la fornitura di pasti che, eventualmente, poteva rappresentare un
elemento dell’offerta economica.
Invero per l’esatta comprensione della riferita
censura è necessaria una sua compiuta integrazione in termini di fatto.
La ricorrente, con riferimento ai servizi opzionali,
di cui al citato articolo 6 del capitolato, dichiarava che il progetto di
assistenza domiciliare poteva, a richiesta ed in accordo con il responsabile
dei servizi sociali, provvedere anche la consegna dei pasti agli utenti senza
assistenza domiciliare.
L’Amministrazione, con nota del 10 dicembre 2010,
chiedeva, al riguardo, chiarimenti in merito alla proposta in particolare di
precisare se il pasto in argomento era fornito dalla stessa cooperativa e se
ciò comportava l’eventuale costo a carico dell’amministrazione comunale.
In merito la ricorrente precisava che tale servizio
opzionale costava, al comune, euro 4,30 a pasto.
Di contro la controinteressata, in riscontro ad
analoga richiesta di chiarimenti avanzata dal comune di Fiumane, aveva
dichiarato che i pasti a domicilio degli utenti assistiti erano preparati,
sulla base di diete mirate dal centro servizi S.Anna e ciò non avrebbe
comportato ulteriori costi aggiuntivi.
In sede di valutazione la Commissione giudicatrice
rilevava che la controinteressata aveva presentato un progetto specifico che
consentiva di mantenere gli utenti nel proprio domicilio proprio dalla
fornitura gratuita dei pasti, oltre all’inserimento delle persone svantaggiate
presso le abitazione degli utenti, nonché la organizzazione di gite per gli
anziani, così da attribuire 15 punti contro i cinque assegnati alla ricorrente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni emerge chiara
la tesi del ricorrente : il servizio è stato assegnato alla controinteressata
solo perché, in sede di chiarimenti, la parte ricorrente ha rappresentato e
quantificato il costo aggiuntivo relativo ad un servizio opzionale, ma, invero,
il costo aggiuntivo riguardava un aspetto opzionale e pertanto non doveva
essere oggetto di valutazione del progetto specifico.
In realtà è opportuno sottolineare che gli aspetti
opzionali previsti nel capitolato non sono stati oggetto di valutazione da
parte della commissione, atteso che, come indicato nell’art. 6, tali servizi:
1. inserimento dati relativi alla prestazioni erogate
dagli operatori, mediante l’utilizzo di procedure informatizzate messe a
disposizione degli uffici comunali;
2. consegna pasti a domicilio utenti extra assistenza
domiciliare;
3. servizio presso comunità alloggio, convivenze, case
albergo, ospedali, case di riposo, centri diurni, centri estivi,
costituivano un aspetto obbligatorio connesso al
contratto che l’aggiudicatario avrebbe dovuto osservare a richiesta
dell’Amministrazione che aveva, peraltro, previsto già il relativo costo :”…
per i quali si applicherà l’importo orario definito dal contratto “ .
Quindi i rilievi, al riguardo, avanzati dalla parte
ricorrente risultano errati sia sotto il profilo fattuale, che
tecnico-giuridico.
Lo scrutinio della commissione giudicatrice, con
riferimento ai progetti specifici presentati dai concorrenti, ha interessato,
complessivamente, le loro diverse proposte senza tener conto degli aspetti
opzionali previsti nel capitolato, come erroneamente ritiene la ricorrente.
Infatti l’aggiudicataria, nella risposta fornita al
seggio di gara, ha fatto esclusivo riferimento alla consegna e fornitura dei
pasti ai soli soggetti assistiti e non, come ritiene, la ricorrente alle
persone senza assistenza che, invece, ha costituito preciso impegno della
ricorrente.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la
motivazione con la quale la commissione di gara ha attribuito 15 punti alla
aggiudicataria proprio nella valutazione dei progetti specifici, avendo
l’amministrazione, a detta della predetta ricorrente, svolto una motivazione
contraddittoria che ha confuso quello che rappresentava un componente
dell’offerta economica con un elemento progettuale, proprio perché la fornitura
gratuita dei pasti rientra nel piano economico offerto.
In realtà, come emerge dal verbale redatto dalla
commissione in data 14 dicembre 2012, la gratuità della fornitura dei pasti è
solo uno degli aspetti considerati, cui devono aggiungersi la previsione dell’inserimento
delle persone svantaggiate presso le abitazione degli utenti, nonché la
organizzazione di gite per gli anziani, che, pertanto facevano prevalere
l’offerta dell’aggiudicataria.
Rispetto a tali ulteriori ed essenziali aspetti
progettuali la ricorrente nulla ha contestato, limitando la sua censura al solo
motivo economico della fornitura dei pasti.
Inconferente ed estraneo all’oggetto dell’appalto del
servizio in argomento è il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
L’asserita violazione all’art. 97 della Carta è,
all’evidenza, fuori luogo, atteso che, dagli atti prodotti, emerge che il
lavoro della commissione giudicatrice è stato espletato nel rispetto delle
regole di gara e delle altre norme di carattere generale previste per
l’affidamento dei servizi, compreso il D.G.R.V. 4189/2007.
Né appare conferente l’asserita violazione dell’art.
12 della L. 241/1990 e successive integrazioni, atteso che tale norma riguarda
evenienze e modalità per l’attribuzione di provvidenze economiche, quando,
invece, la presente vicenda, riguarda e si riferisce all’assegnazione di un
servizio previo corrispettivo.
Quindi non può condividersi, neppure, la tesi della
ricorrente che ritiene che l’aggiudicazione del servizio sia avvenuta
utilizzando criteri non previsti dal bando, ma inseriti dalla commissione nella
seduta del 14 dicembre 2010.
In realtà nella riferita seduta la commissione si è
limitata a prendere atto delle diverse proposte progettuali avanzate dalle
ricorrenti.
Conseguentemente e per le ragioni appena esposte è,
altresì, priva di pregio giuridico, l’asserita violazione dell’art. 83 del
D.lgs 163/2006 nella parte che impedisce alla stazione appaltante di introdurre
ulteriori criteri di valutazione delle offerte di gara, atteso che tale anomala
procedura non risulta, dagli atti di gara, seguita dal seggio di gara.
Con l’ultimo rilievo il ricorrente, proprio con
riferimento al parametro : eventuali progetti specifici che introducono
elementi migliorativi …, contesta il giudizio espresso dalla commissione
sostenendo che la propria proposta è, senz’altro, migliore di quella presentata
dalla parte controinteressata.
Al riguardo osserva il Collegio che il giudizio
espresso dalla commissione giudicatrice attiene e riguarda la discrezionalità
tecnica che necessariamente presiede il giudizio delle diverse offerte e che,
in quanto tale, può essere oggetto solo di un sindacato “ debole” da parte del
Tribunale, ossia limitato agli aspetti di palese ed univoca contraddittorietà, illogicità
manifesta ovvero di un chiaro travisamento dei fatti, aspetti non provati dalla
parte ricorrente che, invece, si è limitata a segnalare la priorità valoriale
del proprio progetto rispetto a quello avversario.
E’ di tutta evidenza che tale giudizio pertiene alla
esclusiva valutazione del seggio di gara proprio perché attiene ad una
valutazione oggettivamente opinabile, il cui esito dipende da una pluralità di
fattori, tutti scelti ed individuati dalla stessa commissione, in uno con la
legge di gara, sicchè una diversa ed antitetica opzione costituirebbe non già
uno scrutinio di legittimità dell’atto contestato, bensì una nuova e
sostitutiva valutazione operata, sine titulo, dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti il Collegio respinge il
ricorso in epigrafe indicato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA
e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del
giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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